Personale

Lavoro fragile, «solo» smart working fino al 31 ottobre

La disposizione del Dl 105/2021 copre il periodo a partire dal 1° luglio

di Consuelo Ziggiotto

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 i lavoratori fragili di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 105 vede un cambio netto di direzione sulla tutela del lavoro fragile, rispetto alla bozza.

Il testo definitivo dell'articolo 9 del Dl 105/2021 modifica solo la disposizione riferita allo smart working dei lavoratori fragili (articolo 26, comma 2-bis, del Dl 18/2020), lasciando immutata la previsione che consentiva ai lavoratori fragili, nel caso in cui la loro attività non fosse smartizzabile, di rimanere assenti dal servizio alle condizioni stabilite dalla disposizione stessa (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020).

Niente più assenze prescritte dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che ha in carico il lavoratore fragile: la tutela dell''articolo 26, comma 2, ha cessato di esplicare i suoi effetti a partire dal 1° luglio scorso e il legislatore, infine, non ha inteso prorogarla.

La particolare tutela aveva infatti cessato di esplicare i suoi effetti perché non era agganciata al termine dell'emergenza sanitaria ma al termine del 30 giugno 2021.

Con il Dl 105/2021 il legislatore interviene solo sull'articolo 26, comma 2-bis della disposizione: il risultato è che fino al 31 ottobre prossimo, i lavoratori fragili (leggasi i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità in base all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104) di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il vuoto legislativo creatosi dal 1° luglio alla data di entrata in vigore del Dl 1o5/2021, è stato coperto prevedendo esplicitamente che il testo dell'articolo 26, comma 2-bis del Dl 18/2020, deve applicarsi dal 1° luglio 2021.

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