Personale

Le ordinanze spettano sempre ai dirigenti

Annullabile il provvedimento amministrativo adottato dal sindaco

di Arturo bianco

La competenza all’adozione delle ordinanze, comprese quelle a contenuto sanzionatorio, spetta al dirigente o, nei Comuni che ne sono sprovvisti, al responsabile. L’eventuale adozione da parte del sindaco è causa di annullabilità. È il principio fissato dalla sentenza 2134/2021 del Tar Sicilia, sede di Palermo. La competenza appartiene al sindaco solo per le ordinanze contingibili e urgenti.

Il caso riguarda l’ordine impartito dal primo cittadino di un Comune siciliano di sgombero, bonifica e ripristino di un’area occupata e recintata abusivamente. Già in via cautelare era stato accolto il ricorso contro questo provvedimento.

Viene ricordato che, a partire dal Dlgs 29/1993, con successivi chiarimenti e ampliamenti operati dalle leggi 59/1997 e 127/1997, è stato stabilito il principio della distinzione delle competenze tra gli organi di governo e i dirigenti. Ai primi spettano i compiti di indirizzo e programmazione e di controllo politico; ai secondi i poteri gestionali, ivi compresi gli atti che hanno un elevato grado di discrezionalità e quelli che impegnano l’ente all'esterno. Questi principi sono oggi fissati dall’articolo 4 del Dlgs 165/2001 e, per gli enti locali, dall'articolo 107 del Dlgs 267/2000. Per esplicita previsione legislativa, le deroghe devono essere dettate dal legislatore in modo espresso.

Nel caso non c’è dubbio che si tratti di una competenza gestionale e, quindi, l’adozione dell’ordinanza spetta al dirigente o responsabile che si occupa della materia.

La principale deroga per ciò che riguarda le attribuzioni dei sindaci, deroga che a parere dei giudici amministrativi siciliani non può essere estesa al caso specifico, è dettata dall’articolo 54, comma 4, del Tuel: le ordinanze contingibili ed urgenti. Che riguardano essenzialmente le attribuzioni dei primi cittadini come autorità di pubblica sicurezza o sanitaria. Quindi, provvedimenti quali le chiusure per ragioni di tutela della salute o la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza pubblica. Nel caso, invece, il provvedimento disponeva l’irrogazione di una sanzione per la violazione di disposizioni di legge.

Si deve infine sottolineare, riprendendo la pronuncia, che il Comune viene censurato anche perché non si è adeguato a quanto stabilito in via d'urgenza dallo stesso giudice amministrativo. L'ente avrebbe infatti potuto fare adottare l'atto dal dirigente, con ciò raggiungendo il risultato di avere un provvedimento legittimo.

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