Personale

La disposizione contrattuale sugli incaricati di EQ in convenzione è da correggere

Lo dice l'Aran che preannuncia un intervento correttivo della norma

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

La disposizione contrattuale contenuta nell'articolo 23, comma 5, terzo alinea del contratto del 16 novembre 2022 contiene un refuso.

Gli oneri della maggiorazione della retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzativa (Elevate Qualificazioni a decorrere dal 1° di aprile 2023) prevista in caso di prestazione svolta in diverse sedi di lavoro (unione o servizio in convenzione) non gravano sul fondo delle risorse decentrate, come erroneamente indicato alla richiamata disposizione contrattuale, ma dovranno trovare la loro copertura finanziaria all'interno dello stanziamento di bilancio della retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di EQ.

È quanto si apprende dall'Aran con il parere protocollo n. 329/2023, il quale preannuncia un intervento correttivo della disposizione.

Il contratto del 16 novembre 2022, nel dare concreta attuazione al processo di innovazione del sistema di classificazione professionale degli enti locali, ha reso necessario un restyling della disciplina degli incarichi di posizione organizzativa che già nella tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018 era stata oggetto di un importante intervento manutentivo.

Nel nuovo modello gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), che dal prossimo 1° aprile prenderanno il posto degli incarichi di posizione organizzativa previsti nel previgente sistema di classificazione, particolare attenzione è stata posta all'utilizzo parziale del predetto personale presso altro ente e ai servizi in convenzione.

Le regole da seguire per la corretta determinazione del compenso da attribuire in questi casi sono contenute nell'articolo 23.

Il comma 5, terzo alinea, del citato articolo ha stabilito che, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, «anche in eccedenza» al limite massimo dei 18.000 euro annui lordi previsto per gli incarichi di EQ.

La disposizione ha previsto un meccanismo di «cooperazione istituzionale» nel riparto degli oneri tra gli enti (quello di provenienza e quello di utilizzo) da definire nella convenzione e a, infine, precisato che «tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'articolo 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente».

Per quale ragione il finanziamento della predetta maggiorazione della retribuzione di posizione deve arrivare dal fondo delle risorse decentrate depauperandolo?

Semplice, la disposizione contrattuale contiene un refuso.

L'Aran chiarisce che i relativi oneri non gravano sul fondo delle risorse decentrate, come erroneamente indicato alla richiamata disposizione contrattuale, ma dovranno trovare la loro copertura finanziaria all'interno dello stanziato in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di EQ.

D'altronde che qualcosa «non girasse» nella formulazione della disposizione era evidente sin da subito (si veda NT+Enti locali&edilizia del 30 novembre 2022).

Ora, come annuncia la stessa Agenzia, occorre procedere ai ripari attraverso una rettifica della disposizione.

Chissà se la strada che intende percorrere l'Aran è di arrivare ad un protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto per la correzione dell'errore materiale (come è già avvenuto in passato, in altri comparti di contrattazione, in casi analoghi) oppure di adottare una mera informativa ritenendo la rettifica apportata non rilevante nella modifica dei contenuti sostanziali del contratto.

Non ci resta che attendere gli sviluppi.

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