La progressione verticale «azzera» il part time e gli istituti contrattuali maturati e non goduti nel precedente rapporto ma non le ferie
Il dipendente non può vantare il diritto di conservazione del precedente rapporto di lavoro parziale
L’unica previsione contrattuale che dispone l’assenza di una soluzione di continuità tra la posizione nell’area originaria e quella nell’area nuova, a seguito di progressione verticale (ordinaria o in deroga), è quella contenuta nell’articolo 15, comma 2 del contratto del 16 novembre 2022, la quale espressamente prevede che il dipendente conserva le sole giornate di ferie maturate e non fruite nel precedente rapporto.
Fuori da tale ipotesi tassativa il dipendente non può vantare il diritto di conservazione...