I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime sentenza su procedimento amministrativo, giurisdizione e ambiente

di Massimiliano Atelli

Parere della Sovraintendenza – Sindacabilità - È limitata al vaglio di ragionevolezza e logicità della motivazione
Con la decisione in rassegna, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che, con riguardo alla sindacabilità dell’operato della Sovraintendenza, le censure che attengono al merito della valutazione non possono essere sindacato dal Giudice amministrativo, il cui controllo, come noto, è limitato al vaglio di ragionevolezza e logicità della motivazione (cfr. Cons. St., sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844; Cons. St., sez. VI, 28 ottobre 2015, n. 4925; Cons. St., sez. VI, 04 giugno 2015, n. 2751).
Invero, la Soprintendenza dispone di un’ampia discrezionalità tecnico - specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica ed il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato.
In particolare, con l’entrata in vigore dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, la Sovrintendenza esercita, non più un sindacato di mera legittimità (come previsto dall’art. 159 d.lgs. n. 42/04 nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2013, n. 1129). 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 ottobre 2020, n. 5831

Revoca di contributi pubblici - Per inadempimento degli impegni assunti nei confronti dell'autorità pubblica erogante - Giurisdizione - Spetta al Giudice ordinario
Con la sentenza in rassegna, il Tar Valle d'Aosta ha confermato che il giudizio in cui vengano in rilievo “inadempimenti e, comunque, circostanze ostative alla concessione del contributo perfezionatesi successivamente al provvedimento di ammissione al beneficio” ha ad oggetto “la fase di erogazione del beneficio stesso e, in particolare, un vero e proprio rapporto di mutuo nell’ambito del quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente ha natura di diritto soggettivo”, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario (così, di questa Sezione, la sent. 10 maggio 2018, n. 5228; v. anche le sentt. 15 giugno 2017, n. 7032, confermata da Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2998, e 18 luglio 2016, n. 8208).
Pertanto, laddove il tema sia quello della revoca parziale del contributo concesso alla ricorrente per inadempimento agli obblighi assunti con l’atto di concessione del contributo e, in specie, a quello concernente il termine ultimo di completamento delle opere sovvenzionate, la vicenda non appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ma è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso al Tar per difetto di giurisdizione.

Tar Valle d’Aosta, sentenza 2 ottobre 2020, n. 54

Discarica - In attività - Va considerata tale anche quando è in fase di chiusura
Con la decisione in rassegna, il Tar Friuli Venezia Giulia ha aderito all'indirizzo fatto proprio dal Consiglio di Stato, in forza del quale - ad «evitare di porre a carico della collettività i costi ed i rischi connessi alla sua gestione», in conformità al fondamentale principio di precauzione, che governa l’esercizio di attività ad alto profilo di rischio e i cui potenziali effetti nocivi non sono integralmente controllabili dall’uomo - «una discarica il cui piano di adeguamento non sia stato approvato e di cui sia stata disposta la chiusura non è considerata dal legislatore un impianto chiuso, semmai un impianto che non può ricevere ulteriori conferimenti», essendo la definitiva chiusura disposta solo a seguito di un provvedimento di approvazione dell’ente territoriale competente, una volta effettuati i dovuti controlli (art. 12 comma 3 del Dlgs 36/2003).
Ne consegue che «Fino alla chiusura della discarica, nei termini anzidetti, il gestore è responsabile, in conformità all’art. 13 del decreto legislativo de quo, della corretta gestione operativa dell’impianto, che prevede, tra le altre cose, il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione, comprese quelle relative alla chiusura, il rispetto della normativa ambientale (rifiuti, scarichi, acque, emissioni), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica. La garanzia di gestione operativa (articolo 14 comma 1) assicura, dunque, tali adempimenti e deve essere prestata fino alla definitiva chiusura della discarica ai sensi del citato articolo 12 comma 3».
In conclusione, l’impianto, pur in fase di chiusura, va considerato come discarica ancora pienamente operante (quindi in fase di “gestione operativa” ai sensi dell’art. 14 comma 1, del Dlgs anzidetto) ed è quindi corretta la conseguente conforme parametrazione della garanzia finanziaria, operati dal provvedimento impugnato.

