Le modifiche all’Imu del decreto attuativo della delega fiscale
Poche novità in arrivo per l’Imu con il decreto attuativo della delega fiscale (legge 111/2023) in materia di tributi locali.
Con l’articolo 26 dello schema di decreto è stato previsto di operare infatti solo qualche modesto aggiustamento alla disciplina del tributo.
In primo luogo, è stata semplificata la procedura per operare modifiche al decreto che, in base al comma 756 dell’articolo 1 della legge 160/2019, ha stabilito le fattispecie di diversificazione delle aliquote Imu consentite a i Comuni. La norma prevede attualmente che la modifica o l’integrazione delle fattispecie oggi stabilite dal Dm 7/7//2023, come integrato dal Dm 6/9/2024, può avvenire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto ha stabilito che la modifica potrà avvenire con decreto del Ministero e quindi anche con provvedimento dirigenziale.
Più significativa è la modifica all’obbligo dichiarativo. In primo luogo, è stato stabilito che per poter usufruire dell’esenzione prevista dal comma 759, lettera g-bis, della legge 160/2019 nell’ipotesi di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, non è più necessario presentare una specifica comunicazione, da presentare con modalità telematiche, ma sarà necessario utilizzare la dichiarazione del tributo. Peraltro, il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto del 24/4/2024, di approvazione del modello e delle istruzioni relative alla dichiarazione Imu/Impi, ha istituito un apposito riquadro per gli immobili oggetto di occupazione abusiva che beneficiano dell’esenzione, chiarendo in questo modo che l’obbligo di comunicazione previsto dalla norma era già assorbito di fatto dalla dichiarazione Imu (da presentarsi in questo caso esclusivamente con modalità telematica).
In secondo luogo, è stato precisato che la dichiarazione Imu dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e non più quindi, anche con gli altri strumenti oggi ammessi (consegna diretta al Comune, posta raccomandata senza ricevuta di ritorno, invio tramite posta elettronica certificata), secondo modalità approvate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (oggi invio tramite Entratel, direttamente da parte del contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato).
Mentre non è cambiato il termine di scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio del possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Così come è confermata la natura ultrattiva della dichiarazione, da presentarsi, per gli anni successivi, solo in caso di variazione dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta. I casi di obbligo dichiarativo continueranno a essere disciplinati da apposito decreto (oggi contenuti nei Dm del 24/04/2024).
Nella norma è precisato altresì che la dichiarazione costituisce l’unica modalità per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, chiudendo la porta in questo modo alla possibilità per i Comuni di prevedere specifici obblighi di comunicazione/dichiarazione per eventuali fattispecie specifiche previste dagli stessi. Anche se sul punto occorrerà valutare come si concilia la potestà regolamentare dei Comuni prevista dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997 (per le materie non sottratte alla stessa) con la previsione normativa.
Inoltre, è stato previsto un unico modello dichiarativo ministeriale, in luogo dei due oggi esistenti, precisando che, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione del nuovo modello si dovranno continuare ad utilizzare quelli approvati con Dm 29/7/2022 e Dm 4/5/2023 (frutto probabilmente di un refuso in quanto non si tiene conto dei nuovi modelli approvati con i due decreti del 24/4/2024).
Da rilevare che la norma ha affidato a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la possibilità di differire il termine per la presentazione della dichiarazione, senza più bisogno di ricorrere a una norma di legge.
È interessante inoltre rilevare che la norma ha confermato la previsione, già contenuta nel comma 769 oggi vigente, delle 3 ipotesi in cui la dichiarazione deve essere presentata a pena di decadenza dei benefici di legge (alloggi sociali, abitazioni di appartenenti alle forze armate, di polizia e beni merce). Ciò in quanto la conferma di tale disposizione, che in precedenza pareva dovesse essere abrogata, fa ritenere che il legislatore non intenda allinearsi alla posizione ormai prevalente della Corte di cassazione, in base alla quale il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022, Mef Telefisco 2023).
Purtroppo, nel decreto mancano invece alcuni chiarimenti che la normativa Imu attuale avrebbe invece richiesto. Tra i tanti, ad esempio, sarebbe stato opportuno specificare che la dichiarazione deve essere presentata a pena di decadenza dal beneficio in caso di agevolazioni tributarie, allineandosi al pensiero della Cassazione in materia, chiarire il trattamento degli alloggi sociali appartenenti agli ex istituti autonomi case popolari, ovvero definire più correttamente il confine dell’assimilazione all’abitazione principale delle abitazioni possedute da appartenenti alle forze dell’ordine. Analogamente sarebbe stato opportuno fornire la definizione di pertinenza ai fini urbanistici delle aree fabbricabili asservite ai fabbricati, così come definire una volta per tutte il trattamento tributario degli immobili appartenenti alle cosiddette categorie catastali fittizie (F). Non si comprende infatti come mai un immobile appartenente alla categoria catastale F/3 sia soggetto all’imposta (sull’area fabbricabile) solo se non fa parte di un fabbricato già parzialmente ultimato. Infine, il decreto poteva rappresentare l’occasione anche per intervenire su alcuni aspetti della norma che oggi disciplina gli incentivi in favore del personale addetto al recupero dell’evasione tributaria Imu (e Tari), ossia il comma 1091 dell’articolo 1 della legge 145/2018, come ad esempio l’incomprensibile condizione, ai fini della possibilità di costituire il fondo incentivante, che il bilancio di previsione ed il rendiconto siano approvati nei termini di legge. Escludendo dall’incentivo i dipendenti di un Comune che, magari per colpe non loro, ha approvato il bilancio o il rendiconto anche solo con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza di legge (anche se prorogata). Altrettando da rivedere il limite massimo dell’incentivo per il singolo dipendente, fissato oggi al 15% del trattamento tabellare lordo individuale, ben lontano dal limite del 100% del trattamento complessivo annuo lordo previsto invece dall’articolo 45 del Dlgs 36/2023 in materia di incentivo per le funzioni tecniche. Una disparità sinceramente poco comprensibile.
(*) Vice presidente Anutel
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