I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di incarichi ex art. 110 Tuel

immagine non disponibile

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Incarichi ex art. 110 Tuel – Limiti normativi ed assunzionali

L'articolo 16, comma 1-quater, Dl 113/2016 prevede che "all' articolo 9, comma 28, Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1 , Dlgs 267/2000»". Pertanto, tale esenzione è applicabile solo alle assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, Tuel e come ribadito ulteriormente dalla Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza 849/2015, "in particolare, il primo comma dell'art. 110 prevede una ipotesi di copertura di posti «di ruolo» di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione. Il secondo comma, invece, consente la stipulazione di contratti a tempo determinato per tali figure professionali, espressamente, «al di fuori della dotazione organica». La disciplina contenuta nel secondo comma risulta, dunque, riferibile ad una fattispecie diversa da quella regolata dal comma precedente, volta a sopperire ad esigenze gestionali straordinarie che giustifichino la necessità di affidare temporaneamente funzioni, anche dirigenziali, oltre le previsioni della pianta organica che determinano il fabbisogno ordinario di risorse umane. Alla diversità di presupposti - posto in pianta organica o al di fuori di essa - corrisponde una diversità di profili disciplinatori, quali l'imposizione di una percentuale massima prevista per legge o l'assenza di professionalità presenti all'interno dell'ente, in relazione agli incarichi extra dotationem". Pertanto, la definizione in concreto dei limiti assunzionali è rimessa alle valutazioni generali dell'Ente, chiamato a gestire il fabbisogno di personale a tempo determinato, complessivamente considerato, nei limiti previsti dall'art. 23, comma 1, Dlgs 81/2015, pari al 20 per cento del personale a tempo indeterminato, in quanto la previsione del limite del 30 per cento della dotazione organica prevista dall'art. 110, comma 1, Tuel vale esclusivamente per le qualifiche dirigenziali. Da ciò discende che per gli incarichi di contratto non dirigenziali, in assenza di una norma derogatoria ai principi generali, si applica il menzionato art. 23, comma 1, Dlgs 81/2015. Oltre ai limiti dettati in materia di spesa di personale, l'Ente dovrà effettuare il costante monitoraggio del saldo di finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa vigente.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte costituzionale Sentenza n. 104/2007

Riferimenti normativi
art. 110 Dlgs 267/2000
art. 7, comma 8, Legge 131/2003

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, Deliberazione n. 5/2021/PAR del 28/01/2021

Incarichi ex art. 110 Tuel – Limiti normativi ed assunzionali

Nella sentenza 171 del 16 marzo 2020 della Consiglio Giustizia amministrativa per la Sicilia, la questione controversa riguarda la procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale a contratto ex art. 110, Dlgs 267/2000 (Tuel). I Giudici hanno affermato che rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario le controversie per il conferimento di incarichi di natura direttiva, "avendo l’art. 63, Dlgs 165/2011, espressamente attribuito alla giurisdizione del Giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle Pa", dovendosi considerare tali atti "come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" . Nel caso in parola, può escludersi che "le selezioni pubbliche per il conferimento di quattordici incarichi dirigenziali a tempo determinato, per anni uno, ex art. 110, comma 1, Dlgs 267/2000", possano avere il carattere concorsuale di assunzione di cui all’art. 63, comma 4, Dlgs 165/2001, poiché, solo in tal caso, verrebbe a radicarsi la giurisdizione amministrativa. I Giudici hanno chiarito che la procedura selettiva prevista dal citato art. 110 Dlgs 165/2001, lungi dal presentare le caratteristiche selettive del concorso, risulta esclusivamente finalizzata ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. Infatti, nel caso di specie l’avviso pubblico era rivolto a raccogliere le istanze di coloro che fossero in "possesso dei requisiti generali per l’ammissione ai pubblici Uffici, comuni a tutte le selezioni", e di quelli per "l’accesso alla dirigenza…". È, quindi, sulla base delle candidature pervenute, previa verifica dei requisiti da parte degli Uffici, in assenza di qualunque valutazione comparativa o graduatoria, che è stato formato l’elenco degli idonei dal quale "il Sindaco […], ha individuato i candidati prescelti per ogni singola posizione dirigenziale". Alla luce delle predette ragioni, le censure sul difetto di giurisdizione risultano fondate, e per l’effetto deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario. È da considerare, invero, che i contratti ex art. 110, comma 1, Tuel sono ugualmente destinati a coprire posti della dotazione organica, ma hanno diverse modalità di durata e di scelta derivanti da esigenze di natura fiduciaria, con una disciplina assolutamente peculiare, come è testimoniato anche dalla loro esclusione dai limiti di spesa previsti per i contratti a tempo determinato, tipologia a cui appartengono (deroga espressamente sancita dall’art. 9, comma 28, Dl 78/2010 e smi). Tali contratti, pertanto, non concorrono a generare capacità assunzionale, non legittimano la sostituzione del posto ricoperto con uno a tempo indeterminato ai fini del turn over e non sono, del resto, neanche assoggettati ai limiti di quest’ultimo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte costituzionale sentenza n. 104/2007

