I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di pubblicità

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Pubblicità – Canone installazione mezzi pubblicitari (CIMP) – Imposta comunale pubblicità (ICP) – Qualificazione tributaria – Coefficienti di determinazione del canone e tariffa base

La Corte, preliminarmente, ha ricordato che l'art. 62 del D.lgs. n. 446/1997 ha attribuito ai Comuni la facoltà di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), sottoponendo le iniziative pubblicitarie a un regime autorizzatorio assoggettato al pagamento di un canone in base a tariffa (CIMP), comprensiva anche dell'eventuale uso di aree comunali. Altresì, l'art. 10, comma 5, lett. b), della Legge n. 448/2001 ha stabilito che la determinazione della tariffa CIMP non può eccedere di oltre il 25% le tariffe ICP deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il detto canone.
Tuttavia, secondo il Collegio, la portata applicativa della modifica normativa non è estensibile ai Comuni che abbiano optato per il nuovo regime prima dell'avvento della legge n. 448/2001, a meno di non voler attribuire a tale modifica normativa efficacia retroattiva, senza che, peraltro, nessuna disposizione consenta di pervenire a siffatta conclusione.

Relativamente alle tariffe deliberate successivamente, invece, la Corte ha rilevato come l'art. 7-octies della Legge n. 43/2005 ha imposto ai Comuni di rideterminare le tariffe con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 62 del D.lgs. n. 446/1997; ne consegue che le tariffe deliberate successivamente all'entrata in vigore della norma di cui al citato art. 7-octies saranno legittime solo in quanto rispettose del limite massimo stabilito dall'art. 62 del D.lgs. n. 446/1997.

In ultimo, il Collegio ha condiviso le affermazioni della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui il limite del 25% previsto dall'art. 62, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 446/1997 è riferito all'intero gettito del tributo, perché la norma pone il limite con riferimento alla tariffa e non al gettito complessivo dell'imposta; pertanto, il comportamento dei Comuni che aumentano la tariffa oltre il limite stabilito dalla legge statale, agendo sui coefficienti di determinazione del canone, senza modificare la tariffa base, risulta illegittimo.

Riferimenti giurisprudenziali

Consiglio di Stato n. 6834/2018 e n. 3729/2009

Commissione tributaria provinciale di Torino n. 42/9/2011

Corte Costituzionale n. 141/2009

Riferimenti normativi

Art. 7-octies D.L. n. 7/2005, convertito in Legge n. 43/2005

Art. 10, comma 5, lett. b), Legge n. 448/2001

Art. 62, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 446/1997


Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 35336 del 18/11/2021

Pubblicità – Calcolo superficie imponibile – Pluralità messaggi pubblicitari – Presenza/assenza di collegamento funzionale e identico contenuto

La Corte ha chiarito che l'art. 17, u.c., del D.P.R. n. 639/1972 - disposizione legislativa sostanzialmente riprodotta dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 507/1993 - fa riferimento ad un collegamento funzionale tra una pluralità di messaggi pubblicitari ed alla funzione unitaria di essi, ossia ad una connessione che ben può prescindere dalla contiguità fisica dei diversi messaggi, ed in conseguenza di ciò, la pluralità di messaggi pubblicitari che presentano un collegamento strumentale inscindibile fra loro e hanno identico contenuto integra, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, un unico mezzo pubblicitario, anche se questi non sono tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza.

Tuttavia, in tema di imposta sulla pubblicità, con riguardo ad una vetrina pubblicitaria contenente più messaggi pubblicitari staccati (nella specie targhette con nomi e programmi di cinema), il Collegio ha precisato che l'imposta va applicata al titolare della vetrina (in solido con i gestori delle sale cinematografiche) con riferimento ai singoli messaggi, ciascuno dei quali dà luogo ad un’autonoma imposizione, arrotondando al metro quadrato le superfici inferiori al metro quadrato secondo il disposto del secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 639/1972.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 252/2012, n. 23250/2004 e n. 335/1995

Riferimenti normativi
Art. 7, comma 5, D.lgs. n. 507/1993
Art. 17, ultimo comma, D.P.R. n. 639/1972

