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La valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne entra nella manovra

Beni in comodato e agevolazioni fiscali a commercianti e artigiani che si trasferiscono negli enti

di Corrado Mancini

Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, inoltre gli stessi possono godere di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti in quei Comuni, posseduti per l'esercizio dell'attività economica, al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono di quei territori.

Lo prevede l'articolo 116 rubricato «Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne» del Ddl di bilancio 2022, in corso di approvazione.

Infatti l'articolo 116 prevede, al comma 1, in via sperimentale, che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei predetti Comuni, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l'esercizio dell'attività economica.

Il comma 2 prevede che, per tali finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al comma 1. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Il comma 3 prevede che le agevolazioni previste dall'articolo in esame si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il comma 4 stabilisce che il contributo di cui al comma 1 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023 e demanda altresì a un decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa stabiliti.

La finalità è quella di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori.

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