Fisco e contabilità

La Difesa deve l’imposta per gli alloggi in uso ai militari

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di Pasquale Mirto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3268 depositata ieri, ha confermato l'assoggettamento a Ici/Imu delle abitazioni di proprietà del ministero della Difesa concesse in uso al personale in servizio e alle loro famiglie. Si tratta di una conferma di principi di diritto già enunciati in passato dalla Corte (tra le tante, Cassazione n. 26473/2017) ancorati a una interpretazione letterale e restrittiva della normativa di riferimento, come correttamente si impone per le norme che dispongono esenzioni e agevolazioni ma non in linea rispetto alle indicazioni fornite dal ministero delle Finanze nella circolare n. 14/1993.

La normativa Ici, ma sul punto quella Imu può considerarsi sovrapponibile, prevede l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, e da altri enti pubblici, «destinati esclusivamente a compiti istituzionali» dell'ente possessore. Questa destinazione presuppone «non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale» dell'ente possessore, «bensì la sua utilizzazione diretta ed immediata» per l'assolvimento delle finalità del medesimo ente. Ad avviso della Corte, la condizione non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia), peraltro dietro il pagamento di un canone «suddiviso a metà tra il Ministero della difesa e Mef».

Peraltro, si osserva che, ai fini dell'applicazione della norma di esenzione non rileva che gli alloggi di servizio per i militari siano per legge qualificati come «infrastrutture militari» - e come tali, secondo la tesi del ministero della Difesa, «preordinate a garantire la funzionalità di enti, comandi e raparti militari preposti alla difesa dello Stato» - ciò in quanto la disciplina classificatoria di questi immobili non è idonea a prevalere sulle disposizioni tributarie speciali. In altri termini, la Corte non dà rilievo alla “natura” dell'immobile, peraltro neanche considerata nella norma di esenzione - che fa generico riferimento agli immobili posseduti dallo Stato, senza distinguere tra beni demaniali e non - ma alla sua reale destinazione, ritenendo anche ininfluente la circostanza che il canone concessorio percepito non abbia carattere di corrispettivo, il che sarebbe sintomo di un'attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione.

La sentenza della Corte di cassazione n. 3268/2019

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