I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di compensi degli avvocati interni

Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

di Carmelo attaglia e Domenico D’Agostino

Compensi avvocati interni – Compensazione spese – Limite finanziario – Limite percezione emolumenti

La Sezione regionale di controllo, in materia di compensi agli avvocati interni, in particolare in caso di giudizi chiusi con compensazione di spese, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1) il limite finanziario del 2013 va determinato tenendo conto dei compensi "di competenza" del medesimo esercizio; 2) lo "stanziamento relativo all'anno 2013" costituisce solo l'importo massimo riconoscibile nelle annualità successive, ben potendo l'ente locale, in base alle "norme regolamentari o contrattuali vigenti", determinarlo ad un livello inferiore; 3) i compensi professionali ai legali interni sono sottoposti agli specifici limiti di finanza pubblica, contenuti nell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014; 4) l'avvocato alle dipendenze di una amministrazione pubblica non può percepire, in un anno, a titolo di compensi professionali, somme superiori al totale delle altre voci retributive spettanti nel medesimo esercizio, costituite, oltre che dal trattamento fondamentale, anche da quello accessorio, con esclusione, tuttavia, degli stessi compensi professionali; 5) la regolamentazione interna dell'ente pubblico, ai fini della disciplina dei compensi spettanti agli avvocati interni, deve essere aderente ai presupposti prescritti dalla norma di legge, mantenendo, all'interno di questi ultimi, un margine di discrezionalità applicativa, da esercitare secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, n. 166/2021/PAR e n. 187/2015/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, n. 71/2020/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sardegna, n. 196/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, n. 197/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 97/2019/PAR, n. 200/2016/PAR, n.
127/2014/PAR e n. 49/2014/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, n. 20/2018/PAR e n. 164/2015/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 53/2017/PAR, n. 12/2015/PAR e n. 131/2013/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 267/2018/PAR, n. 98/2016/PAR, n. 44/2016/PAR e n. 469/2015/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 52/2016/PAR, n. 85/2015/PAR e n. 82/2015/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Umbria, n. 23/2016/PAR, n. 102/2015/PAR e n. 3/2012/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 255/2019/PAR e n. 259/2014/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 200/2014/PAR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 24/2019/QMIG, n. 3/2014/QMIG e n. 5/2006/SEZAUT
Corte dei conti, Sezioni Riunite di Controllo, n. 51/2011/QMIG e n. 33/2010/CONTR
Corte costituzionale n. 237/2017 e n. 33/2009

Riferimenti normativi
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017
Art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015
Art 9, commi 3-7 e 10, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014
Art. 23 Legge n. 247/2012
Art. 6, comma 4, D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012
Art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010
Art. 17, comma 31, D.L. n. 78/2009, convertito il Legge n. 174/2009
Art. 1, comma 208, Legge n. 266/2005
Art. 23, comma 2, Legge n. 289/200Art. 57, comma 2, lett. b), CCNL personale dirigente area funzioni locali 17.12.202
Art. 67, comma 3, lett. c), CCNL Funzioni locali 21.05.2018
Art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e), D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
R.D. n. 1611/1933

Corte dei conti, Sezione Controllo Liguria, Deliberazione n. 76 del 16.09.2021

Compensi avvocati interni – Compensazione spese – Posticipazione liquidazioni – Limite trattamento economico complessivo personale

La Sezione regionale di controllo ritiene che le disposizioni normative contenute nell'art. 9 del Decreto-Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, debbano essere interpretate nel senso che non è consentito un surrettizio e artificioso superamento dei limiti dei compensi per il tramite di liquidazioni posticipazione degli stessi, al fine di aggirare i vincoli normativamente previsti e, in particolare, quelli di cui ai commi 6 e 7, dell’art. 9, del citato Decreto-Legge. Ai sensi del citato comma 7, infatti, l'avvocato-dipendente dell'ente locale non può ottenere un compenso che si traduca in una somma superiore al relativo trattamento economico complessivo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, n. 197/2019, n. 18/2018/PAR e n. 235/2017/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 255/2019/PAR, n. 20/2018/PAR e n. 259/2014/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 12/2015/PAR
Corte dei conti, Sezioni Riunite di Controllo, n. 51/2011

Riferimenti normativi
Art 9, commi 3, 6 e 7, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014
Par. 5.2, lett. a), Allegato n. 4/2, D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Puglia, Deliberazione n. 120 del 22.07.2021

Compensi avvocati interni – Assenza stanziamento 2013 – Determinazione stanziamento – Obbligazione passiva – Accantonamento risorse

Nell'affrontare il problema della costituzione dell'Avvocatura comunale interna successivamente all'anno 2013, indicato quale anno di riferimento per la determinazione dello stanziamento per i compensi professionali (art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014), la Sezione ha richiamato la recente deliberazione della Sezione regionale di Controllo per il Veneto, n. 131/2012/PAR, la quale ha evidenziato come "l'assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell'anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del dirittto alla corresponsione del compenso professionale in esame". La Sezione veneta ha, altresì, osservato che "Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si evidenzia l’orientamento espresso nelle citate deliberazioni della Sezione regionale di controllo Sardegna n. 118/2016/PAR e della Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR, secondo le quali, trattandosi di scelta rimessa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’Ente, spetta esclusivamente a quest’ultimo l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili".
Con riferimento al procedimento contabile per l'impegno e la liquidazione dei compensi all'avvocatura comunale, il Collegio ha richiamato il principio contabile di cui al par. 5.2, Allegato n. 4/2, del D.lgs. n. 118/2011, in base al quale "Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali"

