Appalti

Leasing, i canoni di disponibilità costituiscono indebitamento

Laddove non ancorati alla riduzione proporzionale o all'azzeramento per mancata performance

di Corrado Mancini

Nelle operazioni di partenariato pubblico privato e, in particolare, per la locazione finanziaria, i canoni di disponibilità, laddove non ancorati alla riduzione proporzionale o all'azzeramento per mancata performance, costituiscono indebitamento e concorrono alla percentuale del 49% di cui all'articolo 180 del codice dei contratti quale limite alla contribuzione pubblica. Questo è, in sintesi, il parere espresso dalla sezione regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, con la delibera n. 200/2021.

Per comprendere meglio la portata del parere dei giudici contabili e inquadrarla nella sua giusta dimensione, occorre richiamare alcuni elementi caratterizzanti che permettono ai contratti di locazione finanziaria di essere contabilizzati «off balance».

Per effetto delle disposizioni normative nazionali ed europee, dei principi affermati dalla Sezione Autonomie delibera n. 15/2017, delle linee guida Anac, l'ente locale, per valutare se in concreto sta definendo con gli operatori economici privati un'operazione per la quale sussistano le condizioni per non contabilizzare nel proprio bilancio una locazione finanziaria deve scrupolosamente considerare i seguenti parametri:
• il contratto di locazione finanziaria potrà non essere considerato nel proprio bilancio come indebitamento solo nel caso in cui i contenuti reali del contratto rispondano pienamente, sia in sede di definizione che di attuazione e conclusione, alla disciplina contenuta negli articoli 3 e 180 del codice dei contratti ed alle decisioni Eurostat relative ai contratti di partenariato pubblico privato;
• ai fini della corretta allocazione dei rischi per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, l'ente locale è tenuto ad individuare e valutare oltre ai rischi di costruzione, disponibilità e domanda, quelle ulteriori fattispecie di rischio previste nelle decisioni Eurostat e richiamate a titolo esemplificativo nelle linee guida Anac del 2018, relativamente all'intera durata dell'operazione, attraverso un'accurata analisi dei contenuti di ogni pattuizione e dell'effetto complessivo del loro collegamento (garanzie, indicizzazione prezzi, decurtazione di canone, adeguamento del corrispettivo di riscatto, in presenza di eventuali evenienze) che possano avere riflessi sul bilancio pubblico;
• l'ente locale è tenuto, avvalendosi di ampia ed approfondita istruttoria, estesa anche alla comparazione con i diversi prodotti finanziari presenti sul mercato, alla preliminare verifica della convenienza del ricorso alla fattispecie di partenariato pubblico privato rispetto all'alternativo e tradizionale appalto pubblico in termini di ottimizzazione dei costi a carico del proprio bilancio avuto riguardo sia alla capacità del progetto di generare ricchezza che alla redditività dell'operatore economico;
• eventuali operazioni comportanti oneri a carico dell'ente derivanti da contributi, garanzie, finanziamenti o altre prestazioni discendenti dal contratto per un importo superiore al 49% del valore complessivo del finanziamento non potranno che essere contabilizzate «on balance».

Infatti l'articolo 180 del codice dei contratti pubblici impone tale limite alla contribuzione pubblica per la contabilizzazione «off balance» dell'operazione. Qualora le condizioni che disciplinano l'erogazione del canone, che costituisce il corrispettivo atto a remunerare il servizio che rende disponibile il bene, non siano idonee a garantire che il rischio di disponibilità sia effettivamente trasferito sull'operatore privato, ad esempio perché il canone è determinato in maniera automatica e di conseguenza non legato ai livelli prestazionali dell'opera o del servizio, con decurtazioni automatiche tali da incidere significativamente sullo stesso fino ad azzerarlo al mancato raggiungimento delle performance previste, questo concorre al raggiungimento del limite del 49%.

Con la conseguenza che i canoni di disponibilità laddove non ancorati alla riduzione proporzionale o all'azzeramento per mancata performance costituiscono indebitamento e concorrono alla percentuale del 49% di cui all'art 180 del codice dei contratti quale limite alla contribuzione pubblica.

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