Gli specialiFisco e contabilità

La nuova fattura elettronica nella Pa: la guida alla gestione punto per punto

Tempistica, specifiche tecniche, nuove codifiche, pagamenti con PagoPa, sanzioni e casi specifici

di Tamara Bersignani e Alessandro Garzon

Sono scattate, ma solo in via facoltativa, il 1° ottobre scorso le nuove modalità di compilazione delle fatture elettroniche. Da quella data, e fino al 31 dicembre prossimo, in effetti, il sistema di interscambio accetterà sia fatture elettroniche predisposte sulla base del precedente formato (versione 1.5) sia quelle create con il nuovo formato (versione 1.6.1).

Dal 1° gennaio prossimo, invece, saranno accettate esclusivamente fatture elettroniche «nuovo formato», fermo restando che, come precisato dalla Faq 149 aggiornata il 15 ottobre scorso, non verranno scartate fatture elettroniche «vecchio formato» datate 31 dicembre ma trasmesse nei primi giorni di gennaio; quello che conta, per l'amministrazione fiscale, è la data della fattura elettronica, non il giorno della sua trasmissione elettronica al sistema di interscambio.

Questa tempistica influisce inevitabilmente su quella relativa all'adeguamento dei sistemi gestionali degli enti locali. In proposito, è importante segnalare che:
• dal punto di vista della fatturazione attiva, come già precisato, fino al 31 dicembre prossimo saranno in ogni caso accettate fatture emesse con il formato versione 1.5;
• dal punto di vista del ciclo passivo (fatture di acquisto da ricevere) l'aggiornamento deve essere effettuato il prima possibile, in quanto dal 1° ottobre scorso i fornitori possono inviare fatture con il nuovo formato.

Le specifiche tecniche versione 1.6.1 si riferiscono alla cosiddetta E-fattura e sono disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) al seguente percorso: Home → Schede informative e servizi → Comunicazioni → Fatture e corrispettivi → Specifiche tecniche → Fatturazione elettroniche e dati fatture transfrontaliere.

A sua volta, anche nel sito dedicato alla fatturaPA (www.fatturapa.gov.it) si trova la versione aggiornata delle specifiche tecniche, caratterizzate dal numero di versione 1.3.1; il percorso è il seguente: Home → Norme e regole → Documentazione fatturaPA.

Anche se il provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 99922 del 28 febbraio 2020 non ha fatto alcun riferimento alla fatturaPA, occorre comunque concludere che anche a questa sono applicabili le stesse novità previste per la E-fattura.

Le modifiche più significative delle specifiche tecniche
Le modifiche più rilevanti riguardano le codifiche relative al "Tipo Documento" e "Natura" dell'operazione, che sono state aggiornate al duplice scopo di recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria (che richiedevano delle codifiche più precise rispetto a quelle attualmente in vigore) e di poter meglio gestire le fatture al fine di creare i registri e le dichiarazioni Iva e altri documenti precompilati, disponibili a partire dal 2021.

