Fisco e contabilità

La transazione non cambia il calendario dei debiti fuori bilancio

La Corte non tiene conto della modifica del Dl 104/2020 che stabilisce la possibilità di approvare piani di rateizzazioni in quote annuali, concordati con i creditori, oltre il triennio

di Anna Guiducci

La qualificazione di transazione attribuita a un accordo tra diversi soggetti non può comportare ex se l'applicazione di una disciplina eccezionale, rispetto alla stessa eccezionalità della disciplina dei debiti fuori bilancio, in costanza di una ripetuta violazione delle relative disposizioni.

Con la sentenza n. 37/2020 le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti rigettano il ricorso di un Comune contro la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Calabria n. 17/2020 con la quale veniva accertata la non conformità all'articolo 194 del Tuel e ai principi espressi dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 21/2018, delle modalità di rateizzazione di un debito fuori bilancio riconosciuto dal comune nei confronti della regione.

Il debito fuori bilancio si ha quando viene assunta un'obbligazione in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali; in particolare, ricordano i magistrati, «l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto (punto 9.1 del principio contabile della competenza finanziaria, allegato 4.2. del d.lgs. 118/2011)». In questo contesto il ritardo nel riconoscimento del debito fuori bilancio, con rinvio a esercizi successivi a quello in cui lo stesso è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (Sezione delle Autonomie delibera n. 21/2018/QMIG e delibera n. 21/2019/QMIG).

Come infatti evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 21/2018, «il riconoscimento da parte del Consiglio, per costante giurisprudenza della Cassazione (si veda per esempio Cassazione Civile., Sezione. II, n. 15050/2018) è costitutivo dell'obbligazione. Nel caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano».

L'accordo con i creditori non può dunque avere una mera finalità dilatoria ma la rateizzazione dovrà comunque rispettare tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le varie annualità. Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione dei principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili. La previsione di un tempo massimo per il pagamento dei creditori mira pertanto a tutelare soggetti che si trovano in una posizione debole rispetto a chi gestisce il bilancio pubblico perché privati delle azioni esecutive, evitando possibili abusi, in violazione di elementari principi di correttezza nei rapporti con i creditori.

I principi esposti dalla sentenza in esame non tengono tuttavia conto dello jus superveniens intervenuto, nel caso di specie, con la modifica dell'articolo 194 del Tuel a opera dell'articolo 53, comma 6, del Dl 104/2020 che stabilisce la possibilità di approvare piani di rateizzazioni in quote annuali, concordati con i creditori, oltre il triennio.

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