Personale

La riduzione stabile del fondo straordinario non è oggetto di contrattazione integrativa

L'intreccio delle nuove disposizioni con le vecchie alimenta alcuni dubbi che l'Aran ha sciolto con due pareri

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Arrivano dall'Aran, con due distinti pareri, pubblicati in questi giorni sul sito, alcuni interessanti chiarimenti sulla corretta gestione dei compensi per il lavoro straordinario.

La disciplina in argomento non è stata oggetto di rivisitazione nell'ultima tornata contrattuale, relativa al triennio 2016-2018, ma l'intrecciarsi delle nuove disposizioni con le vecchie alimenta alcuni dubbi e l'Aran con i suoi pareri offre agli enti una corretta lettura della disposizione.

Dal 1° gennaio 1999 le risorse destinate al lavoro straordinario dei dipendenti degli enti locali sono state quantificate dall'articolo 14, comma 1, del contratto del 1° aprile 1999 in misura fissa, non superiore a quella destinata al medesimo istituto, nell'anno 1998.

Lo stesso contratto ha, poi, previsto che a far data dal 31 dicembre 1999, le predette risorse sono ridotte nella misura del 3%; tale riduzione è stata prevista come «una tantum», nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999.

Sull'impianto normativo dell'istituto è poi intervenuto il contratto del 1° aprile 1999 (articolo 14, comma 3), in base al quale i relativi risparmi avrebbero potuto essere ricompresi tra le risorse di parte stabile del fondo solo se derivanti da processi di riorganizzazione dei servizi tali da sostenere, a regime, una permanente riduzione delle risorse destinate al lavoro straordinario.

Per i tecnici di Via del Corso (CFL146) la riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario dipende da scelte organizzative dell'ente e non è soggetta a contrattazione integrativa.

Il contratto del 21 maggio 2018 ha affermato l'esistenza di un vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione stabile delle risorse destinate allo straordinario a favore della parte stabile del fondo delle risorse decentrate.

Posizione quella dell'Agenzia che trova supporto anche nella linea interpretativa del Consiglio di stato (n. 1431/2020).

Con il parere CFL139, poi, l'Aran conferma la propria posizione sulla questione degli straordinari elettorali. Nel caso di elezioni comunali, i compensi per lavoro straordinario possono essere riconosciuti ai titolari di posizione organizzativa solo se lo straordinario è prestato nel giorno di riposo settimanale (di regola la domenica). Tale orientamento trova fondamento nella stessa disciplina contrattuale.

L'articolo 39, comma 3, del contratto del 14 settembre 2000, che è stato aggiunto dall'articolo 16, comma 1, del contratto del 5 ottobre 2001, prevede espressamente che le prestazioni di lavoro rese in una giornata di riposo settimanale dal personale, incluso il personale titolare di posizione organizzativa, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, oltre al relativo riposo compensativo, sono remunerate con il compenso orario previsto per lo straordinario festivo.

La summenzionata norma è stata espressamente richiamata dall'articolo 18, comma 1, lettera d) del contratto del 21 maggio 2018.

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