Le nuove tipologie di documento - Con riferimento alle tipologie di documento, le nuove specifiche tecniche aumentano le possibili casistiche portandole in totale da 7 a 18. In particolare, sono state introdotti quattro codici per le integrazioni di fatture:
• TD16 per integrazione di fatture da reverse-charge interno, cioè relative a prestazioni di demolizione, pulizia, installazione impianti e completamento di edifici commercial;
• TD17 per integrazione di fatture di acquisto di servizi da fornitori residenti in Paesi Ue relative alle (sole) attività commerciali;
• TD18 per integrazione di fatture relative ad acquisti di beni intracomunitari relativi alle proprie attività commerciali;
• TD19 per integrazione di fatture relative ad acquisti di beni in base all'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972 da fornitori comunitari [si tratta di acquisti di beni (sempre relativi ad attività commerciali) già situati in Italia ma di proprietà di soggetti esteri; la fattispecie si distingue dall'acquisto di beni intracomunitari, i quali devono invece essere trasportati in Italia da un altro Paese comunitario.
Per quanto riguarda le autofatture, invece:
■ le autofatture per acquisto di servizi da Paesi non Ue e di beni di proprietà di soggetti non UE (già) presenti sul territorio italiano vanno gestite utilizzando, rispettivamente, i codici TD17 e TD19;
■ il precedente codice TD20 (individuato genericamente come "autofattura") è stato meglio ri-denominato in "autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97 o articolo 46, comma 5, del Dl 331/93)" e si riferisce all'autofattura-denuncia relativa sia ad acquisti sia interni che intracomunitari, sempre relativi all'attività commerciale (e mai all'attività istituzionale).
Poiché sono per lo più riferite a operazioni con soggetti non residenti in Italia, le integrazioni di fatture e le autofatture sopra menzionate non devono essere obbligatoriamente emesse in formato elettronico, ben potendo essere emesse e gestite in formato cartaceo.
Rispetto agli eventuali acquisti dall'estero inerenti l'attività commerciale, peraltro, l'invio di autofatture o di integrazioni di fatture in formato elettronico risulterebbe senz'altro utile, dal momento che renderebbe non più dovuta la compilazione dell'esterometro.
Quanto alle operazioni interne, le nuove specifiche hanno previsto l'introduzione del nuovo codice TD24 che individua la «fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)», cioè la fattura differita emessa a seguito della precedente emissione di documenti di trasporto o di idonea documentazione per le prestazioni di servizi. Si tratta di una fattispecie che non riguarda le fatture attive degli enti pubblici, ma che potrà essere presente su quelle di acquisto.
Da ultimo, vanno segnalate due ulteriori codifiche per:
• cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni in base all'articolo 36 del Dpr 633/1972 (codice TD26) [tale specifico codice servirà per la corretta creazione della Dichiarazione Iva precompilata a partire dal 2021; attualmente tale tipologia di operazioni va allocata al rigo VE40];
• fatture per cessioni gratuite senza rivalsa (codice TD27), o autofatture per destinazione di beni o servizi ad attività non commerciali.

I nuovi campi "natura" - Come è noto, il campo denominato "Natura" deve essere compilato nel caso in cui nel campo "Aliquota" sia indicato il valore zero. Nelle nuove specifiche tecniche i codici relativi alle operazioni non soggette, non imponibili e soggette a inversione contabile sono stati scomposti in molte casistiche, in precedenza non presenti. In particolare, sono stati introdotti i codici:
- N2.1 per «operazioni non soggette ad Iva in base agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72»;
- N2.2 per «operazioni non soggette – altri casi».
Un maggior dettaglio è stato poi fornito anche in riferimento alle operazioni non imponibili, che sono state ora dettagliate nei 6 nuovi codici seguenti:
• N3.1 «non imponibili – esportazioni»;
• N3.2 «non imponibili – cessioni intracomunitarie»;
• N3.3 «non imponibili – cessioni verso San Marino»;
• N3.4 «non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione»;
• N3.5 «non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento»;
• N3.6 «non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond».
Si tratta di codici che difficilmente saranno utilizzati dalle Pa per le proprie fatture attive, salvo il codice N3.5 che dovrà essere applicato dagli enti che emettono fatture nei confronti di esportatori abituali.
Molte le novità anche in tema di inversione contabile, per la cui fattispecie sono stati ora introdotti ben nove nuovi codici, che sono:
• N6.1 «inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero»
• N6.2 «inversione contabile – cessione di oro e argento puro»;
• N6.3 «inversione contabile – subappalto nel settore edile»;
• N6.4 «inversione contabile – cessione di fabbricati»;
• N6.5 «inversione contabile – cessione di telefoni cellulari»;
• N6.6 «inversione contabile – cessione di prodotti elettronici»;
• N6.7 «inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi» (relative a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici destinati ad attività commerciale);
• N6.8 «inversione contabile – operazioni settore energetico»;
• N6.9 «inversione contabile – altri casi».
Per quanto riguarda le fatture attive delle Pa, i codici utilizzabili con più frequenza saranno N6.8 per le fatture nei confronti del GSE ed N6.1 per la cessione di rottami; si tratta delle operazioni che trovano attualmente allocazione rispettivamente nei righi VE35 campi 9 e 2 della dichiarazione Iva.
Va segnalato, infine, che le nuove specifiche tecniche mantengono attivi i precedenti codici N2 («non soggette»), N3 («non imponibili») e N6 («inversione contabile»), precisando in ogni caso che gli stessi non saranno più validi a partire dal 1° gennaio 2021.

