Fisco e contabilità

Le aliquote 2025 entrano in gioco per il saldo

Senza l’invio alle Finanze entro il 14 ottobre scattano le misure base

di Luigi Lovecchio

Debutta da quest’anno l’obbligo di compilare il prospetto ministeriale delle aliquote Imu, all’interno del quale collocare le delibere comunali di adozione delle misure dell’imposta locale. Questo ha un duplice effetto. Per un verso, se il comune delibera una tipologia di aliquota non contemplata nel prospetto, la stessa non potrà trovare applicazione. Inoltre, nel caso in cui l’ente locale dovesse dimenticarsi di inviare il prospetto alle Finanze entro la scadenza perentoria del 14 ottobre 2025, risulteranno applicabili non le aliquote dell’anno precedente ma le misure base di legge dell’imposta.

Ne deriva che i contribuenti avranno tutto l’interesse a pagare l’acconto entro il 16 giugno sulla base delle aliquote dell’anno precedente, in attesa di verificare, in sede di saldo in scadenza il 16 dicembre, l’effettiva validità delle delibere adottate per il 2025.

La disciplina dell’imposta prevede che l’acconto si paghi applicando le aliquote dell’anno precedente. È fatta salva la facoltà del contribuente di utilizzare le aliquote dell’anno in corso, al fine di effettuare il versamento del dovuto in un’unica soluzione (articolo 1, comma 762, legge 160/2019).

A partire da quest’anno, tuttavia, le delibere locali sulle aliquote sono valide a condizione che:

1 siano state assunte entro il termine del bilancio di previsione (28 febbraio 2025);

2 siano riportate nel nuovo prospetto delle aliquote elaborato dal dipartimento delle Finanze;

3 il prospetto sia trasmesso al Mef entro il 14 ottobre prossimo, al fine di essere pubblicate sul sito del Mef entro il 28 ottobre.

Il prospetto ha a sua volta una duplice funzione. La prima è quella di limitare la “fantasia” degli enti nella differenziazione delle misure d’imposta. Se il comune infatti non trova, all’interno della modulistica ministeriale, la casistica che intenderebbe deliberare, questa non potrà essere adottata.

Nel contempo, il prospetto ha anche la finalità di facilitare la comprensione delle fattispecie cui le diverse aliquote locali si riferiscono, senza dover necessariamente leggere il testo integrale della delibera, spesso di non agevole decifrazione. Il modulo ministeriale infatti è facilmente leggibile, in quanto è composto di descrizioni predeterminate.

Come prima anticipato, peraltro, le conseguenze della mancata trasmissione nei termini del prospetto, anche in presenza di aliquote tempestivamente deliberate, sono tutt’altro che trascurabili. È infatti previsto che, in questa ipotesi, si applichino la aliquote base dell’Imu, in deroga alla regola della sopravvivenza delle misure dell’anno precedente.

In pratica, questo significa che, ad esempio, l’aliquota per le seconde case sarà pari allo 0,86%, come pure quella per le case concesse in locazione a canone concordato, ferma restando la spettanza della riduzione del 25% stabilita dalla legge. Normalmente, le aliquote locali sono in prevalenza “schiacciate” verso il massimo, pari all’1,06% e talvolta fino all’1,14% (ex maggiorazione Tasi). Per le locazioni a canone concordato, invece, viene spesso deliberata un’aliquota ridotta.

La regola della conservazione delle misure deliberate per l’anno precedente ritornerà applicabile solo dopo il primo anno di trasmissione del prospetto. Si comprende quindi la ragione per la quale, in sede di acconto, non convenga azzardare il pagamento in un’unica soluzione, seppure dando per scontato che il contribuente sia in possesso di una delibera tempestivamente adottata.

Se il comune non provvede a compilare correttamente il prospetto e a trasmetterlo entro il 14 ottobre al dipartimento delle Finanze, la delibera si considererà inefficace, con le conseguenze appena illustrate.

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