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La funzione economica dell'anticipazione di cassa

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di Ulderico Izzo - Rubrica a cura di Ancrel

Sono molti gli enti territoriali che spesso sono destinatari di deliberazioni della Corte dei conti, in sede di controllo, con cui viene rilevato l'uso distorto, rispetto alla ratio dell'articolo 222 del Tuel, dell'anticipazione di cassa, con contestuale passaggio della contestazione in sede giurisdizionale.

La norma legislativa di riferimento prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

Il limite massimo, poi, è stato elevato prima a quattro e poi a cinque dodicesimi per effetto delle leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018.

Di recente, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Campania, con la sentenza n. 274/2021, ha rigettato integralmente la domanda del Procuratore regionale che aveva citato in giudizio gli amministratori e i dipendenti di un comune campano, ritenendo le delibere giuntali, adottate ai fini del ricorso all'anticipazione di cassa, prive di motivi di antigiuridicità e rispettose della normativa di riferimento.

La decisione in parola è degna di pregio giuridico e mette in evidenza, in disparte il raggiungimento delle finalità sottese nell'articolo 222 del Tuel, la funzione economica dell'anticipazione di cassa ovvero assicurare all'ente locale, per un tempo determinato, disponibilità liquide, entro un tetto prestabilito.

Il collegio giudicante ha, di fatto, bocciato l'impianto accusatorio della Procura, che si era anche avvalsa di una consulenza tecnica, ravvisando la totale assenza di prova nel merito circa il superamento dei limiti fissati dal legislatore.

In nessun modo, la corresponsione degli interessi legali può configurarsi come motivo di pregiudizio e danno erariale: tali interessi sono, inequivocabilmente, una sorta di corrispettivo per l'anticipazione dei fondi, in quali, in via presuntiva, saranno oggetto di restituzione alla fine dell'esercizio finanziario.

Nessuna violazione poteva essere addebitata agli amministratori comunali che hanno adottato una delibera avente carattere generale che si pone in netta sintonia con l'orientamento giurisprudenziale della stessa magistratura contabile, il quale afferma che l'assunzione da parte della giunta delle delibere di carattere generale, con le quali, per ciascun esercizio, viene autorizzato il ricorso al predetto strumento e vengono stabiliti i limiti, rapportati alle entrate accertate nel penultimo rendiconto approvato, entro i quali poter utilizzare il predetto istituto, rientra nell'ambito di una facoltà consentita dall'ordinamento agli enti locali (articolo 222 del Tuel) per la gestione momentanea di carenza di liquidità e dello sfasamento temporale tra flussi di entrata e flussi di spesa.

La decisione, di assoluzione poggia anche sulla fondamentale asserzione della sezione delle autonomie, nel senso che il senso del vincolo quantitativo posto dall'articolo 222 deve essere colto, in correlazione alla causa propria dell'istituto delle anticipazioni di tesoreria e poi valorizzato anche nell'ambito giuscontabilistico. Infatti, il limite predetto ha un duplice significato: uno che afferisce alla causa negoziale tipica e cioè alla funzione economica del contratto di finanziamento, l'altro che prende consistenza alla luce dei principi dell'ordinamento contabile ma che è del tutto ininfluente sul regolamento negoziale.

La decisione costituisce un valido supporto per i revisori degli enti locali i quali nello svolgimento delle attività di collaborazione e vigilanza, possono dare, agli amministratori locali, un contributo al fine del corretto agere amministrativo.

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