Fisco e contabilità

La permuta di immobili pubblici è soggetta a imposta di registro in misura fissa di 200 euro

La transazione immobiliare tra due enti pubblici qualificabile quale permuta è fiscalmente agevolata

di Federico Gavioli

Nei contratti di permuta di immobili pubblici è consentito, ai fini dell'imposta di registro, applicare la tassazione agevolata prevista per queste operazioni, in deroga alla regola generale che non consente trattamenti fiscali di favore per i trasferimenti di immobili; è il chiarimento fornito, a seguito di una istanza di interpello di una provincia, da parte dell'agenzia delle Entrate con la risposta n. 739/2021.

L'operazione, oggetto dell'istanza di interpello, rientra in un accordo di programma quadro tra il Governo e una Provincia e consiste nel trasferimento di una casa circondariale dallo Stato all'ente territoriale, a fronte della realizzazione di determinati interventi, previsti nell'atto di trasferimento immobiliare stipulato dalle due parti. In realtà si tratta di un "riesame" chiesto ai tecnici delle Entrate; nel precedente interpello l'Agenzia non aveva riconosciuto l'operazione come permutativa e, quindi, senza i requisiti necessari per l'applicazione della tassazione agevolata.

In seguito a quella interpretazione, la Provincia ha provveduto a rivedere la bozza dell'atto di trasferimento immobiliare inserendo la descrizione analitica e dettagliata degli interventi a carico della Provincia, allo scopo di qualificarlo quale permuta e poter applicare il relativo trattamento fiscale agevolato, tra le due amministrazioni pubbliche.

L'agenzia delle Entrate ha evidenziato che con l'articolo 10, del Dlgs 23/2011, è stata attuata una riforma della disciplina applicabile, ai fini dell'imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari. In particolare, con il comma 4, del citato articolo 10, è stata stabilita la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso.

La previsione recata dall'articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011, è stata, tuttavia, oggetto di successive modifiche normative, tra l'altro, ad opera dell'articolo 20, comma 4-ter, del decreto legge 133/2014. Per effetto delle predette modifiche normative, l'articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011, nella vigente formulazione, ha stabilito, tra l'altro, che «è altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta».

Le l'agenzia delle Entrate considerati anche i dettagliati elementi descritti nella bozza presentata dalla provincia, ha ritenuto che il contratto in questione presenta gli elementi tipici della permuta. Di conseguenza, il trasferimento del complesso immobiliare dello Stato a favore dell'istante Provincia potrà essere assoggettato all'imposta di registro fissa di 200 euro (articolo 1, punto 7 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86). Il tributo dovrà essere pagato dalla Provincia visto che per legge nei contratti in cui uno dei contraenti è lo Stato, è obbligata al versamento la controparte.

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