Urbanistica

La pergotenda del ristorante non è una nuova costruzione (e non serve neanche la Dia)

Il Consiglio di Stato: edilizia libera. Condannato il Comune di Roma che pretendeva il permesso di costruire

di Massimo Frontera

La pergotenda non è una "nuova costruzione" ma «al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie "leggere" non tamponate lateralmente su almeno tre lati, si caratterizza invece per il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile a cui afferisce» e non richiede titolo edilizio.

Così il Consiglio di Stato (sentenza n.840/2021, Sezione Seconda) che confermando le conclusioni del Tar Lazio (sentenza n.6571/2012, Sezione II-bis) ha condannato il comune di Roma che aveva contestato a un ristoratore romano di aver realizzato una «termo-tenda in tessuto impermeabile e ritraibile tramite impulso elettrico» nel cortile proprio ristorante. Intervento peraltro comunicato con Dia (non necessaria, secondo i giudici) e assentito dalla Soprintendenza. Secondo il comune di Roma però l'installazione della pergotenda si configura come un intervento riconducibile a quelli indicati all'articolo 10 del testo unico edilizia - nel caso specifico una «nuova costruzione» - per i quali è richiesto il permesso di costruire.

Dopo il Tar Lazio, anche il Consiglio di Stato censura la scelta del comune, rintracciando peraltro in una circolare del dipartimento di Urbanistica (n.19137 del 09.03.2012, punto 3.2) la corretta interpretazione del manufatto, tra gli interventi di edilizia libera. Il comune di Roma indicava a titolo esemplificativo opere come «strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa», nonché «tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico».

Ebbene, secondo i giudici del Consiglio di Stato «l'elenco posto a titolo esemplificativo dalla predetta circolare deve infatti ritenersi esteso anche ai manufatti tipo pergotende al servizio non di abitazioni ma di esercizi di ristorazione, qualora insistenti su area privata come nella fattispecie anziché su area pubblica, alla stregua di un generale criterio di presunzione di legittimità, poiché ogni diversa interpretazione paleserebbe la propria illegittimità comportando un indebito ostacolo alla libertà d'impresa ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 1-2012».

Palazzo Spada fornisce inoltre vari elementi che individuano la pergotenga come
«un'opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio».

Nel caso particolare «l'opera principale non è, infatti, l'intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l'intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©