I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di assunzione di personale degli enti locali

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Comuni virtuosi – Espansione spesa personale – Valore soglia – Personale cessato – Principio della sostenibilità finanziaria

La Sezione regionale di controllo ha affermato che la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al "principio della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l'ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall'art. 5, comma 3, del citato Decreto ministeriale.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 85/2021/PAR, n. 24/2021/PAR, n. 112/2020/PAR, n. 109/2020/PAR, n. 98/2020/PAR, n. 93/2020/PAR e n. 74/2020/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, n. 106/2021/SRCPIE/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 15/2021/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, n. 55/2020/PAR e n. 32/2020/PAR

Riferimenti normativi
Artt. 3, 4 (Tabella 1) e 5 (comma 3), D.M. 17.03.2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019
Art. 14 Preleggi c.c.

Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia, Deliberazione n. 167 del 24.09.2021

Nuove assunzioni – Quantificazione unità aggiuntive personale – Adeguamento limite salario accessorio – Invarianza valore medio pro-capite retribuzione accessoria
Il Collegio si è pronunciato nel senso che la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell'anno di riferimento, ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio, non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni intervenute successivamente al 31.12.2018 e a prescindere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019. Diversamente, sottraendo dal computo le assunzioni effettuate dopo il 31.12.2018 e prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, non sarebbe garantita l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nel 2018.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, n. 131/2021/PAR e n. 61/2021/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, n. 63/2021/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 15/2021/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 125/2020/PAR, n. 112/2020/PAR, n. 109/2020/PAR, n. 98/2020/PAR, n. 93/2020/PAR e n. 74/2020/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, n. 32/2020/PAR

Riferimenti normativi
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017

Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia, Deliberazione n. 134 del 23.09.2021

Mobilità volontaria come cessazione – Incremento spesa personale – Deroga alla sostenibilità finanziaria – Cessazione neoassunto e reiterazione verifica capacità spesa
Con riferimento alla mobilità volontaria, la Sezione ha evidenziato che, mentre nella previgente disciplina la stessa poteva essere considerata "neutrale" e non rilevava come "cessazione", in quanto la capacità assunzionale veniva calibrata sulla regola del turn over, attualmente deve essere considerata come qualsiasi cessazione, ai fini del calcolo dell'indicatore di sostenibilità finanziaria, ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Con riferimento alla facoltà prevista dall'art. 5, comma 3, del D.M. 17 marzo 2020 - per i Comuni con meno di cinquemila abitanti facenti parti di Unioni di Comuni, che si collocano al di sotto del valore soglia stabilito dallo stesso decreto -, ha ricordato che viene consentito, in deroga alla regola generale della "sostenibilità finanziaria", per il periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro, qualora la maggior spesa per personale risulti non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato. Quest'ultima norma, ponendo una deroga alla disciplina a carattere generale, che individua esclusivamente nella sostenibilità finanziaria la capacità assunzionale dei Comuni, conformemente all'art. 14 delle preleggi al Codice civile, non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerati. Infine, la Corte ha evidenziato che in caso di cessazione di personale, per qualsiasi causa, l'ente potrà procedere ad una nuova assunzione reiterando l'intera procedura e, quindi, previa verifica della capacità di spesa derivante dal valore soglia utile ai fini della determinazione della "sostenibilità finanziaria" (da calcolarsi secondo le modalità procedurali stabilite dall'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019 e della normativa di attuazione contenuta nel D.M. 17 marzo 2020), con possibilità per l'ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà prevista dall'art. 5, comma 3, del D.M. 17 marzo 2020.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n.4/SEZAUT/2021/QMIG
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 15/2021/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 109/2020/PAR, n. 98/2020/PAR, n. 93/2020/PAR e n. 74/2020/PAR

Riferimenti normativi
Artt. 2, 4 e 5, comma 3, D.M. 17.03.2020
Art. 17, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019
Art. 4, comma 3, D.lgs. n. 75/2017
Art. 14 Preleggi c.c.

Corte dei conti, Sezione Controllo Piemonte, Deliberazione n. 106 del 14.09.2021

Principio sostenibilità finanziaria – Vincoli di spesa
La Sezione ha evidenziato che il parametro della "sostenibilità" non ha comportato l'abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente "vincolo di spesa" di cui all'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. D'altra parte, i due parametri di distinguono oltre che per la finalità, anche per ambito operativo. Di fatti, la nuova norma mira a responsabilizzare gli enti alla previa verifica della sostenibilità di una spesa, come quella per la nuova assunzione a tempo indeterminato, destinata a "storicizzarsi". Al contrario, l'obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1, comma 557 quater, è rivolto all'intero aggregato "spesa di personale" con le sole eccezioni previste dalla Legge.

Riferimenti normativi
Artt. 1, comma 2, e 7, comma 1, D.M. 17.03.2020
Art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), D.L. n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019
Art. 1, comma 557 quater, Legge n. 296/2006

Corte dei conti, Sezione Controllo Campania, Deliberazione n. 201 del 29.07.2021

Assunzioni – Sostenibilità finanziaria – Valori incrementali spesa – Sostituzione personale cessato
Il Collegio si è espresso nel senso di ritenere che le percentuali individuate dalla Tabella 2 dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 rappresentino valori incrementali della spesa per il personale, come tali comprensivi dei valori percentuali individuati per le annualità precedenti. Inoltre, la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, n. 131/2021/PAR e n. 61/2021/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, n. 63/2021/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 15/2021/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 125/2020/PAR, n. 112/2020/PAR, n. 109/2020/PAR, n. 98/2020/PAR, n. 93/2020/PAR e n. 74/2020/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, n. 32/2020/PAR

Riferimenti normativi
Artt. 4 (Tabella 1) e 5 (Tabella 2), D.M. 17.03.2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019

Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia, Deliberazione n. 85 del 20.05.2021