I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Le novità del 2020 per il bilancio consolidato

di Gianluca Della Bella (*) - Rubrica a cura di Anutel

Tra le varie novità contenute nelle innumerevoli norme emanate a seguito della pandemia da Covid-19, vi è anche lo slittamento di termini di approvazione del bilancio consolidato al 30 novembre 2020. Infatti l'articolo 110 comma 1 del decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio) ha previsto espressamente il differimento del termine per l'approvazione del consolidato 2019 a fine mese.

Altro fatto nuovo, che interessa il bilancio consolidato, è la deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie, n. 16/2020, che ha approvato le linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria, la relazione-questionario e la correlata nota metodologica. Il questionario, analogo allo schema dello scorso anno, è articolato in sei sezioni in ognuna delle quali vengono posti dei quesiti concernenti le principali criticità che potrebbero essere presenti nel percorso di redazione del bilancio consolidato. L'ente locale capogruppo dovrebbe pertanto porre particolare attenzione alle questioni nelle quali si è focalizzata la magistratura contabile, affinché il proprio consolidato sia rispettoso delle prescrizioni del principio contabile del bilancio consolidato, allegato 4/4 al Dlgs 118/2011. In ogni caso, l'aspetto rilevante che emerge dalla delibera della sezione delle autonomie è che il bilancio consolidato non è un semplice documento contabile, bensì rappresenta un percorso complesso che dura diversi mesi e che ha inizio con la definizione del Gap e del perimetro di consolidamento, prosegue con l'indicazione delle direttive dell'ente capogruppo agli organismi partecipati e con le rettifiche pre-consolidamento e l'eliminazione delle operazioni infragruppo, tenendo conto dei saldi reciproci e infine si conclude con la redazione dei documenti contabili, verificando che la nota integrativa preveda i contenuti minimi stabiliti dal principio 4/4.

Pertanto, massima diligenza dovrà essere posta negli aspetti che saranno oggetto di controllo.

Preliminarmente è necessario formulare le direttive ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento, sollecitando senza indugio le partecipate che non dovessero aver trasmesso tempestivamente la documentazione necessaria. Il secondo passaggio invece riguarda la contabilizzazione delle rettifiche di pre-consolidamento e le elisioni delle operazioni infragruppo. La fase successiva concerne poi la verifica dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo e l'inserimento in nota integrativa della motivazione degli scostamenti in caso di risultanze contabili discordanti, indicando altresì con quali modalità tecnico-contabili sono state riallineate le differenze riscontrate sulle partite reciproche. Nell'ipotesi in cui queste discordanze derivino da un mancato impegno di risorse da parte dell'ente capogruppo, a fronte di debiti nei confronti dei rispettivi componenti del gruppo di consolidamento, dovrà necessariamente essere attivata la procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il controllo successivo poi si concentra sul valore delle partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale del Comune capogruppo e infine le ultime verifiche riguardano i contenuti minimi della nota integrativa indicati del paragrafo 5 del principio contabile 4/4 allegato al Dlgs 118/2011.

Sull'onda dell'emanazione della citata deliberazione 16/2020 della Corte dei conti, l'ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato lo schema di parere dei revisori dei conti sulla proposta di approvazione del bilancio consolidato 2019, basato anche sulle indicazioni della magistratura contabile. La novità di quest'anno è che l'organo di revisione ha a disposizione una check list per verificare punto per punto le varie fasi del percorso di redazione del bilancio consolidato, con particolare riferimento a tutti quegli aspetti critici che potrebbero mettere in discussione la veridicità delle risultanze contabili del gruppo.

Gli aspetti da tenere in considerazione
In definitiva, gli uffici finanziari degli enti locali, per capire se il percorso di approvazione del bilancio consolidato 2019 sia rispettoso delle norme di legge e del principio 4/4, dovranno tener conto degli aspetti oggetto di verifica da parte della Corte dei conti e di quelli che saranno oggetto di controllo da parte dell'organo di revisione, in modo da sopperire a eventuali mancanze o superare eventuali incongruenze.

Da ultimo non va dimenticato quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera d-bis) del Tuel, in base al quale l'organo di revisione esprime un parere sullo schema di bilancio entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, termine che deve essere in ogni caso non inferiore a venti giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. Pertanto, la giunta comunale dovrà approvare lo schema di consolidato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'esame da parte del consiglio, in modo da rispettare i termini minimi previsti dal Tuel.

(*) Componente consiglio generale e docente Anutel

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