Le verifiche della Corte dei conti attraverso i questionari
La legge 266/2005, articolo 1, comma 160 prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti, svolgano controlli e accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali. Ai fini delle verifiche, la magistratura nell'esaminare l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, della sua sostenibilità e dell'assenza di irregolarità in grado di pregiudicare gli equilibri economici-finanziari, entra nel merito anche delle partecipazioni in società partecipate che gestiscono servizi pubblici per la collettività locale e servizi strumentali all'ente.
Questa verifica avviene attraverso i questionari redatti e inviati dall'organo di controllo dell'Ente; sui bilanci di previsione e i rendiconti. Per questo motivo, l'organo di revisione deve porre particolare attenzione in sede di controllo e di parere dei bilanci previsionali e consuntivi. Questi documenti devono risultare coerenti fra loro nel corso degli anni in modo ordinato. Difatti, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale «il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio, previsto dall'articolo 81 della Costituzione, esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie» (Corte costituzionale, n. 49/2018; Corte dei conti, sezione delle Autonomie deliberazione n. 12/2019/INPR e deliberazione n. 9/2020/INPR).
Con delibera n. 2/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021 la Corte dei conti ha divulgato le linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2021/2023. La delibera prende in considerazione gli effetti provocati dall'evento epidemico che ha condizionato anche la finanza degli enti locali, che non sono stati in grado di attuare una programmazione finanziaria e sulla relativa provvista delle risorse.
La Corte ha dettato le linee principali per il controllo del bilancio di previsione 2021/2023 che possono essere sinteticamente così rappresentate:
• formulare la previsione delle entrate correnti tenendo conto delle esenzioni di imposte e altri tributi, dovuti all'emergenza sanitaria. Considerare le misure di favore riconosciute ai contribuenti, quali rateizzazioni e altre agevolazioni;
• assolvere in modo corretto gli obblighi di certificazione della perdita di gettito;
• formulare gli equilibri di bilancio considerando l'ordinaria composizione delle entrate correnti, al netto dei "ristori" ricevuti, che pur incidendo sul risultato di competenza, hanno natura straordinaria;
• definire gli equilibri di cassa, alla corrente stima delle previsioni di incasso, utilizzando un criterio prudenziale per quando riguarda il gettito di competenza atteso. Porre attenzione agli obblighi di monitoraggio della cassa vincolata;
• sostenere l'azione di efficientamento dei pagamenti avvalendosi di misure di incremento della liquidità;
• programmare la spesa di investimento in modo coerente secondo i cronoprogrammi. Impiegare correttamente il Fpv, che seppure liberato dai vincoli di utilizzo, deve mantenere un equilibrio tra l'acquisizione di risorse ed il relativo impiego;
• controllare la gestione degli organismi partecipati, ponendo particolare attenzione a tutte le norme di flessibilità introdotte dalla Legge di Bilancio al comma 266 e il regime temporaneo degli aiuti di Stato previsto dal Dl 41/2021.
Inoltre l'organo di revisione, anche tenuto conto del nuovo questionario sul rendiconto 2020 (deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) che prevede uno spazio dedicato alla rilevazione degli eventi verificatesi in conseguenza della pandemia virale, deve analizzare in particolare i seguenti punti:
Anticipazioni di tesoreria: questi rappresentano dei debiti a breve scadenza verso il tesoriere. Le anticipazioni di cassa possono essere concesse entro un limite massimo pari a cinque dodicesimi delle entrate relative ai primi tre titoli di entrate, accertate nel penultimo anno a quello della richiesta. Il tesoriere non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo esaurimento della disponibilità esistente nella contabilità speciale intestata all'ente presso la sezione di tesoreria provinciale, salvo deroga prevista da leggi speciali.
Fondo di riserva e di cassa: Il fondo di riserva classico deve risultare per un importo non inferiore allo 0,3 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo può salire allo 0,45 per cento delle spese correnti se l'ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. La metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Al fondo di riserva si è aggiunto il fondo di riserva di cassa; questo deve risultare non inferiore allo 0,2 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali. Entrambi i fondi vanno indicati nella missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all'interno del capitolo «Fondo di riserva». Il fondo di riserva di cassa è utilizzato dall'ente per contrastare variazioni di cassa rese necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa e per finanziare le spese coperte da avanzo, non avendo quest'ultimo cassa. Entrambi i fondi sono utilizzati con deliberazioni dell'organo esecutivo. In caso di variazioni del fondo di riserva di competenza la giunta dovrà darne comunicazione all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.
