I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di limiti al trattamento economico accessorio

di Carmelo Battaglia

Trattamento economico accessorio – Deroghe limiti – Inapplicabilità all’unione di comuni – Entificazione unioni – Limiti imperativi di spesa

La Sezione ha evidenziato che la deroga, prevista dall’art. 33, comma 2, ottavo periodo, D.L. n. 34/2019, al limite del trattamento accessorio, di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017, non si applica alle unioni di comuni, poiché le stesse non risultano contemplate tra i destinatari della citata disposizione; infatti, il comma 1-bis del suddetto art. 33 – aggiunto, successivamente, dall’art. 17 D.L. n. 162/2019, convertito dalla Legge n. 8/2020 – ha esteso le fattispecie previste dalla disposizione in argomento alle provincie ed alle città metropolitane senza menzionare le unioni di comuni.

Secondo la Sezione, all’unione di comuni, quale ente locale ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 267/2000, si applicano i seguenti limiti imperativi di spesa: 1) l’art. 1, commi 557 quater e 562, L. 296/2006; 2) l’art. 1, comma 229, L. 208/2015; 3) l’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Veneto, n. 5/2022
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 4/SEZAUT/2021/QMIG
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Sardegna, n. 60/2017

Riferimenti normativi
Art. 17, D.L. n. 162/2019, convertito dalla Legge n. 8/2020
Art. 33, commi 1-bis e 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017
Art. 1, comma 229, Legge n. 208/2015
Art. 1, commi 557-quater e 562, Legge n. 296/2006
Art. 45, comma 1, D.lgs. n. 165/2001
Art. 2, comma 1, D.lgs. n. 267/2000

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 125 del 08/09/2022

Trattamento economico accessorio – CCNL funzioni locali 21.05.2018 – Adeguamento retribuzioni P.O. – Deroga ex art. 11-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018 – Limiti temporali applicabilità deroga

Con riferimento alla deroga prevista dall’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, in base alla quale il limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, il Collegio ha affermato che «dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 15 del CCNL Funzioni Locali per la revisione dell’assetto delle posizioni organizzative (21 maggio 2019), non è consentito l’adeguamento del trattamento accessorio dei titolari di tali incarichi in deroga del limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 2, del D.L. 135/2018».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Lombardia, n. 83/2021 e n. 210/2019
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Toscana, n. 1/2021

Riferimenti normativi
Art. 11-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, convertito dalla Legge n. 12/2019
Artt. 13 e 15, commi 2 e 3, CCNL Funzioni locali 21.05.2018
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 119 del 08/09/2022

Trattamento economico accessorio – Utilizzo risorse eterofinanziate – Spesa neutra per gli equilibri di bilancio – Ammissibilità deroga limiti

Con riferimento all’utilizzabilità dei fondi del PNRR per finanziare il trattamento economico accessorio del personale impiegato nei relativi progetti, la Corte ha confermato la possibilità del superamento dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017 in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell’ente locale, in quanto eterofinanziata, affermando il seguente principio: «Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il trattamento accessorio in questione, peraltro, dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte conti, Sezione controllo Regione Lombardia, n. 111/2022

Riferimenti normativi
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017
Art. 113, D.lgs. n. 50/2016

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 116 del 08/09/2022

Trattamento economico accessorio – Risorse eterofinanziate – Deroga limiti – Totale copertura fonte esterna – Effettiva capienza – Presupposti spesa eterofinanziata – Trasferimento risorse a titolo di rimborso

La Sezione ha affermato che «La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero-finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le modalità e/o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto eterofinanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 23/2017/QMIG e n. 20/2017/QMIG

Riferimenti normativi
Art.57, comma 3-septies, D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
126/2020
Art. 33, comma 1, ultimo capoverso, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017
Art. 81 Costituzione

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 111 del 07/07/2022

Trattamento economico accessorio – Spese etero-finanziate – Assenza incidenza bilancio ente – Deroga limiti – Mantenimento vincolo di destinazione

Il Collegio ha, preliminarmente, ricordato che l’incarico di consigliere di amministrazione affidato a un dipendente pubblico riveste carattere istituzionale e qualora l’assemblea societaria abbia previsto specifici compensi, gli stessi vanno corrisposti direttamente all’amministrazione di appartenenza dell’impiegato per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza e del personale non dirigenziale. Successivamente, ha affermato che tali risorse trasferite all’ente, pari al compenso attribuito al componente del consiglio di amministrazione della società, alla luce della loro provenienza totalmente esterna, possono essere utilizzate per finanziare il trattamento accessorio in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, in virtù dei canoni ermeneutici individuati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 23/QMIG/2017.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Puglia, n. 6/2022
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Sicilia, n. 201/2021
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Veneto, n. 177/2020
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Liguria, n. 56/2019
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 23/QMIG/2017
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 30/2012

Riferimenti normativi
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017
Artt. 1, comma 5, e 11, comma 8, D.lgs. n. 175/2016 (TUSP)
Art. 6, comma 4, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010
Art. 53, D.lgs. n. 165/2001
Artt. 60 e 62, D.P.R. n. 3/1957

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 79 del 23/05/2022