Riferimenti normativi
art. 110 Dlgs 267/2000
art. 7, comma 8, Legge 131/2003

Consiglio della Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 171 del 03/04/2020

Incarichi ex art. 110 Tuel – Limiti normativi ed assunzionali
La richiesta di parere riguardava l'interpretazione dell'art.110, comma 5, Tuel in merito all'istituito dell'aspettativa previsto da tale norma in favore del dipendente comunale interessato da un "incarico a contratto" conferito da altra Amministrazione, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 110. Nel caso di specie, un Sindaco ha chiesto "se il diritto del dipendente all'aspettativa sussista solo a seguito della valutazione datoriale sulla non compromissione degli interessi pubblici, per cui può anche essere rifiutata, oppure posticipata nel tempo per consentire all'Ente la riorganizzazione di quel servizio, o se, invece, quel «sono collocati in aspettativa» priva l'Ente di qualsiasi valutazione in merito alla sua concessione, per cui la sola comunicazione del dipendente interessato è sufficiente a maturare in capo allo stesso il diritto immediato al suo collocamento in aspettativa". La richiesta di parere è stata valutata non attinente alla gestione finanziaria o patrimoniale dell'Ente, ma alla sua gestione amministrativa, su cui è inibito alla Corte pronunciarsi in sede consultiva, sia per non ingerirsi nel processo decisionale dell'Ente, sia per evitare interferenze con l'eventuale attività della Magistratura del lavoro, cui è attribuita la giurisdizione sulle controversie in materia di pubblico impiego cd privatizzato. L'ulteriore quesito posto, relativo alle modalità di copertura del posto resosi vacante, oltre a risultare estraneo alla materia della contabilità pubblica, per le medesime ragioni, è risultato anche sfornito del necessario requisito della generalità e astrattezza. La procedura di selezione per il conferimento dell'incarico dirigenziale a contratto, previsto dall'articolo 110 del Tuel, non ha natura concorsuale, in quanto risulta esclusivamente finalizzata ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Riferimenti giurisprudenziali

Corte costituzionale, sentenza n. 104/2007

Riferimenti normativi
art. 110 Dlgs 267/2000
art. 7, comma 8, Legge 131/2003

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sardegna, Deliberazione n. 6/2020/PAR del 13/02/2020

Incarichi ex art. 110 Tuel – Limiti normativi ed assunzionali

L'istituto previsto dall'articolo 110 del testo unico si presta quale strumento giuridico dotato di ampia flessibilità, che si coniuga alle esigenze di sopperire al fabbisogno di risorse umane utilizzando criteri di ampia discrezionalità. Una siffatta chiave interpretativa è suffragata dalla giurisprudenza dominante, dacché sia il Consiglio di Stato (da ultimo con sentenza n. 2867/2019) sia la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 21600/2018) hanno ascritto il conferimento degli incarichi a contratto alla sfera giurisdizionale del giudice ordinario, in difetto dei requisiti concorsuali e stante il carattere fiduciario della scelta del Sindaco, operata attingendo da un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità. In questo contesto, va da sé che le avvertenze dell'Ente dovranno riguardare non solo il possesso dei requisiti professionali minimi (per primo: il titolo di laurea in materia), ma anche il puntuale accertamento dei presupposti richiesti dalla norma, come il rispetto del tetto nella dotazione organica o l'assenza della corrispondente professionalità nei ruoli dell'amministrazione. Al di là, comunque, delle doverose cautele connesse all'applicazione dell'istituto, la pronuncia in commento segna un percorso attivabile anche per sopperire alla carenza strutturale di risorse umane a seguito delle note difficoltà connesse ai ritardi nel procedere al ricambio generazionale.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte costituzionale con sentenza n. 104 del 19 marzo 2007

Riferimenti normativi
art. 110 Dlgs 267/2000
art. 7, comma 8, Legge 131/2003

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 30/2019/QMIG del 17/10/2019