La gestione dello stadio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici
Il Tar Calabria rivendica la propria giurisdizione per le richieste risarcitorie sugli atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando si tratti di questioni riferite alla esecuzione di una concessione di servizi pubblici e non venga in considerazione l'esercizio di poteri autoritativi. Sussiste quella esclusiva del giudice amministrativo in relazione alle richieste risarcitorie relative a quanto deriva da atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio, quale quello relativo alla gestione di uno stadio di calcio. Lo afferma il Tar Calabria con la sentenza n. 1312/2022.
Il fatto
La vicenda processuale afferisce alla posizione del gestore dello stadio di calcio di proprietà del Comune dove concentra la sua attività sportiva di calcio professionistico sulla base di una convenzione. A valle di una complessa vicenda, chiede al Tar di accertare e dichiarare il danno ingiusto causato dall'amministrazione e condannarla al risarcimento dei danni per lavori di messa a norma dello stadio e opere aggiuntive, per la messa in sicurezza dell'impianto, per la disputa delle restanti gare della stagione calcistica presso altro campo sportivo con relative fideiussione e iscrizione al campionato, per le spese di progettazione e la perdita di chance conseguente alla retrocessione della squadra.
Il Comune ha sostenuto che rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario solo le controversie aventi ad oggetto canoni e altri corrispettivi delle concessioni e non l'esatto adempimento delle stesse e che, nella fattispecie, l'atto di concessione avrebbe ad oggetto il bene pubblico "stadio" e non direttamente un servizio pubblico. Asserisce di conseguenza che la concessione di uno stadio comunale sia inquadrabile nella figura della concessione di servizi pubblici, in ragione della centralità della gestione, in vista della quale l'affidamento del bene è strumentale. Non rientra dunque nel paradigma della concessione di beni.
La giurisdizione
Dopo aver ricordato che afferiscono alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le questioni meramente patrimoniali, attinenti a canoni e altri corrispettivi nell'ambito della esecuzione di una concessione, il Tar Calabria rivendica la propria giurisdizione per le richieste risarcitorie relative agli atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio. Anzi, nel caso di specie sussiste la giurisdizione esclusiva in ordine alle procedure di affidamento e ai servizi pubblici di cui all'articolo 133, comma 1, lettere c) ed e), del Cpa. Nel caso di project financing, anche una volta che la proposta sia stata dichiarata di pubblico interesse, il promotore non acquisisce alcun diritto pieno all'indizione della procedura, ma una mera aspettativa, condizionata alle valutazioni di esclusiva prerogativa dell'ente pubblico in ordine all'opportunità di contrattare sulla base della medesima proposta. Detta aspettativa non è quindi giuridicamente tutelabile rispetto alle insindacabili scelte dell'amministrazione e la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solamente all'interno della gara una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta.
In definitiva, il Tar ritiene che le domande afferenti ai lavori di straordinaria manutenzione dell'impianto sportivo, perdite economiche connesse alla indisponibilità dello stadio, costi per l'iscrizione al campionato, perdita degli introiti e dell'indotto correlati alla partecipazione dei tifosi alle gare casalinghe attengano alla giurisdizione del giudice ordinario. Non invece le domande relative alle spese sostenute per oneri di progettazione, asseverazione del progetto, indagini geologiche, accatastamento degli immobili, lucro cessante per perdita di chance e danno all'immagine, peraltro dichiarate infondate nel caso di specie.