I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce della magistratura contabile sul Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Metodo di calcolo - Risultato positivo di amministrazione – Inutilizzabilità
Al fine di evidenziare l'importanza di un accantonamento congruo del FCDE si osserva, infatti, che lo stesso ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Conseguentemente, anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi. Si fa presente, altresì, che in base al principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 "…fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione…".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 208/2017/PRSP
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2017/PRSE

Riferimenti normativi
Dlgs 118/2011 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione del 18/08/2020, n. 109/2020/PRSP

FCDE Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – corretto metodo di calcolo – avanzo di amministrazione - inutilizzabilità
Un'errata applicazione del metodo di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità potrebbe comportare una sottostima dello stesso rendendo "disponibile" un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all'effettiva situazione finanziaria degli enti locali. Al fine di evidenziare l'importanza di un accantonamento congruo del Fondo crediti dubbia esigibilità si osserva, infatti, che lo stesso ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Conseguentemente, anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 208/2017/PRSP
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 253/2017/PRSE

Riferimenti normativi
Dlgs 118/2011, allegato 4/2

Corte dei conti, Sezione regione di controllo per la Lombardia, Deliberazione del 20/08/2020, n. 108/2020/PRSE

Illegittimità costituzionale art. 2, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – Accantonamenti – Metodo di calcolo
Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, Dl 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2015, come interpretato autenticamente dell'art. 1, comma 814, della legge 205/2017, determinano il conseguente obbligo dell'Amministrazione di procedere con le ordinarie modalità di sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute dalla CC.DD.PP. e di ricostituzione del FCDE interamente con risorse autonome. Il contenzioso legale, in considerazione della entità del fondo accantonato, può costituire un fattore significativo di potenziale squilibrio e quindi, parallelamente ad un crescente controllo sulle cause pendenti, pare necessario incrementare i relativi accantonamenti.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte costituzionale n. 4/2020

Riferimenti normativi
Legge 205/2017, art. 1, comma 814

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione del 10/09/2020, n. 109/2020/PAR

FCDE Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – corretto metodo di calcolo – metodo semplificato
La corretta applicazione del “metodo semplificato” presuppone necessariamente l’esatta determinazione del FCDE accantonato nel rendiconto del precedente esercizio, così come del FCDE definitivamente stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio rendicontato (rispettivamente primo e terzo addendo della formula stabilita dal principio contabile). Una scorretta e insufficiente quantificazione di uno o di entrambi i valori comporta necessariamente l’errata determinazione della somma da accantonare a rendiconto, rendendola parimenti sottostimata anche agli effetti dell’attendibilità del risultato di amministrazione. In questo senso, il metodo semplificato costituisce una procedura di calcolo del FCDE alternativa a quella ordinaria, ma pur sempre basata su una precisa formula espressamente prevista dal principio contabile anche al fine di consentirne la verifica immediata

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG

Riferimenti normativi
Dlgs 118/2011, allegato 4/2
Dl 162/2019 (conv. dalla legge 8/2020), art. 39-quater

Corte dei conti, Sezione regione di controllo per il Lazio, Deliberazione del 22/09/2020, n. 80/2020/PRSE

FCDE Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – corretto metodo di calcolo – accantonamento - necessità
Qualora l'Ente non abbia provveduto a quantificare e accantonare il FCDE, a consuntivo, in maniera non conforme ai principi contabili che, come noto, al punto 3.3 e all'esempio n. 5 dell'allegato 4/2, Dlgs 118/2011 prevedono due metodi di calcolo, quello cd. ordinario e quello cd. semplificato, la situazione contabile è pregiudicata. Con riferimento, inoltre, al metodo di calcolo cd. ordinario, i principi contabili indicano espressamente le (diverse) modalità di quantificazione del FCDE, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione sia in occasione dell'approvazione del rendiconto. In definitiva, una determinazione del FCDE non conforme ai principi contabili non solo mina la veridicità del bilancio, ma pone gli equilibri di bilancio al rischio che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili nel corso dell'esercizio.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG

Riferimenti normativi
Dlgs 118/2011, punto 3.3, esempio 5, allegato 4/2
Dl 162/2019 (conv. dalla legge 8/2020), art. 39-quater

Corte dei conti, Sezione regione di controllo per il Lazio, Deliberazione del 09/10/2020, n. 98/2020/PRSE