I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di Enti locali

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Fondo risorse decentrate – Riconoscimento emolumenti

La Sezione ha precisato che nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il Piano della Performance non siano stati approvati dall'ente nell'esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo per le risorse decentrate, né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengano a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell'ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare "specifiche progettualità" (rectius, i risultati gestionali conseguiti in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati).

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Molise, n. 166/2017/PAR
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Veneto, n. 263/2016/PAR
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Molise, n. 218/2015/PAR

Riferimenti normativi
Legge 102/2009
Dl 78/2009

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, Deliberazione n. 94/2021/PAR del 09.06.2021

Sottoscrizione transazione – Riconoscimento debito fuori bilancio

La Sezione ha chiarito che sottoscrizione di una transazione che non comporti oneri per il comune non necessita di previo riconoscimento di debiti fuori bilancio; l'art. 194, lettera a), uel, infatti, è applicabile solo nel caso in cui la sentenza veda, tra le parti, il comune che riconosce il debito. Diversamente, qualora vi sia nella transazione una definizione anche di rapporti debitori e creditori tra i soggetti stipulanti, potrebbe essere opportuno il previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando gli stessi non siano presenti nella contabilità dell'ente e sempre se sussiste un'utilità per il comune stesso.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 24/SEZAUT/2019/QMIG
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 5/SEZAUT/2006

Riferimenti normativi
Art. 194 Tuel

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, Deliberazione n. 48/2021/PAR del 07.06.2021

 Riduzione corrispettivo contratti di locazione – emergenza COVID

La Sezione ha richiamato la pronuncia adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/SSRRCC/QMIG/21, secondo la quale gli enti locali, in presenza di una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato stipulati con imprese esercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e dalla conseguente crisi economica, possono assentirvi, in via temporanea, all'esito di una ponderazione dei diversi interessi coinvolti, da esternare nella motivazione del relativo provvedimento, in particolare considerando elementi quali: la significativa diminuzione del valore di mercato del bene locato; l'impossibilità, in caso di cessazione del rapporto con il contraente privato, di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene restituito, tramite gestione diretta, ovvero locazione che consenta la percezione di un corrispettivo analogo a quello concordato con l'attuale gestore o, comunque, superiore a quello derivante dalla riduzione prospettata; la possibilità di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente e, nello specifico, la mancanza di pregiudizio alle risorse con cui la medesima amministrazione finanzia spese, di rilievo sociale, del pari connesse alla corrente emergenza epidemiologica, anche alla luce della diminuita capacità di entrata, sempre correlata alla situazione contingente.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 7/SSRRCC/QMIG/21
Corte dei conti, Sezione II-Centrale di appello, sentenza 78/2019
Corte di cassazione, Sezione III civile, 22396/2006

Riferimenti normativi
Dl 34/2020

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, Deliberazione n. 89/2021/PAR del 03.06.2021

Capacità assunzionali – Assistenti sociali – Legge n. 178 del 2020

La Sezione ha dichiarato che è da escludere la possibilità di una compensazione tra le differenti capacità assunzionali dei Comuni facenti parte di un medesimo "ambito territoriale", al fine di procedere alle assunzioni di assistenti sociali con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In tal senso, ha ricordato quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione 4/2021, che, sia pur in relazione alle Unioni di Comuni, ha affermato che «i parametri e le "soglie" indicate dal Decreto applicativo del Dl 34/2019 sono tarati sui bilanci dei Comuni e non possono riferirsi alle Unioni» e men che meno agli "ambiti territoriali", che possono assumere prioritariamente la forma iuris di convenzione o consorzio tra i Comuni interessati. In vista dell'obiettivo (comune agli enti facenti parte del medesimo "ambito territoriale") di potenziare il sistema dei servizi sociali ai sensi dell'art.1, comma 801, legge 178/2020, pertanto, potranno utilmente individuarsi ulteriori forme di concreta collaborazione, comunque riconducibili nell'alveo delle disposizioni di cui all'art. 11, re. reg. 4/2007, tra gli stessi Comuni del relativo "ambito territoriale". La Sezione, pertanto, ha ritiene che le disposizioni in esame debbano essere interpretate nel senso che, in caso di assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte di Comuni, sia necessario tener conto delle capacità assunzionali secondo i valori soglia definiti dal Dm 17 marzo 2020; sempre al fine di procedere alle assunzioni di assistenti sociali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non è, poi, possibile operare il detto reclutamento in virtù di una compensazione tra le differenti capacità assunzionali dei Comuni facenti parte di un medesimo "ambito territoriale".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 4/SEZAUT/2021

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 801, Legge 178/2020

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 91/2021/PAR del 01.06.2021

 Incarichi ai componenti del CCT – Gratuità della prestazione

La Sezione ha evidenziato che gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al disposto legislativo di cui art. 5, comma 9, Dl 95/2012. Questi ultimi non rivestono carattere obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, differentemente dagli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico, i quali, invece, possono assurgere a lodo arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie. Qualora ricorrano determinate condizioni, gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) dei Collegi consultivi tecnici previsti dall'articolo 6, Dl 76/2020, non soggiacciono all'obbligo di gratuità della prestazione resa, previsto dall'articolo 5, comma 9, Dl 95/2012, convertito nella legge 135/2012.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, 178/2020/PAR

Riferimenti normativi
Art. 6 Dl 76/2020
Legge 135/2012
Dl 95/2012

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 96/2021/PAR del 25.05.2021