Fisco e contabilità

Leasing e Imu, si consolida l'orientamento favorevole ai Comuni

É il contratto che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità del bene

di Pasquale Mirto

La Corte di cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alla querelle sul soggetto che deve l'Imu nel caso di contratto di leasing risolto, ma con immobile non riconsegnato. Con la sentenza n. 21612/2020, la Corte conferma nuovamente l'interpretazione favorevole ai Comuni.

Si tratta di principi applicabili anche alla nuova Imu, visto che la disposizione del comma 743 della legge 160/2019 è identica a quella prevista dall'articolo 9, comma 1, del Dlgs 23/2011, nonostante l'Imu 2020 abbia accorpato anche la Tasi, per la quale vigeva un diverso regime impositivo. Anzi, a ben vedere, avendo la nuova Imu accorpato sia la vecchia Imu che la Tasi, la mancata riproposizione di quanto già previsto ai fini Tasi rappresenta una sorta di interpretazione autentica della irrilevanza della mancata consegna dell'immobile.

La Corte di cassazione, dopo un contrasto iniziale, sta consolidando un orientamento favorevole ai Comuni. Inizialmente, si è pronunciata con sentenza n. 13793/2019, favorevolmente ai Comuni, mentre con sentenza n. 19166/2019, si è accolta la tesi delle società di leasing. Le successive pronunce sono, invece, tutte favorevoli ai Comuni: nn. 29973/2019, 25249/2019, 34243/2019, 6664/2020, 7227/2020, 14906/2020, oltre alla recente n. 21612.

Con l'ultima pronuncia la Corte conferma che, in base al chiaro tenore delle norme, con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante «non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore». Pertanto, è l'esistenza di un contratto che determina la soggettività passiva del locatario finanziario, e non la disponibilità materiale del bene.

Ad avviso della Corte, tale orientamento è anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto. La mancata riconsegna, precisa la Corte, è «fatto idoneo a produrre l'obbligazione risarcitoria inter partes, e all'interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante ma non può interferire nel rapporto tra e l'ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge».

Si ricorda, poi, che alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche il Dipartimento delle finanze ha dovuto ammettere, nella circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, che con la nuova Imu, «in linea di continuità con il precedente regime impositivo», il legislatore «ha inteso escludere la soggettività passiva prevista per la TASI che permaneva in capo al locatario fino "alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna».

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