Appalti

La riparametrazione dei requisiti disposta per legge può essere contemplata e limitata dal bando

Funzionale alla salvaguardia del principio della massima partecipazione alle gare

di Maria Luisa Beccaria

La sentenza del Tar Bologna n. 834/2021 ribadisce l'importanza della corretta formulazione del bando di gara per tutelare la par condicio e selezionare operatori economici che assicurino esperienza, solidità finanziaria e affidabilità.

Per raggiungere questo obiettivo, l'articolo 83, comma 2, del Dlgs 50/2016 dispone che i requisiti e le capacità economico finanziarie e tecnico professionali, richiesti dalla lex specialis di gara, devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

Al contempo va garantito l'accesso alle commesse pubbliche anche alle imprese di recente costituzione e di minori dimensioni, in posizione paritaria rispetto a quelle che vantano una maggiore storicità.

Nella fattispecie all'esame del Tar il bando aveva imposto il requisito consistente nell'aver eseguito forniture per un valore medio annuo non inferiore a un prefissato importo, nel triennio di riferimento. L'aggiudicatario, costituitosi 5 mesi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte di una procedura aperta, aveva fatto valere i requisiti ottenuti dal ramo di azienda acquisito da un altro operatore economico, per un valore inferiore a quello fissato dal bando.

I giudici si soffermano sulla riparametrazione dei requisiti, che è funzionale alla salvaguardia del principio della massima partecipazione alle gare, seppure non prevista ex lege. La sua applicazione deve però essere circoscritta dal bando per evitare effetti elusivi, come la partecipazione alle gare di imprese di recente creazione, senza adeguata esperienza professionale.

In particolare qualora il bando richieda il fatturato specifico, la stazione appaltante non lo può riproporzionare sic et simpliciter per le imprese neo costituite in base agli effettivi anni d'iscrizione alla camera di commercio ossia sulla base dell'effettivo periodo di tempo, inferiore a quello richiesto in bando, di operatività dell'azienda.

Sulla questione è intervenuto anche il Tar Lazio, sezione I bis, con la sentenza 10912/2020, ritenendo applicabile la riparametrazione per il fatturato globale, come consentito anche da Anac (Delibera n. 711 del 23 luglio 2019). In tal modo per una impresa di recente costituita il possesso di tale requisito può essere dimostrato considerando un periodo di tempo inferiore rispetto a quello imposto dal bando, sulla base ad esempio della media annua del periodo di effettiva operatività della stessa.

Per i giudici di quel Tar il meccanismo non può operare invece per il fatturato specifico, relativo allo svolgimento di una determinata attività di impresa per un certo numero di anni, perché se riproporzionato in base agli effettivi anni d'iscrizione alla camera di commercio, non garantisce il possesso della esperienza professionale idonea a garantire l'esecuzione soddisfacente delle prestazioni.

In quest'ultimo caso il concorrente, sprovvisto del fatturato specifico stabilito dal bando, può ricorrere all'avvalimento o partecipare alla gara in un raggruppamento di operatori economici costituito o costituendo.

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