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Le novità che riscrivono l'agenda del revisore

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di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

La programmazione e la pianificazione annuale del lavoro dell'organo di revisione è una funzione imprescindibile del corretto funzionamento del sistema dei controlli.
Purtroppo, ai tempi del coronavirus, tenere fede al «piano di lavoro» che a inizio anno il collegio dei revisori degli enti locali o i revisori monocratici si erano proposti di rispettare appare ormai arduo se non impossibile.
Il susseguirsi di decreti legge, decreti attuativi e circolari necessari per ridimensionare gli effetti economici legati all'emergenza epidemiologica ha riscritto il timing degli enti locali che si sono trovati in prima linea nel sostenere le istanze e le necessità più svariate dei cittadini e nel supportare le economie di prossimità.
Con questo nostro contributo proviamo a rimodulare l'agenda del revisore degli enti locali cercando di dipanare il ginepraio delle modifiche apportate allo scadenzario con l'avvertenza che per il decreto rilancio (Dl 34/2020) facciamo riferimento al testo modificato in sede di commissione mentre in riferimento al preannunciato decreto semplificazioni prendiamo in esame la versione al momento pubblicata in bozza.

L'area della programmazione
Sicuramente l'area più interessata dalle modifiche è quella della programmazione.
Gli adempimenti che subiscono uno spostamento in avanti nel tempo sono diversi e attengono sia all'esercizio in corso che al prossimo anno.
Gli organi di revisione degli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2020/2022 potrebbero trovarsi al ritorno dalle ferie a dover predisporre il parere su questo adempimento la cui scadenza è stata spostata al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto rilancio in attesa di conversione definitiva.
La scadenza del 31 luglio è stata quindi liberata sia dall'obbligo di presentazione al consiglio del Dup 2021/2023 (articolo 107, comma 6 del decreto cura Italia) che dalla necessità di procedere a effettuare la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio (articolo 106, comma 3-bis del decreto rilancio).
Per entrambi gli adempimenti l'ente dovrà procedere entro il 30 settembre, data che a questo punto, in assenza di una corretta, seppur difficile, pianificazione diventa una sorta di stretto imbuto.
Ad alleggerire l'onere è intervenuta, proprio mercoledì 15 luglio, la commissione Arconet con la Faq n. 41 ricordando che l'assestamento di bilancio e la contestuale verifica degli equilibri svolge la «funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri», precisando che «a seguito del rinvio al 30 settembre delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione» e che questo adempimento «non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione».
Sempre nel perimetro della programmazione futura è da segnalare che già è stata prevista una prima proroga del prossimo bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 (articolo 106, comma 3-bis del decreto rilancio).
Con lo spostamento della data del bilancio di previsione si è reso necessario riallineare tutti gli adempimenti legati alla definizione del sistema tariffario in materia di Imu e Tari nonché all'approvazione dei conseguenti regolamenti che sono legati alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione. Una volta adottati questi documenti, al fine di acquisire efficacia, devono essere tramessi telematicamente al ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 31 ottobre con una mini-proroga rispetto alla scadenza del 14 ottobre.

L'area della rendicontazione
Gli organi di revisione dovrebbero aver superato la data critica del 30 giugno per la predisposizione della relazione al rendiconto 2019 la cui scadenza è stata spostata dall'articolo 107, comma 1 del decreto cura Italia.
La relazione non esaurisce l'operato del revisore in riferimento a questo adempimento.
L'organo dovrà successivamente adoperarsi per effettuare una serie di riscontri al fine di verificare se l'ente ha ottemperato alla trasmissione entro 30 giorni al Bdap dei documenti del bilancio, alla sottoscrizione del prospetto delle spese di rappresentanza che dovrà poi essere trasmesso a cura dell'ente alla Corte dei conti. Altri adempimenti sempre connessi con l'approvazione del rendiconto sono già stati esaustivamente esposti su questo quotidiano (si veda Enti locali e edilizia del 7 luglio).
Sempre attinente al perimetro della rendicontazione è da segnalare la proroga dell'approvazione del bilancio consolidato originariamente stabilita al 30 settembre e che il decreto rilancio all'articolo 110 ha provveduto a spostare al 30 novembre. Questo adempimento non dovrebbe interessare i revisori monocratici che svolgono la loro attività negli enti con popolazione inferire ai 5mila abitanti.

