La procura alle liti rilasciata dal sindaco può essere autenticata dal segretario
La controversia riguarda la legittimità della procura alle liti nella quale l'autentica della firma del Presidente dell'Unione dei Comuni sia stata effettuata dal Segretario dell'Unione invece che dal difensore.
Da tale vizio, secondo l'appellata, deriverebbe la carenza di ius postulandi che determina la inammissibilità/improcedibilità dell'appello. Il Tribunale di Firenze con la sentenza 2291/2018 ha dichiarato che l'eccezione non merita accoglimento.
La decisione
La premessa del ragionamento dei giudici è che la posizione del Segretario dell'Unione è equiparabile a quella del segretario comunale, stante il fatto che ai sensi dell'articolo 32, comma 5-ter, del Tuel «Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione».
I giudici fiorentini, richiamata la giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile, sezione III, sentenza 20 gennaio 2014 n. 986) , hanno osservato quanto segue: «La procura del difensore dell'Unione rilasciata dal Presidente e autenticata dal Segretario dell'Unione è valida, atteso che a norma dell'art. 83, secondo comma, del codice di rito la procura alle liti può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata; l'art. 97, comma 4, lettera c) del citato D.Lgs. 267/2000, in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, prevede che il segretario “può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente”».
Infine, poiché il segretario è un pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare la sottoscrizione (ex articolo 2703, comma 1, codice civile) della procura alle liti rilasciata al difensore dell'Ente presso il quale esplica le proprie funzioni, l'unico modo per dubitare della provenienza dell'autenticazione sarebbe stato quello di impugnare la scrittura e l'autenticazione per querela di falso.
La sentenza del Tribunale di Firenze n. 2291/2018