I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili sul Fondo per le risorse decentrate

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Fondo risorse decentrate – Mancata costituzione Fondo – Erogazione salario accessorio – Stanziamenti destinati a specifiche progettualità

La Sezione, ricordate le tre fasi in cui si snoda il procedimento relativo alla corretta gestione del fondo risorse decentrate - e consistenti in stanziamento a bilancio delle risorse relative al trattamento accessorio, costituzione del fondo, sottoscrizione del contratto decentrato integrativo -, rammenta che solo all'esito di tale articolato procedimento - che deve concludersi non solo entro l'anno, ma, auspicabilmente, nella prima parte dell'esercizio di riferimento, onde consentire l'attribuzione delle indennità fisse da destinarsi e la previsione della quota/obiettivi da liquidarsi in base ai risultati raggiunti - risulta erogabile il trattamento accessorio al personale dipendente. In caso di mancata costituzione del fondo nell'esercizio di riferimento, esclusivamente le voci stabili del trattamento accessorio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre tutte le risorse accessorie di natura variabile, ivi incluse quelle da "riportare a nuovo", vanno a costituire vere e proprie economie di spesa e tornano nella disponibilità dell'ente. Pertanto, "nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione, il peg e il piano della performance non siano stati approvati dall'ente nell'esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate, né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengono a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell'ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare specifiche progettualità.".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 201/2019/PAR e n. 263/2016/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, n. 182/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, n. 15/2018/PAR, n. 166/2017/PAR e n. 218/2015/PAR

Riferimenti normativi
Artt. 67, commi 1, 2, 3 e 5 lett. b), e 68 CCNL funzioni locali 21.05.2018
All. 4/2, par. 5.2, D.lgs. n. 118/2011
Art. 3, comma 5, D.lgs. n. 150/2009

Corte dei conti, Sezione Controllo Emilia-Romagna, Deliberazione n. 94/2021 del 09.06.2021

Fondo risorse decentrate – Determinazione risorse – Costituzione Fondo – Compenso avvocati

La Corte ha evidenziato la differenza fra lo stanziamento, quale somma iscritta in bilancio relativa a una specifica voce di spesa, e l'impegno, atto con il quale viene destinata la quota dello stanziamento di bilancio correlata all'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, sottolineando che: in fase previsionale, in ossequio ai principi di attendibilità e prudenza, l'ente è tenuto a stanziare le necessarie risorse nell'esercizio in cui verosimilmente l'obbligazione si prevede possa giuridicamente perfezionarsi; qualora l'amministrazione abbia costituito il fondo in un esercizio includendovi le risorse necessarie alla liquidazione dei compensi professionali dei propri legali, ma le obbligazioni si dovessero rendere esigibili in esercizi successivi, sarà necessario che esse siano traslate nella parte vincolata del risultato di amministrazione e poi, nell'esercizio in cui sono esigibili, spostate nel fondo ed erogate al professionista. Non è da escludersi, tuttavia, la possibilità che il credito maturato in carenza di fondo divenga debito fuori bilancio a seguito di riconoscimento successivo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, n. 1/2020/PRSP
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, n. 196/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 255/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 97/2019/PAR e n. 200/2016/PAR
Corte d'Appello Milano n. 894/2019
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, n. 182/2019/PAR, n. 20/2018/SRCPIE/PAR e n. 164/2015/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sardegna, n. 118/2016/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, n. 187/2015/PAR
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 51/2011/QM
Corte costituzionale n. 236/2017 e n. 624/1988

Riferimenti normativi
Art. 9, commi 1, 6 e 7, Legge n. 114/2014
Art. 23 Legge n. 247/2012
All. 4/2, par. 5.2 lett. a), D.lgs. n. 118/2011
Artt. 26, comma 1 lett. e), e 37, CCNL 14.09.2000
Art. 15, comma 1 lett. k), CCNL 01.04.1999
Regio Decreto n. 1611/1933