L'area della vigilanza
Anche il settore della vigilanza (articolo 239, comma 1, lettera C del Dlgs 267/2000 Tuel) risente delle disposizioni recate in materia di prevenzione epidemiologica e supporto all'economia.
Sarà necessario per l'organo di revisione modificare il format e le check list delle verifiche periodiche poiché il perimetro delle attività da sottoporre a verifica si è ampliato, mentre il dilungarsi dell'esercizio provvisorio apporta una differente valutazione «del grado di rischio di revisione». L'organo dovrà confrontarsi e trovare un riscontro di regolarità nella gestione di alcune fattispecie legate alle disposizioni indicate in premessa. Occorre procedere alla verifica degli adempimenti successivi legati all'anticipazione straordinaria di liquidità erogata agli enti in ossequio al decreto rilancio articolo 115 e 116 (si veda Il quotidiano degli enti locali e della Pa del 5 giugno); effettuare le verifiche sulle modalità di spesa dei fondi legati all'emergenza (si veda Il quotidiano degli enti locali e della Pa dell'8 giugno); verificare gli eventuali utilizzi dell'avanzo determinato a seguito dell'approvazione del rendiconto in costanza di esercizio provvisorio prolungato al 30 settembre oppure in relazione al bilancio di previsione già approvato.
L'attività di vigilanza da un punto di vista operativo potrebbe risentire ancora delle difficoltà delle «relazioni interpersonali» dovute al ricorso all'utilizzo dello smart working considerato che il decreto rilancio in sede di conversione prevede una parziale proroga al 31 dicembre 2020.

L'area del personale
Le novità che incidono nel comparto relativo alla gestione del personale si riferiscono innanzitutto alla sottoscrizione da parte del presidente del collegio o del revisore monocratico del conto annuale del personale.
Importante scadenza il cui termine è stato fissato al 24 luglio dalla circolare Rcs n. 16 «In considerazione dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso».
In relazione a questo adempimento, la circolare descrive anche la procedura operativa di sottoscrizione da parte del presidente del collegio dei revisori oppure del revisore monocratico che è quello in carica anche se si è insediato successivamente alla compilazione del conto annuale.
Sempre in tema di personale gli organi di revisione sono chiamati a un nuovo adempimento che seppur introdotto dall'articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019 ha trovato in questi giorni un'attuazione pratica con la pubblicazione da parte del ministero dell'Interno della circolare in materia di assunzioni.
La nuova disciplina prevede che sia l'organo di revisione ad asseverare il rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio, condizione necessaria per procedere all'assunzione (si veda Il quotidiano degli enti locali e della Pa del 26 giugno).

I Comuni con criticità finanziarie: dissesto e predissesto
Il contenimento delle misure disposte per i Comuni in difficoltà finanziarie è presente sia nel decreto rilancio che nella bozza del decreto semplificazioni con l'obiettivo di non aggravare ulteriormente questi enti la cui situazione economica è già critica. Il comma 1 dell'articolo 114-bis del decreto rilancio rinvia il termine per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del Tuel. In particolare, si prevede che il termine di 30 giorni ivi indicato, già rinviato al 30 giugno 2020 dal Dl 18/2020, decorre dal 1° gennaio 2021. Mentre il comma 2 dispone che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del Tuel, non si effettua con riferimento al primo semestre del 2020. L'organo di revisione sarà chiamato a effettuare un'unica verifica annuale nel mese di gennaio del prossimo anno.
Ulteriori proroghe per i Comuni in predissesto saranno, con tutta probabilità, introdotti con la pubblicazione del decreto semplificazioni sia per quanto concerne l'adozione della deliberazione consiliare di approvazione del piano (30 settembre 2020) che la sospensione fino al 31 gennaio 2020 delle procedure di «dissesto guidato».