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 35109 del 17/11/2021

Pubblicità – Istanza di rimborso – Silenzio rigetto – Elementi identificativi necessari

La Corte ha evidenziato come il meccanismo presuntivo del silenzio rigetto intervenga quando sia stata posta un'istanza completa e non generica alla P.A., mettendola in condizione di provvedere e, soprattutto, mettendo in condizioni il giudice amministrativo (e tributario) di valutare le presuntive ragioni del diniego, operazioni che non possono essere svolte in assenza di una domanda precisa. Un'istanza di rimborso, per essere valida, deve contenere gli estremi del versamento stesso, con specifico riferimento alle cartelle ad esso presupposte; in assenza delle suddette indicazioni, l'istanza non può ritenersi ammissibile, non essendo stato l'Ente adito posto in condizioni di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente. Ne consegue che, in tale ipotesi, non può considerarsi formato il silenzio-rifiuto, idoneo a consentire la proposizione del ricorso avanti alla Commissione di I° grado da parte della ricorrente.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 32263/2018

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 35108 del 17/11/2021

Pubblicità – Impianti installati su beni appartenenti al Comune – Applicazione TOSAP – Esclusione alternatività tributi – Superficie occupazione – Superficie espositiva – Determinazione canone

La Corte ha evidenziato come in caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune o da questo dati in godimento, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, atteso il chiaro tenore letterale dell'art. 9, comma 7, del D.lgs. n. 507/1993, ed essendo esclusa l'alternatività tra i due tributi per violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto l'imposta comunale sulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra gli artt. 5 e 38 del D.lgs. citato, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nel mezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato.

Altresì, il Collegio ha ribadito i principi di diritto affermati dalla Cassazione, secondo cui in tema di imposta comunale sulla pubblicità, con riferimento al caso di installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico, la disposizione dell'art. 145, comma 55, della Legge n. 388/2000, la quale, intervenendo sull'art. 9, comma 7, del D.lgs. n. 507/1993, ha specificato che il canone di concessione deve essere commisurato alla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata dal mezzo, non ha efficacia retroattiva, non essendovi alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad un'interpretazione autentica, sicché, per il passato, è legittima la determinazione comunale del canone in base al diverso criterio della superficie espositiva del mezzo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 11673/2017, n. 26727/2016 e 85/2013

Riferimenti normativi
Art. 145, comma 55, Legge n. 388/2000
Artt. 5, 9 (comma 7) e 38, D.lgs. n. 507/1993


Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 35089 del 17/11/2021

Pubblicità – Legislazione concorrente – Violazione tributaria – Codice della Strada – Natura tributaria CIMP

Secondo la Corte l'esposizione di pubblicità non dichiarata è da considerarsi violazione di carattere tributario sanzionata dall'art. 23 del D.lgs. n. 507/1993, che riguarda qualsiasi forma di pubblicità effettuata sul territorio comunale, mentre la normativa concorrente, rappresentata dal Codice della Strada, regolamenta esclusivamente la pubblicità effettuata sulle strade, o in vista di esse, e si pone quale fine la tutela della sicurezza stradale, che si realizza soprattutto con la rimozione degli impianti abusivi.
Il Collegio ha, altresì, evidenziato come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 141/2009, nel riconoscere la natura tributaria del canone introdotto dall'art. 62, D.lgs. n.446 del 1997, abbia sottolineato "forti tratti di continuità tra la disciplina del CIMP e quella dell'imposta sulla pubblicità" per cui "il canone costituisce - seppure con diverso nomen iuris - un prelievo della stessa natura dell'imposta e presenta, perciò, tutte le caratteristiche del tributo"; infatti, "per la pubblicità assoggettata a canone, si applica un sistema di controllo, accertamento e sanzioni amministrative degli abusi sostanzialmente corrispondente a quello previsto per la pubblicità assoggettata ad imposta".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Costituzionale n. 141/2009

Riferimenti normativi
Art. 62, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 446/1997
Art. 23 D.lgs. n. 507/1993
Art. 23 D.lgs. n. 285/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 34623 del 16/11/2021