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La relazione dell'organo di revisione al bilancio consolidato: linee guida dell'Ancrel e spunti di riflessione per la redazione

di Spiridione Lucio Dicorato (*) e Tiziana Vinci (**) - Rubrica a cura di Ancrel

Anche quest'anno l'Ancrel, in particolare il gruppo di lavoro «Società partecipate, servizi pubblici», ha licenziato un documento guida per la formazione della relazione da parte dell'organo di revisione sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2020. Essa tiene conto della delibera n. 16 del 13 ottobre 2020, con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le «Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019».

Il legislatore, per quest'anno, non ha previsto, al pari dello scorso anno, nessuna deroga, confermando la scadenza di approvazione del bilancio al 30 settembre 2021. È confermato altresì che gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre tale documento in quanto esclusi definitivamente dall'obbligo come previsto dal comma 831 della legge 145/2018;

La relazione è suddivisa in sezioni che ricalcano l'impostazione delle linee guida della Sezione Autonomie. Nello specifico, l'organo di revisione ha il dovere di effettuare controlli in tema di:

Rettifiche di pre-consolidamento

• verificare che siano state contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci da consolidare;

• verificare che siano state riportate in nota integrativa, in caso di rettifiche effettuate direttamente dall'Ente capogruppo, dovute al mancato rispetto delle direttive di consolidamento impartite dall'Ente stesso, i componenti del gruppo che hanno disatteso le direttive;

• verificare che tra le operazioni infragruppo elise risultano anche quelle riferibili ad operazioni nascenti da attività legate all'emergenza sanitaria (eventuali)

Verifiche dei saldi reciproci

• verificare l'avvenuta asseverazione tra i crediti e i debiti reciproci di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j) del Dlgs 118/2011 in sede di chiusura del Rendiconto della gestione dell'esercizio precedente a quello in corso (Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016);

• in presenza di discordanze tra l'asseverazione e la verifica delle operazioni infragruppo (rilevate dagli organi competenti in sede di istruttoria), verificare che siano state indicate nella nota integrativa del bilancio consolidato le motivazioni di tali difformità contabili;

Contabilizzazione della partecipazione

• verificare che Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell'Ente capogruppo appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica sia stato rilevato con il metodo del patrimonio netto già alla data del rendiconto dell'esercizio 2020;

• verificare che le differenze di consolidamento siano state opportunamente iscritte nel bilancio consolidato, in conformità a quanto disposto dal principio contabile.

La riflessione necessaria, dopo ormai 5 anni dalla istituzione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato per gli enti territoriali che detengono partecipazioni di controllo o minoranza in società o enti strumentali, è quella di capire quanto il bilancio consolidato abbia soddisfatto gli obiettivi di governance del gruppo pubblico, di accountability e transparency.

L'adempimento non sempre è stato accolto con favore dai Responsabili dei Servizi Finanziari degli enti interessati poiché richiede il dispiegamento di competenze relative ai principi civilistici di redazione dei bilanci ed ai principi contabili emanati dall'OIC che solitamente non sono diffuse nelle compagini organizzative interne degli enti locali.

Eventuali elementi di squilibrio registrati dai responsabili finanziari sono rilevati altresì dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che con deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG del 9 agosto 2021, sottolinea come la gran parte degli organismi partecipati degli enti territoriali non presentino margini di autonomia finanziaria rispetto agli enti soci. Dalla medesima analisi emerge altresì che una elevata percentuale di partecipazioni, pur in presenza di criticità, non è interessata da alcun processo di razionalizzazione mentre altre risultano mantenute pur essendo interessate da processi di razionalizzazione che si protraggono nel tempo.

Dall'esame di quanto rilevato dalla Corte dei conti risulta evidente che ancora molto resta da fare per rimediare alle cause dell'inefficienza delle imprese a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici locali, e negli ultimi anni il Tusp ha imposto a Regioni ed enti locali di eliminare le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali e quelle detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle esercitate da altre partecipate o da enti pubblici, e di contenere i costi di funzionamento. Per esempio, sarebbe opportuno, introdurre indici di deficitarietà strutturale anche in relazione al bilancio consolidato, affinchè possano essere di immediata rilevazione sia l'incidenza delle spese rigide, che la massa debitoria o la capacità di generare redditività da parte del gruppo pubblico. Così come utile potrebbe essere verificare quanto le partecipate pesino, rispetto al singolo bilancio della capogruppo, in termini di spese del personale, debiti ed entrate.

Tutto ciò per evitare che il bilancio consolidato diventi soltanto un mero esercizio contabile. Si segnala infine che in data 14 luglio 2021 la Commissione Arconet ha approvato lo schema di decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al Dlgs n. 118 del 2011 che prevede delle modifiche al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 oltrechè una significativa rivisitazione dell'appendice tecnica. Ipredetti aggiornamenti si applicano a decorrere dal bilancio consolidato 2021.

(*) Research Fellow Università Tor Vergata Roma e Presidente Gruppo di lavoro Ancrel «Società partecipate, servizi pubblici»

(**) Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Alcamo e Componente CE Ancrel

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

IL PNRR E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
Sabato 16 ottobre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, presso sala Fellini, a Roma eventi in piazza di Spagna si svolgerà il convegno nazionale Ancrel organizzato in collaborazione con Odcec Roma sul tema: il Pnrr e il sistema di programmazione degli enti locali. Durante la mattinata a cura del Prof. Andrea Ziruolo, Presidente del Comitato Scientifico Ancrel, verrà designato il vincitore della Quarta Edizione PREMIO ANTONINO BORGHI Miglior tesi di Laurea in materia di Contabilità Enti Locali. Maggiori informazioni nella brochure

CORSO "L'OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE" III EDIZ. 20/09/2021 – 02/10/2021
Ancrel Nazionale Ente accreditato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, -Ancrel Campania ed Ancrel Oristano presentano il CORSO "L'OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE" III ediz. 20/09/2021 – 02/10/2021 PREVISTO DALL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2016 E DA ULTIMO, DALL'ARTICOLO 6 DEL D.M. 6 AGOSTO 2020 destinato agli iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance. Obiettivi: Il percorso formativo si propone di garantire le conoscenze e le competenze dei professionisti in materia di OIV, specializzando e aggiornando le competenze dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli OIV. Maggiori dettagli nela brochure

FORMAZIONE SU ENTI LOCALI E-LEARNING 2021
L'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Belluno, l'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento Rovereto e Ancrel, sezione Veneto, mettono a disposizione dei soggetti che operano negli enti locali una proposta formativa in modalità e-learnig on demand. Le attività formative sono rivolte in particolare ai responsabili dei servizi finanziari, tributi, personale, contratti, partecipate, ai segretari provinciali e comunali, ai Presidenti di Provincia, sindaci, delegati provinciali e assessori comunali, ai dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili, ai revisori legali. Il programma è articolato su dodici lezioni, ciascuna di 2 ore. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Vicenza, il 11 - 16 novembre 2021, si terrà un corso che si propone di fornire una formazione professionale di base per l'attività di revisione di enti locali necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Treviso/Belluno, dal 27 settembre 2021 all'8 novembre 2021; a Venezia, dal 28 settembre 2021 al 2 novembre 2021 e a Verona, dal 29 settembre 2021 al 3 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il corso è utile anche ad amministratori e funzionari di enti locali e società partecipate da enti locali . Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Trento, dal 30 settembre al 4 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Maggiori dettagli nella brochure