I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

La tassazione dei magazzini ai fini Tari secondo la Cassazione

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Corte di cassazione ha affrontato in modo puntuale la questione relativa al non assoggettamento alla tassa sui rifiuti dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali.

L’ordinanza n. 11476, pubblicata il 1° maggio 2025, ha affrontato la disposizione del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale non si tiene conto nella determinazione della superfice tassabile di quella parte di essa dove si producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti i produttori dei medesimi, a condizione che gli stessi ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La disposizione si occupa anche del trattamento dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive in cui sono generati rifiuti speciali, stabilendo che i relativi rifiuti non possono considerarsi rifiuti urbani.

Secondo la Corte di cassazione la legge ha individuato un collegamento tra le attività produttive di rifiuti speciali e i depositi di materiali che consente l’assimilazione di quest’ultimi alle superfici produttive, purchè siano rispettati quattro presupposti. Il primo è che vi sia un collegamento funzionale, cioè il magazzino deve essere servente rispetto all’opificio; il secondo è che il magazzino sia collegato esclusivamente al reparto produttivo, vale a dire non adibito ad altro; il terzo è che nel magazzino si producano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, così come avviene nei reparti produttivi, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani; infine, il quarto, riguarda la condizione che il produttore provveda al trattamento dei rifiuti speciali ivi prodotti in conformità con la normativa vigente.

La Corte, quindi, è andata al di la della necessità che ci sia un collegamento funzionale ed esclusivo del magazzino con il reparto produttivo e ha richiesto, ai fini della detassazione, che anche i rifiuti prodotti nel magazzino siano speciali, ovvero, in altri termini, che il magazzino sia occupato da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi (Cassazione, n. 18689/24 n. 8753/23, n. 8574/23, n. 9032/23).

Secondo la lettura della Corte di Cassazione, quindi, non è sufficiente che il magazzino sia collegato funzionalmente ed esclusivamente al reparto produttivo (di rifiuti speciali), come invece sembrerebbe dalla piana lettura del comma 749, il quale estende il divieto di assimilazione ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree produttive di rifiuti speciali (senza pretendere che nei magazzini stessi si producano rifiuti speciali, ma anzi qualificando i rifiuti prodotti negli stessi come speciali).

L’onere probatorio grava comunque sul contribuente, il quale non solo è tenuto a dimostrare che il magazzino è funzionalmente ed esclusivamente collegato al reparto produttivo di rifiuti speciali, ma altresì che nello stesso vi sia la prevalenza e la continuità della produzione di rifiuti speciali e il loro smaltimento o trattamento avviene a carico del produttore.

La Corte ha precisato altresì, in analogia con quanto riscontrabile nelle sentenze del Consiglio di Stato n. n. 6266/2023 e n. 8279/2023, che la detassazione sopra commentata vale sia nel caso di magazzini di materie prime e semilavorati e sia nel caso di magazzini di prodotti finiti, purché siano collegati a reparti produttivi di rifiuti speciali.

Ovviamente, per la Corte, quanto sopra vale solo ai fini dell’esclusione dal pagamento della quota variabile del tributo e non anche dalla quota fissa che, in aderenza con i numerosi precedenti della stessa Cassazione (tra i tanti ordinanza n. 13455/2024, sentenza n. 23228/2024), resta dovuta anche per le superfici in cui si producono rifiuti speciali.

Quest’ultima problematica, che rischia di generare un ampio contenzioso, non pare trovare soluzione neppure nella bozza di decreto legislativo attuativo della delega fiscale, dal quale la norma che avrebbe dovuto stabilire l’obbligo di corresponsione solo di una parte della quota fissa, pur originariamente prevista, risulta (al momento?) espunta.

(*) Vice presidente Anutel

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