TipoDocumento vs. Natura operazione
Con riferimento all'introduzione dei nuovi codici va innanzitutto fatta una precisazione dal punto di visto operativo: le nuove casistiche di "Natura" andranno utilizzate dai fornitori che emettono le fatture. I clienti (comprese le Pa, ovviamente) che le ricevono e che devono provvedere alla loro integrazione potranno invece usufruire dei nuovi codici relativi al "TipoDocumento", inserendo, in fase di compilazione dello stesso, i dati relativi a imponibile, aliquota e relativa imposta applicata, senza utilizzare i nuovi codici "Natura".

Autofatture e reverse charge: obbligo o facoltà del documento elettronico?
Ta le diverse tipologie di documento, parecchie sono riferite ad acquisti di beni o di servizi da soggetti non residenti in Italia. Come osservato in precedenza, le relative autofatture o integrazioni di fatture non devono essere necessariamente elettroniche. Se verrà mantenuta la loro formazione in modalità cartacea non si porrà alcun problema di utilizzo dei nuovi codici. Ancora, è stato sopra sottolineato che la predisposizione e l'invio telematico di documenti elettronici risulterà più che opportuna in relazione agli acquisti dall'estero relativi ad attività commerciali; per questa via, infatti, vengono superati gli obblighi di comunicazione a mezzo dell'esterometro.
Le differenze tra autofatture e integrazioni delle fatture sono state evidenziate dalla circolare n. 14/2019:
• l'autofattura è un documento contenente gli stessi elementi di una normale fattura ma che se ne differenzia in quanto l'emittente non è il cedente/prestatore bensì lo stesso cessionario/acquirente e le due figure coincidono in un unico soggetto;
• nell'inversione contabile (o reverse charge) il cedente/prestatore emette una fattura senza addebito di Iva, che deve essere integrata dal cessionario/committente, il quale provvede poi anche alla rilevazione del debito verso l'erario.
In realtà, quantomeno sotto il profilo dei concreti adempimenti contabili, nel nuovo contesto elettronico le differenze tra i due strumenti vengono a ridursi, dal momento che la stessa circolare n. 14/2019 ha previsto che l'integrazione delle fatture in reverse charge si realizzi attraverso l'emissione di "autofatture" che riportano, oltre ai dati già compresi nelle fatture in reverse dei fornitori, anche le indicazioni relative all'aliquota e all'ammontare dell'imposta; nel caso di autofatture elettroniche, poi, occorrerà indicare anche i nuovi codici relativi alle tipologie di documento.
Per tornare alle autofatture vere e proprie, l'autofattura- denuncia in base all'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997 (obbligatoria nel solo caso di acquisti inerenti l'attività commerciale) sarà necessariamente elettronica se riferita ad acquisti interni; rispetto ad acquisti intracomunitari, invece, la sua emissione in formato elettronico non è obbligatoria, ma (solo) raccomandata. Il codice da riportare nelle autofatture elettroniche è sempre il TD20.
Sempre nell'ambito delle attività commerciali dell'ente locale, anche le autofatture per acquisti di servizi o di beni già presenti in Italia da soggetti non Ue possono essere cartacee (fermo restando, in questo caso, l'obbligo di predisposizione dell'esterometro). Qualora emesse in formato elettronico, esse devono riportare il codice TD17 (servizi) o TD19 (beni già presenti in Italia).
Da ultimo, le autofatture per cessioni gratuite o per destinazione di beni/servizi ad attività estranee all'attività commerciale devono necessariamente essere elettroniche (in quanto emesse da un soggetto stabilito in Italia, il comune) e riportare il codice TD27.
Per quanto riguarda, invece, l'integrazione di fatture in reverse-charge interno (relative tipicamente a prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici in ambito commerciale), questa potrà essere gestita in modalità elettronica utilizzando il nuovo codice documento TD16. Sul punto, Assosoftware ha però recentemente confermato la possibilità di mantenere in ogni caso l'integrazione cartacea di tali fatture «materializzando la fattura elettronica d'acquisto ed indicando sopra di essa i dati necessari all'integrazione».
Quanto, infine, alle integrazioni delle fatture per acquisti (inerenti le attività commerciali dell'ente) presso soggetti intracomunitari di servizi o di beni già presenti in Italia, le relative "autofatture" non dovranno essere necessariamente elettroniche. In ogni caso, se emesse in tale formato (al fine di evitare l'esterometro) esse dovranno riportare il codice TD17 (in caso di acquisto di servizi) o il codice TD19, in caso di acquisto di beni già presenti in Italia.

