I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di urbanistica e piani

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di Gianluigi Delle Cave

Sull'ampiezza della discrezionalità della P.A. in materia di pianificazione
Pianificazione – Discrezionalità – Ampiezza – Motivazione specifica – Non è richiesta – Deroghe – Fattispecie

In sede di pianificazione del territorio, la discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli è talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione, al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano regolatore generale, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, ravvisabili, ad esempio, nell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione e, infine, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.
Tar Venezia, sez. II, sentenza n. 103 del 17 gennaio 2022

Discrezionalità valutativa della P.A. sui piani attuativi
Piani attuativi – Approvazione – Discrezionalità – Sussiste – Valutazione delle proposte – Giudizio di conformità del piano – Potestà pianificatoria – Attuazione

Al Comune, pure in sede di approvazione dei piani attuativi, spetta un'ampia discrezionalità valutativa, sostanzialmente corrispondente a quella che connota più in generale le scelte pianificatorie dell'Amministrazione comunale e può, pertanto, modificare le proprie scelte sia pure sulla base di una motivazione dalla quale emergano le ragioni di interesse pubblico che sottendono alla nuova valutazione. Ed infatti, l'approvazione di un piano attuativo (anche di iniziativa privata) non è un atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale, perché, sussistendo un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza tra quest'ultimo e i suoi strumenti attuativi ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, è ineliminabile la sussistenza di un potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte, dato che il Comune non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio e pertanto può negare l'approvazione del piano attuativo. Ne discende che il Comune, fino all'approvazione del piano, è pienamente titolare della propria potestà pianificatoria e possa modificare le proprie scelte.
Tar Venezia, sez. II, sentenza n. 82 del 11 gennaio 2022

Discrezionalità “lieve” nel processo di approvazione del piano
Piano urbanistico – Approvazione – Causa – Fase propedeutica – Iter finale del piano – Discrezionalità – Ampiezza – Minore rispetto alla fase di adozione – Tipicità dell'attività di pianificazione

L'immanenza del potere pianificatorio comunale non può giustificare lo stravolgimento della regola procedimentale secondo la quale la sequenza “ordinata” dell'approvazione del piano è scandita da una serie di passaggi - adozione, pubblicazione, presentazione delle osservazioni, controdeduzioni, approvazione - che non consente di “inserire” nuove determinazioni modificative del testo sul quale si era instaurato il contraddittorio, ben potendo invece, successivamente, l'amministrazione comunale intervenire con variante nel modificare il testo originario ove non rispondente (o non più rispondente) al pubblico interesse. I giudici amministrativi, in particolare, hanno evidenziato la differenza tra la “causa” dell'adozione e quella dell'approvazione osservando come la prima sia funzionale “ad esporre una visione innovativa dell'utilizzo del territorio di competenza” mentre la seconda sia “propedeutica ad accompagnare gli elementi acquisiti dai privati in vista dell'iter finale del piano, per favorirne il più corretto apprezzamento da parte dell'autorità regionale all'atto dell'approvazione”; in questa seconda fase non vi è quell'ampia discrezionalità che connota il momento di adozione che rischia di porsi in contrasto “con la tipicità normativamente scansionata per i singoli momenti dell'attività di pianificazione urbanistica (adozione, pubblicazione, presentazione delle osservazioni, controdeduzioni, approvazione)” con ogni connessa ulteriore conseguenza in ordine al vulnus degli interessi tutelati dai passaggi procedimentali già intervenuti.
Tar Milano, sez. II, sentenza n. 50 del 11 gennaio 2022

Discrezionalità pianificatoria sullo sviluppo socio-economico del territorio
Disegno urbanistico – Pianificazione – Poteri – Ampia discrezionalità – Organizzazione del territorio – Edilizia – Sviluppo socioeconomico – Opzioni

Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tali scelte non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante. L'onere di motivazione gravante sull'Amministrazione in sede di adozione di strumenti urbanistici, anche sovracomunali, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei criteri principali che sorreggono le scelte effettuate, potendo la motivazione desumersi anche dai documenti di accompagnamento all'atto di pianificazione urbanistica e, più in generale, dagli atti del procedimento. In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell'impostazione del piano stesso.
Tar Venezia, sez. II, sentenza n. 61 del 7 gennaio 2022

Apprezzamenti di merito sulle scelte pianificatorie della P.A.
Urbanistica – Facoltà pianificatoria – Amplissima discrezionalità – Piano urbanistico – Adozione – Merito amministrativo – Non sindacabile – Onere motivazionale della P.A. – Ha carattere generale

La facoltà pianificatoria comunale nell'ambito urbanistico è assistita da amplissima discrezionalità e ciò in quanto le scelte effettuate nell'adozione dello strumento urbanistico costituiscono il frutto di apprezzamenti che impingono nel merito amministrativo, rispetto ai quali non può di certo sostituirsi altro apprezzamento, parimenti opinabile. Ne consegue che l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di un atto di pianificazione urbanistica è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e “mirata”.
C.G.A.R.S., sentenza n. 16 del 5 gennaio 2022

Sindacato del G.A. sulla discrezionalità pianificatoria dell'Amministrazione
Scelte di pianificazione – Ampia discrezionalità – Giudice amministrativo – Non può sindacare – Casistica in deroga – Arbitrarietà – Irragionevolezza – Travisamento dei fatti sulle esigenze da soddisfare – Incoerenza con l'impostazione pianificatoria

Le scelte pianificatorie dell'amministrazione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, e non sono perciò sindacabili dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono in concreto soddisfare, risultino incoerenti con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio o siano apertamente in contrasto con le caratteristiche oggettive del territorio. In altri termini, la facoltà pianificatoria comunale nell'ambito urbanistico – che si esprime ed attualizza attraverso l'adozione dello strumento generale di governo del territorio, ovvero attraverso le varianti generali a quest'ultimo - è assistita da amplissima discrezionalità e ciò in quanto le scelte effettuate nell'adozione dello strumento urbanistico costituiscono il frutto di apprezzamenti che impingono nel merito amministrativo. Ne consegue che l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui le scelte incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e “mirata”.
C.G.A.R.S., sentenza n. 4 del 3 gennaio 2022

Discrezionalità pianificatoria della P.A. e osservazioni dei privati
Strumento di pianificazione – Adozione – Osservazioni dei privati – Apporto collaborativo – Scelte discrezionali – Obbligo di motivazione puntuale – Non sussiste

Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
Tar Brescia, sez. I, n. 927 del 17 dicembre 2021

Mutamenti di destinazione d'uso al cospetto della discrezionalità della P.A.
Pianificazione – Discrezionalità – Potenzialità edificatorie – Scelte pianificatorie – Destinazioni d'uso – Pregresse indicazioni – Non sono condizionanti

In materia pianificatoria, l'esercizio della discrezionalità riguarda anche lo sviluppo socio-economico. L'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Le scelte di pianificazione, inoltre, non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o di una sua variante, con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione o da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione.
Tar Brescia, sez. I, n. 973 del 19 novembre 2021