Sforamento dei parametri deficitari: il decreto interministeriale Interno e Mef del 28 dicembre 2018 ha individuato i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, così come previsto dall'articolo 242, comma 2 del Tuel. I nuovi parametri che, tengono conto dei nuovi principi sull'armonizzazione contabile, hanno lo scopo di semplificare gli adempimenti di monitoraggio cercando di fare emergere più facilmente la capacità di riscossione degli enti e la completa analisi dei debiti fuori bilancio.
I parametri pongono l'attenzione, sulla incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti e degli incassi delle entrate sul totale delle previsioni definite di bilancio di parte corrente, sulla sostenibilità dell'indebitamento e dell'eventuale disavanzo del singolo esercizio contabile, sulla incidenza e rilevanza dei debiti fuori bilancio riconosciuti o in via di riconoscimento, sul ricorso all'anticipazione di cassa e sulla effettiva capacità di riscossione delle entrate.
Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde): nel 2020 e nel 2021 gli enti locali, così come previsto dalla legge di bilancio 2020, possono calcolare il fondo con l'applicazione di una percentuale del 90 per cento sulla media delle riscossioni dell'ultimo quinquennio, la percentuale può essere applicata solo se l'ente ha rispettato i termini di pagamento dei debiti commerciali riferenti l'esercizio precedente a quello di riferimento. Essendo l'ente libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità e quantificare così il fondo, l'organo di revisione deve porre particolare attenzione al metodo di calcolo e alle motivazioni date dall'ente dei debiti esclusi dal calcolo.
Fondo pluriennale vincolato (Fpv): il fondo è un saldo finanziario ed è costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate. Questo rappresenta uno strumento di programmazione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. In quest'ottica, ai fini di una verifica della correttezza della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l'aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile (Corte dei conti Trentino Alto Adige n. 59/2019/PRSE, Veneto n. 74/2019/PRSP e Valle D'Aosta n. 6/2020/PRSE). L'organo di revisione in questo caso deve porre attenzione sull'esistenza dell'accertamento di entrata, l'esistenza dell'impegno in uscita e la sussistenza della prenotazione dell'impegno in base a quanto previsto dal punto 5.4.9 del principio 4/2 e del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui si manifesta esigibilità.
Controllo sulle società partecipate: l'emergenza sanitaria ha determinato situazioni di criticità anche nella gestione delle società a controllo pubblico e degli organismi partecipati. A questo proposito con delibera n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state «introdotte una serie di disposizioni ispirate al principio conservativo, laddove il disequilibrio dell'impresa fosse legato, non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali». Nella norma generale gli enti locali con popolazione superiore a 15mila abitanti, attraverso un ufficio preposto, hanno il compito di definire preventivamente gli obiettivi prefissati cui le società non quotate devono tendere. Questi obiettivi rispettano degli standard prefissati. Gli enti a questo scopo devono organizzare un sistema informatico finalizzato a rilevare i rapporti finanziari in essere con le società partecipate, la situazione contabile, la qualità dei servizi erogati e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. È compito dell'organo di revisione, tenendo conto dei fattori derivanti dall'emergenza sanitaria, verificare eventuali scostamenti dagli obiettivi, ponendo particolare attenzione ai vincoli di finanza pubblica.
Trasmissione dei bilanci alla Bdap: gli enti locali devono trasmettere entro 30 giorni dalla scadenza per l'approvazione il bilancio di previsione, il rendiconto sulla gestione e il bilancio consolidato, comprensivi di tutti gli allegati, così come da check list pubblicato sul sito www.ancrel.it, del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e i dati di previsione e di rendiconto. In caso di mancato invio o di ritardo gli enti della Pa non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, fino a quando non avranno adempiuto all'invio. Sussiste, inoltre, il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati.