Corte dei conti, Sezione Controllo Abruzzo, Deliberazione n. 166/2021 del 06.05.2021

Fondo risorse decentrate – Determinazione risorse – Costituzione Fondo – Accordo integrativo decentrato

La Sezione ha evidenziato che la costituzione del fondo è un atto unilaterale (determinazione a contrarre), che va adottato da parte del Dirigente prima possibile e si pone in termini di infungibilità rispetto alla successiva fase della contrattazione, momento in cui nasce il rapporto obbligatorio per l'Ente. La costituzione del fondo attribuisce un provvisorio vincolo di destinazione alle somme (fisse e variabili), che si perfeziona solo in seguito alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, atto presupposto indefettibile che permette all'Ente di impegnare il fondo e poter pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità). La mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l'anno, impedisce, dunque, l'erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl. La mancata sottoscrizione, entro l'anno, impedisce, altresì, di utilizzare le risorse di parte variabile, con il conseguenziale trasferimento in economia al bilancio dell'ente, poiché la sola quota stabile del fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, n. 1/2020/PRSP e n. 15/2018/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 386/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 263/2016/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 29/2018/PAR

Riferimenti normativi
Art. 3, comma 5, e All. 4/2, parr. 5.2 e 5.4, D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia, Deliberazione n. 53/2021 del 12.04.2021

  Fondo risorse decentrate – Erronea quantificazione risorse – Ricalcolo Fondo

La Sezione ha evidenziato che solo le risorse (stabili), incluse nel fondo ma non utilizzate né più utilizzabili nell'esercizio di riferimento possono essere trasportate nei Fondi degli anni successivi, dovendo essere qualificate in tal caso come risorse a carattere variabile. Dal che si desume che qualora le risorse non siano state ab initio stanziate nel bilancio dell'esercizio di riferimento non è consentito riportarle nel bilancio dell'esercizio successivo.
Altresì, la Corte ha dichiarato di ritenere ragionevole che l'Ente, sussistendone la copertura finanziaria, calcoli nell'esercizio in corso la spesa da destinare al trattamento accessorio in modo corretto, rapportandola al corrispondente importo che sarebbe stato erogabile nel 2016, con le adeguate correzioni riguardanti le risorse stabili e sussistendone a quel tempo la capacità di bilancio.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 201/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, n. 182/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 379/2015/PAR

Riferimenti normativi
Art. 33, comma 2, DL n. 34/2019
Artt. 67, commi 1 e 2, e 68 CCNL funzioni locali 21.05.2018
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017
All. 4/2, par. 5.2, D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Emilia-Romagna, Deliberazione n. 37/2021 del 19.03.2021

Fondo risorse decentrate – Risorse – Costituzione Fondo – Accordo integrativo decentrato

Convogliare nel Fondo pluriennale vincolato le somme stanziate nel Fondo risorse decentrate, ma rimaste inutilizzate a causa della mancata sottoscrizione dell'accordo collettivo integrativo, costituisce grave irregolarità contabile, giacché si traduce, all'atto pratico, nell'inammissibile violazione del divieto di assumere impegni di spesa in carenza di una "obbligazione giuridicamente perfezionata". La conclusione dell'accordo collettivo costituisce il solo ed unico titolo giuridico in virtù del quale è consentita l'erogazione del trattamento retributivo accessorio e l'impegno delle somme preventivamente stanziate nel Fondo risorse decentrate, in assenza del quale non può procedersi alla costituzione del FPV, dovendo le somme del Fondo risorse decentrate confluire, per l'intero importo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Marche, n. 91/2020/PRSE
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, n. 7/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 29/2018/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, n. 15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 263/2016/PAR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 164/2012/PAR

Riferimenti normativi
Art. 183, comma 1, TUEL
Art. 2, comma 3, TUPI
Art. 1173 Cod. civ.
All. 1, par. 16, e 4/2, par. 5.1, D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Marche, Deliberazione n. 39/2021 del 28.01.2021