Personale

Lavoro agile al 50% fino al 30 aprile

La conversione del Dl Milleproroghe ha posticipato la validità dell'articolo 263 del decreto Rilancio

di Consuelo Ziggiotto

Il contenuto dell'articolo 263 del Decreto Rilancio è prorogato fino al 30 aprile 2021 e pertanto, fino al termine dell'emergenza sanitaria dovranno guidare quelle indicazioni, in un contesto che deve promuovere l'adozione degli strumenti gestionali indicati nella norma: flessibilità dell'orario di lavoro, ricorso al lavoro agile, interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.

La conversione in legge del decreto Milleproroghe vede il legislatore tornare sul termine di validità delle disposizioni indicate nell'allegato al provvedimento, 32 disposizioni per la precisione. Una di queste è l'articolo 263 del decreto Rilancio.

A fine anno il Milleproroghe aveva prorogato la validità del contenuto delle disposizioni, fino al termine dell'emergenza sanitaria (in quel momento 31 gennaio) e comunque non oltre il 31 marzo.

L'evoluzione dell'emergenza ha costretto a una rivisitazione dei termini e il risultato è stato l'allineamento con il termine dell'emergenza sanitaria.

Confermato quindi fino al 30 aprile il lavoro agile semplificato, in deroga agli accordi e agli obblighi informativi (articolo 87 del Dl 18/2020), nella misura minima del 50% del personale impiegato in attività smartizzabili (articolo 263 del Dl 34/2020).

Ulteriori misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sono quelle indicate dall'ultimo Dpcm del 2 marzo, le cui disposizioni sono efficaci fino al 6 aprile.

I contenuti restano congruenti, dove riferiti al lavoro agile, all'impianto dei Dpcm che lo hanno preceduto, di fatto dividendo l'Italia in due parti diverse: l'una composta ora delle regioni bianche, gialle e arancioni nelle quali le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibile di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato, percentuale che comunque non può essere inferiore a quella individuata all'articolo 263 del decreto Rilancio.

Nelle regioni rosse i datori di lavoro pubblici devono invece limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza, presta la propria attività in modalità agile.

La geografia normativa del lavoro agile semplificato ma anche del lavoro in presenza, si compone infine dei contenuti del Dm 19 ottobre 2020, valido ed efficace fino al 30 aprile prossimo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©