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La Corte dei conti rivendica la propria giurisdizione sul dissesto finanziario

di Andrea Ziruolo (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Il decreto con cui la Procura della Corte dei conti dell'Abruzzo chiede informazioni al sindaco di un piccolo Comune sul come intenda agire a seguito della sospensiva della deliberazione comunale di dissesto finanziario, accordata dal Tar (sentenza n. 135/2020) sul ricorso di alcuni consiglieri comunali, ha offerto al magistrato contabile di rivendicare la propria esclusività sulla materia e di puntualizzare i contenuti istruttori dell'istituto.

La Procura ha definito il provvedimento erroneo sotto numerosi profili. Sotto quello giurisdizionale perché la dichiarazione di dissesto rientra nella materia della contabilità pubblica attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti senza necessità di interpositio legislatoris (articolo 103, comma 2, della Costituzione e articolo 1, comma 1, del Dlgs 174/2016). Infatti, per la Corte, «la riconducibilità del petitum sottoposto all'esame del TAR alla materia della contabilità pubblica discende dalla considerazione che la valutazione sull'impossibilità di porre rimedio alla situazione di incapacità funzionale o di insolvenza (che costituiscono i presupposti del dissesto) richiede un esame della situazione complessiva dell'ente, dei risultati e degli equilibri interni del bilancio». Inoltre, è lo stesso articolo 11, comma 6, lettera e) del Dlgs 174/2016 ad attribuire alla giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione di impugnare le delibere con cui le Sezioni regionali di controllo accertano la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto nell'ambito della procedura di dissesto-guidato. Analoga previsione è contenuta anche nell'articolo 243-quater, comma 5 del Tuel per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del Tuel).

Anche volendo rinvenire nell'origine dell'atto impugnato il riparto di giurisdizione, la Corte sottolinea come, sebbene la sentenza del Tar non sia conseguente a una pronuncia della Sezione di controllo della Corte ma a un atto amministrativo del consiglio comunale, «l'oggetto e l'ampiezza delle valutazioni effettuate dal consiglio comunale sono i medesimi di quelli rimessi alla competenza delle Sezioni regionali». Pertanto, nonostante la delibera del consiglio comunale e le delibere della sezione regionale di controllo abbiano natura diversa, la competenza in materia di dissesto rimane esclusiva della Corte dei conti.
Nello stesso decreto, il magistrato contabile offre anche chiarimenti al giudice amministrativo che nella citata pronuncia descrive il dissesto come l'estrema ratio alla situazione finanziaria di un ente che vi approda gradualmente venendo prima dichiarato strutturalmente deficitario (articolo 242 del Tuel e poi in predissestoin base all'articolo 243-bis del Tuel.

Al riguardo la Corte ha precisato che può sussisterà una situazione di dissesto anche in completa assenza di parametri di deficitarietà, evidenziandone lo scarso valore segnaletico e peraltro calcolati sulla base di dati appartenenti al rendiconto dell'esercizio precedente. Pertanto, presupposto della dichiarazione di dissesto deve essere l'incapacità di assolvere alle funzioni e ai servizi indispensabili o all'impossibilità di fronteggiare il pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 del Tuel. Presupposto che richiede «valutazioni e apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale di pertinenza dell'Amministrazione ampiamente sviluppati» anche attraverso la relazione accompagnatoria dell'organo di revisione. Ne consegue che, ove tali conclusioni fossero state contestate dai ricorrenti, il Tar avrebbe dovuto effettuare una puntuale analisi tecnica per la verifica del presupposto che rimane di competenza della magistratura contabile.

(*) Professore ordinario di Economia della aziende pubbliche presso l'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, presidente Comitato scientifico dell'Ancrel

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

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13, 14, 15 e 16 luglio 2020 «Il ruolo del revisore nel sistema dei controlli interni dell'ente locale» organizzato da Ancrel Abruzzo e Odcec Pescara in diretta su piattaforma GoToWebinar. Relatori Prof. Andrea Ziruolo, Dott. Emilio Petrucci Dott. Marco Berardi . Il corso di formazione si svolgerà in modalità telematica. L'iscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata compilando e trasmettendo al seguente indirizzo mail: info@ancrelabruzzo.it. Al termine di ogni lezione on line sarà somministrato il test di verifica per l'acquisizione dei crediti formativi validi per l'iscrizione o il mantenimento nell'elenco dei revisori degli enti locali di cui al Dm 23/2012. Il test verrà considerato valido con 6 risposte esatte sulle 8 proposte ed avrà una durata 15 minuti. Maggiori info nella brochure

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EQUILIBRI DI BILANCIO
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno ed Ancrel organizzano un evento e-learning per il giorno 3 luglio 2020 - ore 9.30 /13.30 dal titolo «Gli equilibri di bilancio: dal rendiconto 2019 all'esercizio 2020 in vista del provvedimento di salvaguardia». Obiettivo del deminario, che si caratterizza per il taglio didattico/divulgativo degli interventi, è di fornire formazione continua ai fini della maturazione dei crediti necessari all'iscrizione al Registro dei Revisori degli Enti Locali.