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 131/2021/PAR

Riferimenti normativi
Art 9, commi 6 e 7, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014
Par. 5.2, lett. a), Allegato n. 4/2, D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Puglia, Deliberazione n. 108 del 25.06.2021

Compensi avvocati interni – Cessazione rappresentanza – Pensionamento e compensi maturati – Remunerazione attività svolta

La Sezione ha evidenziato come l'art. 85 del Codice di procedura civile, il quale regola il conferimento della procura, ne preveda la revocabilità da quando è stato nominato il nuovo difensore. In sostanza, indipendentemente dal rapporto interno avvocato-cliente, la procura, per evidenti ragioni di speditezza processuale, anche se revocata continua a mantenere fermi gli effetti rappresentativi fino a nuovo avvocato. Fa eccezione a questo principio l’ipotesi di avvocato pubblico dipendente che patrocini l’ente per cui lavora. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il raggiungimento della pensione fa venir meno sia il rapporto di servizio, che quello di rappresentanza (Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 27308/2018). Quanto al compenso, il principio in tema di compenso professionale è che esso è unico, indipendentemente dal numero dei professionisti incaricati, e che esso matura con il compimento delle attività previste; pertanto, costui avrà diritto alla parte di compenso maturata per l’attività effettivamente svolta fino a quella data, come specificato dall’art. 7 del D.M. n. 55 del 2014. Inoltre, per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte di Cassazione, Sez. civ. I, n. 27308/2018

Riferimenti normativi
Art. 85 c.p.c.

Corte dei conti, Sezione Controllo Campania, Deliberazione n. 131 del 15.05.2021

Compensi avvocati interni – Fondo risorse decentrate – Determinazione risorse – Errata costituzione

La Corte ha evidenziato la differenza fra lo stanziamento, quale somma iscritta in bilancio relativa a una specifica voce di spesa, e l'impegno, atto con il quale viene destinata la quota dello stanziamento di bilancio correlata all'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, sottolineando che in fase previsionale, in ossequio ai principi di attendibilità e prudenza, l'ente è tenuto a stanziare le necessarie risorse nell'esercizio in cui verosimilmente l'obbligazione si prevede possa giuridicamente perfezionarsi. Qualora l'amministrazione abbia costituito il fondo in un esercizio, includendovi le risorse necessarie alla liquidazione dei compensi professionali dei propri legali, ma le obbligazioni si dovessero rendere esigibili in esercizi successivi, sarà necessario che esse siano traslate nella parte vincolata del risultato di amministrazione e poi, nell'esercizio in cui sono esigibili, spostate nel fondo ed erogate al professionista.
Con riferimento all'ipotesi di erronea costituzione del fondo di una precedente annualità per mancata previsione, all'interno della parte variabile, dei compensi maturati da parte degli avvocati comunali (per sentenze favorevoli e spese compensate), la Sezione ha osservato che il bilancio non può violare i principi di certezza, trasparenza, annualità ed integrità. Va, pertanto, escluso che possano essere contemplate osmosi fra diverse annualità: ciò che si realizza giuridicamente in un esercizio deve avere soddisfazione contabile nello stesso. Il problema, quindi, va risolto facendo applicazione degli ordinari istituti ai quali l’ente ricorre per allineare le previsioni di spesa, allorché le stesse risultino insufficienti: vale a dire, con una variazione in aumento della previsione di bilancio, se lo scostamento si registra nel corso dell’esercizio annuale; altrimenti, con un riconoscimento del debito fuori bilancio. In entrambe le ipotesi le risorse dovranno, comunque, transitare per il fondo per il trattamento accessorio dedicato dell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, n. 1/2020/PRSP
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, n. 196/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 255/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 97/2019/PAR e n. 200/2016/PAR
Corte d'Appello Milano n. 894/2019
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, n. 182/2019/PAR, n. 20/2018/SRCPIE/PAR e n. 164/2015/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 29/2018/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sardegna, n. 118/2016/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, n. 187/2015/PAR
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 51/2011/QM
Corte costituzionale n. 236/2017 e n. 624/1988

Riferimenti normativi
Art. 9, commi 1, 6 e 7, Legge n. 114/2014
Art. 23 Legge n. 247/2012
Par. 5.2, lett. a), All. 4/2, D.lgs. n. 118/2011
Artt. 26, comma 1 lett. e), e 37, CCNL 14.09.2000
Art. 15, comma 1 lett. k), CCNL 01.04.1999
Regio Decreto n. 1611/1933

Corte dei conti, Sezione Controllo Abruzzo, Deliberazione n. 166 del 06.05.2021