Le nuove codifiche di ritenute previdenziali
Anche le codifiche relative alla tipologia di ritenuta applicata in fattura sono state aggiornate con l'introduzione di quattro nuove casistiche, che tengono ora conto anche dei contributi previdenziali non rappresentabili come cassa. Accanto alle preesistenti RT01 (ritenuta persone fisiche) e RT02 (Ritenuta persone giuridiche) sono state inserite le seguenti:
• RT03 per contributo INPS;
• RT04 per contributo ENASARCO;
• RT05 per contributo ENPAM;
• RT06 per ogni altro contributo previdenziale.

Il PagoPA come nuova modalità di pagamento
Con riferimento all'informazione relativa alla modalità di pagamento, accanto alle 22 casistiche già presenti è stata introdotta la nuova MP23 denominata "PagoPA".

Importo del bollo non più obbligatorio
Da ultimo si segnala che le nuove specifiche precisano che il campo "ImportoBollo" è ora passato da obbligatorio ad opzionale. Il campo si colloca nella sezione "DatiBollo" e serve per indicare l'importo di € 2 relativo al bollo sulla fattura elettronica assolto ai sensi del decreto 17 giugno 2014.

Sanzioni ancora indeterminate
Un problema non irrilevante riguarda il corretto utilizzo delle nuove codifiche: che succede se una fattura elettronica riporta un codice inesatto? La norma di riferimento circa il contenuto delle fatture è naturalmente l'articolo 21 del Dpr 633/1972, che tuttavia richiede indicazioni assai meno dettagliate di quelle richieste dai nuovi codici. Ad esempio: mentre sono previsti due codici – il TD17 e il TD19 – per gli acquisti da soggetti non Ue rispettivamente di servizi e di beni già presenti in Italia, l'articolo 21 non prevede questa distinzione, richiedendo la sola indicazione di "autofattura". E a esso sembra riferirsi l'articolo 6 del Dlgs 471/1997 nel sanzionare le violazioni degli obblighi di documentazione (leggi: fatturazione) delle operazioni.
A parere di chi scrive, dunque, se (e soltanto se!) l'utilizzo errato di un codice determina una violazione dell'articolo 21 (come quando viene inserito un codice N3 relativo a operazioni non imponibili rispetto ad una fattura esente Iva con codice N4), tornano applicabili le sanzioni previste dall'articolo 6 del Dlgs 471/1997.
All'opposto, non dovrebbe essere sanzionato l'utilizzo di codici errati quando non comporti la violazione dell'articolo 21. Di conseguenza, rispetto a una fattura per un acquisto intracomunitario di beni (che non deve essere necessariamente integrata in formato elettronico), l'errato riporto del codice TD19 anziché del TD18 non dovrebbe essere sanzionato, dal momento che non determina alcuna violazione dell'articolo 21.