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Le verifiche dell'organo di revisione dopo l'approvazione del rendiconto

di Patrizio Battisti (*) Rubrica a cura di Ancrel

Nonostante il continuo pressing sui decreti-legge in corso di approvazione, gli emendamenti sollecitati dalle associazioni dei Comuni non hanno portato a casa l'auspicata proroga del rendiconto 2021, il cui termine di approvazione è ormai scaduto il 30 aprile 2022. Diversa sorte ha avuto la richiesta di proroga del bilancio di previsione che ha visto un allungamento fino alla fine di giugno, deliberata in extremis in una Conferenza Stato Città svoltasi, con urgenza, proprio a ridosso della scadenza, già peraltro prorogata.
Pertanto, fotografato nel rendiconto l'assetto finanziario ed economico patrimoniale al 31 dicembre e depositata la certificazione Covid-19 sulla piattaforma del pareggio di bilancio, l'organo di revisione deve svolgere, a nostro avviso, una serie di verifiche e controlli successivi.
Di seguito abbiamo individuato alcune ulteriori verifiche che, nell'attesa della pubblicazione da parte della Corte dei conti del questionario in attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005, si consiglia di effettuare nonché crediamo sarebbe opportuno procedere, sulla base dei quesiti ormai consolidati, al riordino dei documenti acquisiti durante la predisposizione della relazione e completare il fascicolo del rendiconto mediante l'acquisizione di ulteriori informazioni.

Prospetto spese di rappresentanza
Entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, l'ente deve pubblicare nel proprio sito internet e trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti il prospetto delle spese di rappresentanza così come previsto dall'articolo 16, comma 26, del Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, il quale ha prescritto che «le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000». Il prospetto, approvato con Dm 23 gennaio 2012, ha previsto tra i soggetti firmatari anche l'organo di revisione che non dovrà limitarsi soltanto a una presa d'atto, ma effettuare una verifica sulla corretta qualifica delle spese indicate anche facendo riferimento alle numerose delibere delle Sezioni regionali di controllo in materia.

Deposito documenti alla Bdap
Nondimeno il revisore dovrà verificare che l'ente, nei 30 giorni successivi all'approvazione, abbia proceduto a depositare presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) i documenti previsti all'articolo 11, comma 4 del Dlgs 118/2011 compresa la relazione dell'organo di revisione. Per la verifica di questo adempimento è possibile anche agire in autonomia poiché al revisore è consentita la possibilità di registrarsi al sito della Bdap. A tal proposito segnaliamo che nel questionario al bilancio di previsione 2022/2024 già licenziato dalla Corte dei conti viene posta la domanda se l'organo di revisione sia o meno iscritto al Bdap. L'omesso adempimento del deposito del rendiconto al Bdap comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 9 del Dl 113/2016 che consiste nel divieto totale di assunzioni salvo le deroghe previste per le assunzioni a tempo determinato in ambito Pnrr.

Trasmissione conti giudiziali
C'è invece ancora tempo per il deposito alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti dei conti giudiziali degli agenti contabili sul quale occorre spendere più di una considerazione poiché è un adempimento poco attenzionato dall'organo di revisione ma che soprattutto negli ultimi anni, dopo l'approvazione del Codice di giustizia contabile (Dlgs 17/2016) alcuni Collegi sono stati partecipi dei controlli, effettuati dalla Sezione giurisdizionale, per la mancata trasmissione.
L'articolo 233 del Tuel prevede che «l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto».
L'ente con apposito atto deve procedere, se non l'ha già fatto, alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 139 del Codice di giustizia contabile, e «comunicare alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificatici relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale». A questo soggetto è demandato l'obbligo della verifica dell'effettiva presentazione del conto giudiziale da parte dei soggetti tenuti nonché il successivo deposito per il tramite della piattaforma SIRECO. La Sezione giurisdizionale per il Lazio in un recente controllo ha individuato nell'organo di revisione il soggetto che "oltre alla predisposizione della relazione prevista dall'articolo 139, comma 2 c.g.c., è tenuto alla costante verifica del corretto adempimento da parte del Comune».

Obblighi di pubblicazione interni
L'ente è altresì sottoposto agli obblighi di pubblicazione interni mediante l'inserimento nel proprio sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati relativi al bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche (articolo 29, comma 1, Dlgs 33/2013) nonché dei dati relativi alle entrate e alla spesa che devono essere pubblicati in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (Dpcm 29 aprile 2016). A tal proposito rammentiamo che anche il Cndcec nel Principio di vigilanza e controllo n. 5.6 ha richiamato l'organo di revisione alla verifica del «rispetto degli obblighi di pubblicazione del rendiconto (versione integrale, comprensivo anche della gestione in capitoli e dell'eventuale rendiconto consolidato e rendiconto semplificato per il cittadino, dati relativi a entrate e spese) sul sito internet dell'ente locale, nella sezione dedicata ai bilanci».

Pubblicazione rilievi organo di revisione
Sempre in tema di pubblicazione interna riteniamo che, nel caso il revisore nella relazione al rendiconto abbia avanzato rilievi e questi non siano stati recepiti, l'ente sia obbligato a darne evidenza (articolo 31, Dlgs 33/2013) nel sito internet nell'apposita sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".
L'organo dovrà poi dare conferma dell'effettuazione di questo controllo nel questionario da trasmettere alla Corte dei conti.

(*) Consigliere nazionale Ancrel – Odcec Tivoli

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