La sola comunicazione telefonica dell'assenza per malattia non «salva» il dipendente dal licenziamento
É necessaria una certificazione che conforti la ragione della malattia quale causa dell'assenza
Non è sufficiente che il lavoratore informi (con una telefonata) il datore di lavoro dell'assenza per malattia, ma deve rivolgersi a una struttura sanitaria pubblica o a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'accertamento del proprio stato di salute/malattia, attivando il procedimento di cui all'articolo 55-septies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che si conclude con l'inoltro (e la ricezione) della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell'Inps.
La mancanza di questa certificazione è ascrivibile alla nozione di assenza ingiustificata e in quanto tale produce gli effetti prescritti nell'articolo 55-quater, comma 1, lettera b) del citato decreto, ovvero il licenziamento senza preavviso. Questi i contenuti della sentenza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, n. 17600/2021, pubblicata lo scorso 21 giugno.
Il fatto affrontato
Un'amministrazione statale ha ritenuto che la semplice comunicazione telefonica del dipendente che preavvisava l'assenza dovuta al suo stato di salute (quattro giorni per l'esattezza) senza poi fornire, anche a seguito di reiterati inviti per iscritto a provvedere, i certificati medici o altri documenti giustificativi non è idonea a escludere l'ipotesi di assenza ingiustificata dal servizio. Da qui l'applicazione, in sede disciplinare, della sanzione massima del licenziamento.
La sanzione comminata deriva all'applicazione dell'articolo 55-quater, lettera b), del Dlgs 165/2001, introdotto dalla Riforma Brunetta (Dlgs 150/2009), il quale prevede la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di «assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione». Il dipendente si è rivolto al giudice ordinario per chiedere il suo reintegro.
Il ricorrente ha fondato la sua difesa, supportata da una relazione del consulente tecnico di parte, sulla convinzione della involontaria assenza imputabile a uno stato confusionale dovuto al grave e perdurante stato depressivo del dipendente e che la sanzione erogata doveva essere ricondotta a quella meno grave prevista dalla contrattazione collettiva ovvero la sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, da undici giorni a sei mesi, per la assenza «ingiustificata ed arbitraria dal servizio» fino a quindici giorni.
Il licenziamento è stato confermato sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, così che il lavoratore a promosso ricorso in Cassazione.
La decisione
In primo luogo gli Ermellini tracciano il perimetro di applicazione dell'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001, con cui è stato introdotto una tipizzazione di fattispecie di illeciti disciplinari per i quali è prevista l'applicazione del licenziamento, senza dimenticare di richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.
In particolare, viene sottolineato come il legislatore sul concetto di assenza ingiustificata abbia voluto porre a carico del lavoratore l'obbligo di fornire gli elementi idonei alla sua giustificazione che nel caso dell'assenza dovuta a malattia si concretizza nella presentazione della certificazione medica. Dal quadro sopra delineato, si legge nella sentenza, che non è sufficiente che il lavoratore informi il datore di lavoro dell'assenza per malattia, come il ricorrente assume aver fatto nella specie con una telefonata, ma il lavoratore deve attivare, rivolgendosi per l'accertamento del proprio stato di salute/malattia ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato con il Ssn, il procedimento di cui all'articolo 55-septies, commi 1 e 2 del Dlgs 165/2001, che si conclude con l'inoltro (e la ricezione) della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell'Inps. Ed è alla mancanza di questa certificazione, che conforti la ragione della malattia quale causa dell'assenza, che l'articolo 55-quater, comma 1, lettera b), riconduce il licenziamento senza preavviso.