Fisco e contabilità

Le aree destinate a verde pubblico attrezzato sono soggette a Imu

Sull'assoggettabilità di queste tipologie di aree, la Cassazione non ha consolidato un orientamento univoco

di Pasquale Mirto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21351, depositata ieri, torna a occuparsi dell'imponibilità ai fini Ici/Imu delle aree destinate, dallo strumento urbanistico comunale, a verde pubblico attrezzato, quindi a un uso che non consente l'edificazione ai fini privati.

La Corte risolve la questione enunciando il seguente principio di diritto: «in tema di Ici, l'inclusione di un'area in zona destinata dal piano regolatore generale a "verde attrezzato e spazio per lo sport" non esclude l'oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa». Ovviamente, stante l'identità del dettato normativo, si tratta di principi applicabili anche all'Imu.

Invero, sull'assoggettabilità di queste tipologie di aree, la Corte di cassazione non ha consolidato nel tempo un orientamento univoco, ma si è sempre dimostrata altalenante, evitando però di rimettere la questione alle sezioni unite.

Con sentenza n. 2335/2013, la Corte ha, ad esempio, escluso l'assoggettamento a Ici dell'area destinata a verde pubblico attrezzato «in quanto tale caratteristica preclude quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione». Si tratta di orientamento confermato anche in tempi recenti. Anzi, Cassazione n. 27121/2019, dà espressamente atto che in merito alle aree destinate a verde pubblico attrezzato la Corte non si è pronunciata sempre «nel senso della inedificabilità dell'area» concludendo però che tali tipologie di aree hanno un vincolo di destinazione che impedisce di considerarle come edificabili ai fini Ici/Imu. Si tratta di tesi ancorata, ancora una volta, alla possibilità di sfruttamento del suolo da parte dei privati.

Al contrario, Cassazione n. 2050/2020 ha ritenuto assoggettabile - ponendosi espressamente in disaccordo con l'altro orientamento - un area destinata a parcheggio pubblico, in quanto la normativa non ricollega, in nessun modo, il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito. Ad avviso della Corte, l'inserimento dell'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, assume rilievo ai soli fini della determinazione del valore venale, ma non esclude l'oggettivo carattere edificabile. Inoltre, tali vincoli di destinazione devono essere distinti dai vincoli di inedificabilità assoluta, che, questi si, determinano il mancato assoggettamento all'imposta.

Peraltro, nella sentenza n. 21351/2021 – che si pone in linea con l'orientamento maggioritario - la Corte rileva anche che l'area in questione, destinata a «spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero, le attività sportive e altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici», era area dotata, in base alle norme tecniche di attuazione del Prg, di un indice di utilizzazione fondiaria, e quindi, già solo per questo assoggettabile.

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