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 29 settembre 2020, n. 334

Studenti universitari - Mantenimento dell'iscrizione agli anni successivi - Necessità di pari trattamento, laddove vi è test di ingresso, fra chi abbia superato anche un solo esame e chi si trasferisca da altri percorsi universitari affini, nazionali o esteri, e abbia titolo al riconoscimento di un numero almeno pari di crediti formativi - Sussiste
Con la decisione in rassegna, il Tar Abruzzo si è pronunciato riguardo al se, rispetto ai casi in cui il superamento di uno o due esami del corso di laurea consenta a uno studente ivi iscritto, a seguito del superamento del test d’ingresso, di mantenere l’iscrizione agli anni successivi (sebbene come ripetente o fuori corso), senza rischiare la radiazione dai corsi per inidoneità, lo stesso diritto possa essere negato a chi, provenendo da altri percorsi universitari affini nazionali o esteri, abbia titolo per il riconoscimento di un numero pari o maggiore di crediti formativi nella stessa Università a cui chiede l’iscrizione.
Nel rispondere negativamente al quesito, i Giudici abruzzesi hanno affermato che il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo (cfr. l’ art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo”)” (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 1 del 2015; Tar Pescara, sentenza breve 78 del 2018).
In sostanza, se l’Università giudica, a esempio, il superamento di un solo esame nell’anno accademico come sufficiente all’iscrizione, nell’anno successivo, come “ripetente” il primo anno; allo stesso modo deve considerare sufficiente a tal fine il riconoscimento di un numero pari di crediti formativi maturati presso altri percorsi universitari; senza poter discriminare - per le ragioni appena illustrate e ormai pacifiche in giurisprudenza - le due posizioni solo in virtù del superamento del test d’ingresso, tanto più che il rendimento universitario effettivo è senz’altro una prova di idoneità e meritevolezza a seguire i corsi concreta, specifica ed effettiva e quindi di valenza prognostica superiore rispetto all’accertamento delle conoscenze maturare nelle scuole superiori (Tar Pescara, sentenza 46 del 2019).

Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, sentenza 1 ottobre 2020, n. 271

Presentazione delle liste e delle candidature - Termine - Perentorietà - Ma per brevi ritardo è ammessa tolleranze se il ritardo è imputabile agli uffici comunali anziché ai presentatori
Con la decisione in rassegna, il Tar Sardegna ha ribadito che, laddove il ritardo nella presentazione presso l’ufficio di segreteria delle liste non sia dipeso da negligenza del presentatore della lista ma unicamente dal ritardo degli uffici nella consegna dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, a causa dell’insufficienza del personale amministrativo assegnato per lo svolgimento delle incombenze elettorali, l’esclusione della lista va annullata, in quanto avvenuta non per fatto ascrivibile al presentatore della stessa, ma unicamente per fatto ascrivibile agli uffici comunali, con violazione del principio del favor partecipationis alle elezioni (cfr. Consiglio di Stato, sez III, 1.9.2020, n. 5342).
Ferma la perentorietà del termine (ore 12.00) stabilito dall'art. 32, comma 9, Dpr n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale, l'avvenuto superamento, di poco (nella specie, ore 12,20) per causa non imputabile al presentatore della lista, ma per fatti connessi al ritardo nella consegna dei documenti da parte dell’ufficio comunale, è già stato apprezzato favorevolmente dalla giurisprudenza amministrativa, ad avviso della quale “ eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, …[è] giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) che il ritardo sia "lieve"; 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale; 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati” (Cons. Stato, sez. III, 5.12.2019. n. 8336).

Tar Sardegna, sez. II, sentenza 2 ottobre 2020, n. 532