I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

La notifica dei tributi degli enti locali agli eredi del debitore

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di Giuseppe Avizzano (*) e Giovanni Gentile (**) - Rubrica a cura di Anutel

Spesso gli uffici tributi degli enti locali si trovano a dover prendere delle decisioni riguardanti la notifica di atti tributari di persone decedute.

Attesa, infatti, la conoscenza dell'avvenuto decesso del debitore, conoscenza sicuramente nota al comune di residenza e comunque conoscibile per le altre amministrazioni, si è posti innanzi al dilemma se notificare ad un solo erede per un importo complessivo (responsabilità solidale con rivalsa nei confronti degli altri) o a tutti gli eredi pro quota. Non da meno, deve considerarsi l'indirizzo presso il quale effettuare la notifica.

La questione, che ha alimentato un notevole contenzioso, ha trovato un suo chiarimento con la sentenza della Cassazione, Sezione V, n. 15437/2019 del 7/giugno/2019.

Con tale sentenza, infatti, i giudici della Suprema Corte, nel premettere che la procedura di notifica degli atti tributari, nel caso di persone defunte, deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dall'articolo 65, comma 2, del Dpr 600/1973, hanno ammesso l'applicazione delle procedure previste da questo articolo, nato per l'accertamento delle imposte sui redditi, anche ai tributi locali.

Secondo questo secondo comma, gli eredi «devono comunicare» (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale; tale comunicazione rappresenta dunque un vero e proprio onere, volto a consentire agli uffici di «azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius».

A completamento, poi, della disciplina normativa sul punto, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che «La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma».

Inoltre, l'articolo 477 del codice di procedura penale, aggiunge a tale modalità di notifica, che essa venga effettuata entro un anno dal decesso; dispone, poi, che il titolo esecutivo contro il defunto, ha efficacia nei confronti degli eredi in conseguenza dell'accettazione dell'eredità, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Per gli enti locali si presentano quindi due opzioni per la notifica dell'obbligazione tributaria del defunto:
• o procedere impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 65 non sia stata effettuata;
• oppure, individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza della predetta comunicazione.

Naturalmente, vige il principio della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative e tributarie poiché esse «hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale» (da ultimo Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 25315/2022 del 24 agosto 2022.).

In definitiva, dunque, secondo gli ermellini, al fine di evitare la notificazione «impersonale e collettiva» ex articolo 65, quarto comma, del Dpr 600/1973, col rischio di essere chiamati a pagare «uno per tutti», non si può prescindere dalla rituale comunicazione, che non può essere sostituita né dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall'erede (Cassazione, n. 228/2014), né da quelle inserite nella dichiarazione di successione (Cassazione, n. 17430/2013).

Ovviamente, ciò sul presupposto, come si diceva, che gli enti locali siano a conoscenza del decesso non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.

Pertanto, se la comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta. L'inosservanza di questo procedimento porta, però, alla nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento (Cassazione,. n. 973/2018).

(*) Giudice Tributario
(**) Dottore Commercialista

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Soriano del Cimino (Vt) (10/11/2022): Le principali problematiche su Imu, Tari e sull'attività di accertamento nel 2022-2023 (9,00-14,00)

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