Personale

Le linee guida definitive: possibile la mobilità per coprire i buchi da no-vax

Obbligo di verifica a un campione formato da almeno il 20% dei lavoratori presenti

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

A due giorni dalla partenza dell'obbligo del green pass, è stato firmato il Dpcm che approva le relative linee guida. Si completa così il quadro di iper legiferazione sul tema, che ha visto, da ultimi, l'emanazione del Dpcm 23 settembre 2021, che fa rientrare i dipendenti pubblici in ufficio dal 15 ottobre, e del decreto del Ministro Brunetta dell'8 ottobre 2021, sulle modalità organizzative per il lavoro in presenza. Sul punto è intervenuta anche l'Anci, con una interessante nota di lettura sintetica a questi provvedimenti.

La versione definitiva delle linee guida presenta conferme e alcune integrazioni, di sicuro interesse, rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi.

Tra le conferme più rilevanti: l'obbligo di verifica a un campione formato da almeno il 20% dei lavoratori presenti e l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile per aggirare l'ostacolo rappresentato dalla mancanza del green pass.

Dal decreto emerge con una certa chiarezza che l'obiettivo è rappresentato dalla volontà di fornire alle pubbliche amministrazioni gli strumenti necessari per far fronte alle assenze ingiustificate dei dipendenti privi di certificazione ovvero impossibilitati ad esibirlo. In questo contesto va letta la possibilità da parte del datore di lavoro di interpellare il dipendente al fine di sapere, con congruo anticipo, se quest'ultimo potrà garantire la presenza in un determinato arco temporale e, di conseguenza, assicurare l'erogazione dei servizi. Se, dal quadro che ne emerge, viene evidenziato una sofferenza organizzativa, il Sindaco o, in generale, il datore di lavoro può stipulare convenzioni con altri enti in deroga agli ordinari adempimenti. In aggiunta, può ricorrere all'utilizzo di altro personale di uffici diversi.

Le linee guida specificano che l'assenza ingiustificata da green pass ricomprende anche le giornate festive e quelle non lavorative. Quindi la sospensione dallo stipendio abbraccia anche il sabato e la domenica. Ma le conseguenze non si limitano alla retribuzione in quanto il periodo di assenza non fa maturare le ferie e blocca l'anzianità di servizio. Meno chiari gli effetti previdenziali: si parla solo di mancata erogazione del trattamento economico anche di natura previdenziale. Non si comprende se questo comporti un vuoto contributivo, come era evidente nelle bozze pubblicate in precedenza.

Sulla sorta di quanto già precisato dal Garante della privacy, il decreto dispone che il datore di lavoro non possa allargare i controlli alle giornate già giustificate dagli ordinari istituti contrattuali e normativi, quali le ferie, i permessi e i congedi previsti per l'handicap, che possono tranquillamente far seguito ad una giornata di assenza ingiustificata da mancata esibizione del green pass. Ostacolo che può essere superato anche dai documenti rilasciati dai soggetti incaricati (strutture sanitarie, farmacie, medici, eccetera) che attestino la presenza di una delle condizione che legittimano il rilascio del green pass, anche nelle more del completamento dell'iter amministrativo per l'ottenimento del QRCODE.

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