I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili sul piano di riequilibrio finanziario

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Piano di riequilibrio finanziario – Presupposti - Procedura

La Sezione ha precisato che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 3, Dl 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, al fine di prevenire il dissesto negli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale. Pertanto, le situazioni di difficoltà gestionale dell'ente locale, in un'ottica di progressiva gravità, possono trovare rimedio in una pluralità di strumenti finalizzati a realizzare il risanamento finanziario. In particolare, il riequilibrio finanziario pluriennale - disciplinato dagli articoli 243 bis, ter e quater Tuel - presuppone una situazione di squilibrio strutturale del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, ma consente agli organi ordinari dell'ente di gestire il risanamento, assumendo le iniziative necessarie senza ricorrere ad un organo esterno e straordinario come avviene, invece, nel dissesto. A garanzia dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di risanamento, il giudizio finale sull'approvazione o il diniego del piano di riequilibrio, nonché la vigilanza periodica sull'esecuzione dello stesso sono affidati alla Corte dei conti, giudice terzo ed indipendente, garante degli equilibri di bilancio e della tenuta dei conti pubblici. Ai sensi dell'art. 243 quater, Tuel, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette alla sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso. Inoltre, nel caso in cui, in fase di monitoraggio sull'attuazione del piano, dovesse emergere un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, l'ente locale ha la facoltà di proporre una rimodulazione del piano anche mediante riduzione della durata dello stesso. La proposta di rimodulazione, munita del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, affinché la stessa si pronunci sulla proposta di rimodulazione deliberata dall'ente. Infine, la Corte dei conti è chiamata a pronunciarsi sull'esito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, dunque, sulla completa attuazione del percorso di risanamento programmato. Infatti, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, Dlgs 267/2000, "l'Organo di revisione (…) trasmette al Ministero dell'Interno ed alla Sezione regionale della Corte dei conti entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunto". Il successivo comma 7 della citata disposizione - al fine di garantire l'effettività del risanamento - prevede che "il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 44/2020/PRSP
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 314/2019/PRSP
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 5/SEZAUT/2018/INPR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 11/SEZAUT/2013/INPR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2012/INPR

Riferimenti normativi
Art. 3 D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213/2012
Artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater, Dlgs 267/2000 (Tuel)
Art. 6, comma 2, D.lgs. n. 149/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 123 del 27/07/2021

Piano di riequilibrio finanziario – Presupposti - Procedura

La Sezione ha evidenziato che l'approvazione dei documenti contabili, seppur non costituendo una condizione legale di ammissibilità, rappresenta uno strumento essenziale al fine di dare certezza ai dati riportati nel piano di riequilibrio pluriennale, al fine di valutare la congruità delle misure di risanamento specificatamente individuate nello stesso, sulla base dei risultati conseguiti nell'implementazione di dette misure. A tal riguardo, ha ricordato quanto indicato nelle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 16/2012/INPR: "Presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge; ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 5/SEZAUT/2018/INPR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 22/SEZAUT/2013/QMIG
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 11/SEZAUT/2013/INPR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2012/INPR

Riferimenti normativi
Art. 1, commi 814, 888 e 889, Legge n. 205/2017 (Legge bilancio 2018)
Art. 2, comma 6, Dl 78/2015, convertito in Legge 125/2015
D.L. n. 35/2013, convertito in Legge 64/2013
Art. 1, comma 166, Legge n. 266/2005
Art. 153, 193, 194, 195, 222, 243-bis, 243-ter, 243-quater, Dlgs n. 267/2000 (Tuel)

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione n. 98 del 22/07/2021

Piano di riequilibrio finanziario – Presupposti – Procedura – Rimodulazione del piano

La Corte ha ricordato le novità introdotte dalla Legge 205/2017, che all'art.1, comma  848, ha previsto che "I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, Dlgs 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015". Ed ancora, al comma 849 il legislatore ha disposto che "Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 5/SEZAUT/2018/INPR
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 157/2017/PRSP
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 100/2017/PRSP
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 36/SEZAUT/2016/QMIG
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, n. 495/2015
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2012/INPR

Riferimenti normativi
Art. 1, commi 848 e 849, Legge 205/2017 (Legge bilancio 2018)
Art. 1, comma 575-bis, Legge 147/2013
D.L. n. 35/2013, convertito in Legge 64/2013
Art. 3, comma 7, Dlgs 118/2011
Art. 243-bis e 243-quater, Dlgs 267/2000 (Tuel)

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, Deliberazione n. 38 del 17/05/2021

Piano di riequilibrio finanziario – Presupposti – Procedura

La Sezione ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7, Tuel, il controllo semestrale può anche comportare l'accertamento di un "grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano" e il conseguente avvio del dissesto. La violazione è grave, se la sua reiterazione rende insufficiente il piano di riequilibrio ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente. Da ciò deriva che l'eventuale pretermissione nel piano di rilevanti passività farebbe venir meno il presupposto logico e giuridico dell'intera procedura, che postula una quantificazione attendibile della reale esposizione debitoria complessiva. La dissimulazione della situazione finanziaria dell'ente, infatti, comprometterebbe inevitabilmente la veridicità e l'attendibilità del piano di riequilibrio e dei successivi strumenti di programmazione economico finanziaria. La presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, pertanto, non può costituire un'operazione elusiva del dissesto finanziario e delle sanzioni ad esso collegate, poiché diverrebbe un "dannoso escamotage per diluire in un più ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 5/SEZAUT/2018
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 22/SEZAUT/2013/QMIG
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 14/SEZAUT/2013/INPR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 11/SEZAUT/2013/INPR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2012/INPR

Riferimenti normativi
D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213/2012
Art. 243-bis, 243-ter e 243-quater, Dlgs 267/2000 (Tuel)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione n. 45 del 28/04/2020