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La sola distrazione del pedone che cade nella buca non libera il Comune dal dover risarcire il danno

L'esimente del caso fortuito va provata con l'accertamento dell'assoluta imprevedibilità e inevitabilità dell'evento

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di Federico Gavioli

In caso di caduta di un pedone in una buca stradale non risulta giustificabile ricorrere all'elemento del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima; la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26524/2020, ha accolto il ricorso per il risarcimento dei danni, presentato da una persona caduta per via del cattivo stato di manutenzione del manto stradale, nei confronti di un Comune.

Il contenzioso
Una cittadina ha chiamato in giudizio un Comune al fine di farlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni che aveva riportato cadendo nell'avvallamento di un vialetto del cimitero comunale (non segnalato e non visibile per la presenza di persone che lo precedevano).
Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno rigettato la richiesta, quest'ultima affermando che doveva escludersi che l'anomalia del fondo stradale (avente dimensioni di circa due metri di lunghezza e venti centimetri di profondità) «non fosse tempestivamente avvistabile e pertanto prevenibile ed evitabile da parte dell'attrice» e che «il delineato comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della Pa integrando il cosiddetto caso fortuito - comprensivo del fatto del terzo e della colpa esclusiva della vittima - che interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno».

La decisione
La Cassazione ha osservato che la ricorrente con l'unico motivo di ricorso ha denunciato la violazione dell'articolo 2051 del codice civile; in particolare la ricorrente ha premesso che la condotta della vittima può valere a integrare il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode, osservando però che sarebbe stato onere del Comune, per esimersi dalla presunzione di responsabilità (articolo 2051 del codice civile) provare il caso fortuito, da intendersi, secondo la nozione comune in giurisprudenza, un evento del tutto imprevedibile, eccezionale, inevitabile e imprevedibile tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento lesivo. La ricorrente, ha osservato la Cassazione, ha aggiunto che il Comune non ha fornito alcuna prova circa «l'imprevedibilità e imprevenibilità dell'evento lesivo tali da configurare il caso fortuito» atteso che l'avvallamento costituiva oggettivamente e intrinsecamente uno stato di pericolosità tale da causare un evento lesivo prevedibile per l'utente e che poteva essere prevenuto, se solo l'amministrazione comunale fosse intervenuta per eliminare lo stato di pericolosità dei luoghi già in atto da diversi anni.
Per i giudici di legittimità il motivo di ricorso è fondato, in quanto la Corte territoriale ha mostrato di aderire a una nozione di caso fortuito che si identifica con l'accertamento della condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della «non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode».
I giudici della Cassazione hanno osservato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa e imprevedibile», ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo».
Nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, (articolo 2051 del codice civile), nel caso della caduta di un pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, commi 1 o 2 del codice civile), richiedendosi che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
La sentenza impugnata, hanno concluso i giudici di legittimità, va pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame, alla luce dei principi e delle considerazioni evidenziate dalla Cassazione.

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