(*) Presidente Ancrel Bologna
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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali
TARI 2021: IL PEF E LE TARIFFE 2021
Webinar organizzato da Odcec di milano in collaborazione con Ancrel. Martedì 13 aprile 14-17 (n. 3 crediti formativi). Nel webinar di approfondimento proposto si analizzeranno gli aspetti salienti del nuovo metodo tariffario e verrà fornita una lettura approfondita degli effetti sul PEF, utile anche ai fini della verifica della coerenza tra gli strumenti programmatori dell'ente. Maggiori dettagli nella brochure
INTRODUZIONE ALLA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI
Seminario di formazione di base in 8 lezioni su piattaforma GoToWebinar (Webinar di 2 ore a lezione - n. 16 crediti formativi complessivi con Test di verifica al termine di ciascuna lezione.
1° lezione 07/05/21 ore 15 -17 L'Organo di revisione economico-finanziaria Relatore: Dott. Luciano Fazzi
2° lezione 14/05/21 ore 15 -17 L'Ordinamento finanziario e contabile e il sistema dei controlli interni Relatore: Dott. Guido Mazzoni
3° lezione 21/05/21 ore 15 -17 Il Bilancio Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa
4° lezione 28/05/21 ore 15 -17 La gestione del Bilancio I Relatore: Dott.ssa Tiziana Vinci
5° lezione 04/06/21 ore 15 -17 La gestione del Bilancio II Relatore: Dott.ssa Antonella Putrino
6° lezione 11/06/21 ore 15 -17 Gli investimenti Relatore: Dott.ssa Rosa Ricciardi
7° lezione 18/06/21 ore 15 -17 La gestione della tesoreria Relatore: Dott.ssa Maria Carla Manca
8° lezione 25/06/21 ore 15 -17 La rendicontazione dei risultati di gestione Relatore: Dott. Marco Castellani
Tutte le info per l'iscrizione al link https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=183
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE
Seminario organizzato da Ancrel Prato in collaborazione con OdcecC Prato. Il Seminario è suddiviso in 5 incontri (webinar), di due ore cadauno dalle 14,30 alle 16.30 .
1° LEZIONE: La gestione delle risorse umane Giovedì 15 aprile 2021
2° LEZIONE: Il Piano triennale dei fabbisogni di personale Lunedì 19 aprile 2021
3° LEZIONE: La costituzione del fondo per le politiche di incentivazione del personale del Comparto Venerdì 23 aprile 2021
4° LEZIONE: L'utilizzazione del fondo per le politiche di incentivazione del personale del Comparto e la CDI Venerdì 30 aprile 2021
5° LEZIONE: La costituzione del fondo e la CDI del personale dirigente Lunedì 10 maggio 2021
Maggiori informazioni nella brochure
IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTILOCALI
Organizzati da Ancrel Campania e Ancrel Nazionale, in collaborazione con Odcec di Torre Annunziata, 5 webinar di 4 ore a lezione in materia di enti locali su piattaforma GoToWebinar
1° LEZIONE venerdì 23/04/2021 ore 14:00/18:00
La rendicontazione dei risultati di gestione Relatore: Dott.MarcoCastellani
2°LEZIONE lunedì 26/04/2021ore14:00/18:00
La soggettività passiva degli Enti Locali e il sistema dei controlli Relatori: Dott. Gennaro Bianco – Dott. Alfio Spinella
3°LEZIONE martedì 27/04/2021ore14:00/18:00
Lineamenti di responsabilità amministrativo contabile Relatori: Dott.ssa Giuseppina Rizzolo – Dott. Rosario Poliso
4°LEZIONE giovedì 29/04/2021ore14:00/18:00
La responsabilità del Revisore dei conti degli Enti locali Relatori: Dott.ssa Giuseppina Rizzolo – Prof. Avv. Carmine
5°LEZIONE venerdì 30/04/2021ore14:00/18:00
Il personale e le verifiche Relatori: Dott.Alfonso Raho – Dott. Crescenzo Micillo
Maggiori informazioni nella brochure
CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Vicenza, il 11 - 16 novembre 2021, si terrà un corso che si propone di fornire una formazione professionale di base per l'attività di revisione di enti locali necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec. Maggiori dettagli nella brochure
CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Treviso/Belluno, dal 27 settembre 2021 all'8 novembre 2021; a Venezia, dal 28 settembre 2021 al 2 novembre 2021 e a Verona, dal 29 settembre 2021 al 3 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il corso è utile anche ad amministratori e funzionari di enti locali e società partecipate da enti locali . Maggiori dettagli nella brochure
CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Trento, dal 30 settembre al 4 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Maggiori dettagli nella brochure