Personale

Lavoro agile, per l'Inps la «prevalenza in servizio» è al netto delle assenze autorizzate a qualsiasi titolo

Le giornate svolte in presenza risultano superiori rispetto a quelle svolte in modalità agile

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di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il decreto ministeriale sul rientro in servizio dell'8 ottobre scorso e le linee guida sul lavoro agile di fine novembre, definendo le regole per il superamento del lavoro agile emergenziale individuano come condizione che legittima la prosecuzione dello smart working, un'adeguata rotazione del personale, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza.

La prevalenza tra lavoro in presenza e lavoro a distanza si realizza a condizione che si definisca in primis l'arco temporale di osservazione ma questo può non bastare giacché le assenze del lavoratore riferite a istituti di legge o di contratto possono impattare fortemente minando il rispetto del principio invocato.

Può dirsi rispettata la prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza a fronte di una programmazione di due giornate di smart working e tre giornate di ferie?

Una domanda per nulla scontata visto che l'Istituto di previdenza sociale (che conta circa 30mila dipendenti) è stato investito da richieste di chiarimento in merito da parte del proprio personale dipendente con riferimento alla soluzione adottata.

Con il messaggio Hermes n. 1143/2022, l'Istituto ha affermato che il requisito della prevalenza della prestazione in presenza si considera soddisfatto se, nell'ambito dei giorni lavorativi al netto delle assenze autorizzate a qualsiasi titolo, ricadenti nel periodo mensile o plurimensile considerato, le giornate svolte in presenza risultano superiori rispetto a quelle svolte in modalità agile.

Poniamo un esempio: in un mese ci sono 22 giorni lavorativi. La condizione è soddisfatta se il dipendente lavora in presenza 12 giorni e mentre i restanti 10 giorni sono resi in modalità agile. Ma se nel mese il dipendente si assenta a vario titolo (malattia, ferie eccetera), supponiamo per 5 giornate, la condizione è soddisfatta se il dipendente lavori in ufficio per 9 giorni e le restanti 8 in modalità agile.

La soluzione individuata dall'Inps appare congruente con la formulazione letterale della previsione che vuole la prestazione lavorativa in presenza prevalente. Nel caso in cui il lavoratore giustifichi la sua assenza con un istituto di legge o di contratto non si può certo parlare di prestazione lavorativa resa ma di assenza giustificata.

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