Personale

Lavoro fragile, slitta a fine anno il termine della tutela

Condizione legata non più all'immunodepressione ma all'impossibilità di effettuare la vaccinazione

di Consuelo Ziggiotto

La proroga dell'emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021, estende fino a fine anno la tutela dei lavoratori fragili introdotta dal decreto cura Italia.

Questo è il risultato delle modifiche apportate dal decreto Covid all'articolo 26 del Dl 18/2020, insieme a una nuova definizione di lavoratore fragile, collegata non più ad una condizione di immunodepressione ma a una impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19.

Vale la pena ricordare che la tutela dei lavoratori fragili aveva cessato di esplicare i suoi effetti a partire dal 1° luglio scorso, la disposizione infatti (articolo 26, comma 2 e 2-bis del Dl 18/2020) non era agganciata al termine dell'emergenza sanitaria ma al termine del 30 giugno 2021.

Viene ripresa in mano ora e novellata, per restituire una tutela che l'aumento dei contagi impone, modificandone il vocabolario e disponendo la retroattività della nuova formulazione del disposto dal 1° luglio scorso, a copertura del ritardo dell'intervento, infine agganciandola nuovamente, come accaduto nella primavera del 2020, al termine dell'emergenza sanitaria.

Fino a fine anno, quindi, i lavoratori fragili ora individuati nei dipendenti pubblici e privati che non possono effettuare la vaccinazione covid-19 a causa di patologie ostative certificate, e i lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che non possono svolgere la loro attività da remoto perché adibiti ad attività non smartizzabile, hanno accesso alla tutela di cui all'art. 26 comma 2 che prevede un'assenza dal servizio prescritta dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.

Assenza equiparata dal punto di vista economico al ricovero ospedaliero, nessuna trattenuta Brunetta quindi, e, dal punto di vista giuridico, esclusa dal computo del comporto.

L'assenza dal servizio arriva solo dopo aver compiuto ogni sforzo di impiego del personale in questione, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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