Amministratori

La pubblica utilità esclude spazi sosta per il Comune

L'ente non può riservare alcune aree di sosta sulla via pubblica per i propri dipendenti

di Gianlorenzo Saporito

Il Comune non può riservare alcuni spazi di sosta sulla via pubblica ai propri dipendenti. Questo è il principio posto dal Tar Sardegna con la sentenza 19 novembre 2020, n. 635, in un contesto che vede da sempre tentativi di allargare l’ambito dei beneficiari di posti riservati.

Con un’ordinanza, il responsabile dell’area tecnica di un ente locale intendeva ridurre la presenza di veicoli in sosta su un tratto di strada pubblica congestionato, adiacente la casa comunale e una scuola. Aveva quindi individuato spazi di sosta nel tratto finale e cieco della strada, cioè nella zona retrostante la sede degli uffici comunali, e aveva previsto l’uso di tali spazi per la sosta dei veicoli di proprietà del Comune, degli amministratori politici, dei dipendenti e del personale di servizio dell’adiacente istituto scolastico.

Questa riserva è stata contestata da un residente nella zona, che non condivideva il vantaggio per amministratori e pubblici dipendenti.

Di qui il ricorso al giudice amministrativo, fondato su una norma del Codice della strada (l’articolo 7) che tra le varie cose consente al sindaco di riservare la sosta in limitati spazi per i veicoli della polizia stradale, dei vigili del fuoco, per servizi di soccorso e veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria.

I giudici hanno accolto il ricorso, precisando che il Codice è tassativo nell’elencazione dei possibili riservatari e quindi non consente di accordare preferenza a dipendenti comunali o categorie il cui luogo di lavoro sia adiacente agli spazi di sosta. Di sicuro, un agevole parcheggio a disposizione, in prossimità del luogo di lavoro, è un vantaggio per i dipendenti pubblici e consente una maggior efficienza, ma ciò non può rappresentare una vera e propria riserva, poiché gli spazi pubblici possono essere sottratti all’uso generale solo per motivi di pubblico interesse.

La stessa logica era presente anche nell’articolo 4 del vecchio Codice (Dpr 393/1959), che consentiva ai Comuni di prevedere una riserva di parcheggio per determinati veicoli, quando ciò fosse stato necessario per «motivi di pubblico interesse». La norma del 1959 era stata chiarita da una circolare del ministero dei Lavori pubblici (la 1525/1981) che richiedeva, per generare una riserva di spazi, una situazione obiettiva di interesse collettivo, riferibile al bisogno della generalità dei consociati. Quindi escludeva che esigenze di privata utilità o di mera comodità di persone o impiegati, funzionari o amministratori, potessero essere il presupposto di una riserva. In particolare, la circolare escludeva che potessero riservarsi spazi di sosta ai veicoli di una banca, dinanzi ad alberghi, per veicoli a noleggio o di servizio della magistratura. In ogni caso poi, lo spazio riservato non doveva essere esorbitante rispetto alla riconosciuta esigenza pubblica ed alla natura di essa.

In sintesi, anche in prossimità di uffici pubblici, vige la regola della parità di trattamento tra gli utenti della strada, separando le esigenze reali dalle generiche comodità di uso.

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