(*) Consigliere nazionale Ancrel

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

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5 INCONTRI SU: PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI
Ancrel Sassari Olbia Tempio e Odcec di Sassari organizzano cinque incontri di formazione in Videoconferenza su Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli Enti Locali. Gli eventi avranno la durata di due ore (compreso il test finale) e si svilupperanno nelle giornate di:
Lunedì 13 luglio 2020
Organo di revisione, nomina, requisiti, verifiche, adempimenti, controlli e responsabilità – prima parte – 2 ore Dott. Antonio Iulianella;
Martedì 14 luglio 2020
Organo di revisione, nomina, requisiti, verifiche, adempimenti, controlli e responsabilità – seconda parte – 2 ore Dott. Antonio Iulianella;
Giovedì 16 luglio 2020
Gli strumenti di programmazione, il DUP e il bilancio di previsione degli Enti Locali - controlli del revisore - prima parte – 2 ore Dott. Antonio Iulianella;
Venerdì 17 luglio 2020
Gli strumenti di programmazione, il DUP e il bilancio di previsione degli Enti Locali - controlli del revisore - seconda parte – 2 ore Dott. Antonio Iulianella;
Lunedì 20 luglio 2020
I controlli dell'organo di revisione sugli organismi partecipati – 2 ore - Dott. Nicola Tonveronachi. Possono partecipare al webinar gli iscritti all'ODCEC di Sassari e gli iscritti Ancrel interprovinciale Sassari Olbia Tempio. Maggiori informazioni sulla brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
Evento organizzato da ODCEC Belluno, ODCEC Treviso, ODCEC Venezia e ODCEC Verona in collaborazione con ANCREL VENETO nelle giornate:
Treviso/Belluno, dal 5 ottobre al 9 novembre 2020;
Venezia, dal 6 ottobre al 10 novembre 2020;
Verona, dal 7 ottobre all'11 novembre 2020;
Il corso è rivolto a: Dottori e Ragionieri commercialisti ed esperti contabili , Revisori legali, Presidenti provinciali, Sindaci e Assessori comunali, Segretari e Responsabili dei servizi finanziari di Province e Comuni. Per informazioni e iscrizioni Ancrel club dei revisori Veneto via Cavour, 3 - 37045 legnago(VR) Tel. 0442/600100 Mail: veneto@ancrel.it . Maggiori informazioni sulla locandina completa

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
Trento, dall'8 ottobre al 12 novembre 2020
Il corso organizzato da Ancrel Sued Tirol e ODCEC Trento e Rovereto in collaborazione con Max Srl è rivolto a Dottori e Ragionieri commercialisti ed Esperti contabili e Revisori legali propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti
Per informazioni e iscrizioni Max srl -via Cavour, 3 - 37045 legnago(VR) Tel. 0442/600100 Mail: formazione@max-srl.it. Maggiori informazioni e la domanda d'iscrizione sulla locandina.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
Venerdì 17 luglio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 «Verifica degli equilibri e assestamento generale di bilancio» a cura della Commissione Studi dell'Odcec di Bologna «Enti Pubblici» in collaborazione con Ancrel Bologna e Anci Emilia Romagna. Relatore Dott. Tommaso Pazzaglini L'incontro è gratuito, è obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi esclusivamente al link https://attendee.gotowebinar.com/register/4161463902431907595. Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 2 crediti). I partecipanti interessati, a fine convegno, saranno sottoposti a un test di verifica, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Interno: potranno acquisire 2 crediti formativi validi per l'iscrizione nell'elenco dei revisori degli enti locali solo coloro che supereranno almeno 6 su 8 test a risposta multipla, partecipando alle due ore formative. Maggiori info nella brochure