I temi di NT+Professionisti a cura di Ancrel

La situazione patrimoniale semplificata dei piccoli Comuni entra a regime

di Fabio Federici - Rubrica a cura di Ancrel

È stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020) il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono state aggiornate e rese definitive le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti locali con popolazione fino a 5mila abitanti.

Si fa riferimento alla facoltà introdotta dall'articolo 57, comma 2-ter, del decreto-legge 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di sostituirla con l'elaborazione di una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente da allegare necessariamente al rendiconto. Viene così concessa agli enti minori la possibilità di snellire gli adempimenti limitandosi ogni anno a predisporre il prospetto semplificato partendo dai saldi di contabilità finanziaria, in una sorta di riedizione post-armonizzazione degli schemi di Conto del patrimonio costruiti facendo ricorso ai vecchi prospetti di conciliazione.

Il Decreto del 25 novembre 2020 ha abrogato e sostituito integralmente il testo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2019, confermando l'impianto base delle modalità e dei criteri di redazione dei prospetti di situazione patrimoniale semplificata, introducendo tuttavia alcune modifiche e chiarimenti nei criteri e procedure di elaborazione dei prospetti. Sono state risolte alcune problematiche di interpretazione dei criteri di valutazione emerse in occasione della versione precedente dell'adempimento. Il decreto ha sancito la piena e definitiva entrata a regime dell'adempimento. Si sono volute integrare infine anche nel prospetto semplificato alcune delle novità che caratterizzeranno l'elaborazione dei prospetti di contabilità economico patrimoniale armonizzata per l'anno 2020 (si può citare come esempio il criterio di quantificazione delle riserve per permessi di costruire, che non deve più contemplare le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da considerare invece tra le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali).

Di rilievo anche la precisazione che il fondo di dotazione negativo determinato dall'elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenta una criticità e pertanto non richiede iniziative dirette a fronteggiare la situazione.

Nell'allegato è stato chiarito inoltre l'obbligo per l'ente di trasmettere la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale presso la Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (Bdap).

Le nuove modalità di predisposizione dei prospetti di situazione patrimoniale semplificata sono entrate in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto del 25 novembre 2020 in Gazzetta Ufficiale e verranno conseguentemente applicati a partire dal rendiconto relativo all'anno 2020, da approvare, salvo proroghe, entro il termine del prossimo 30 aprile 2021. Nel testo dell'allegato del decreto del 25 novembre sono state trasposte le semplificazioni riconosciute dalla Faq n. 36 del 14 febbraio 2020 della commissione Arconet, in base alla quale i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti che non predispongono la contabilità economico patrimoniale, non sono altresì tenuti a trasmettere alla Bdap il conto economico, l'allegato h) concernente i costi per missione né i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.