Legge di bilancio 2026, le modifiche all’ Fpv per gli affidamenti sottosoglia: le verifiche dell’organo di revisione
La legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) è intervenuta sul principio contabile applicato 4/2, modificando il paragrafo 5.4.9 dell’allegato al Dlgs 118/2011. La novella consente la conservazione nel fondo pluriennale vincolato (Fpv) delle risorse destinate a investimenti non ancora impegnate, purché riferite a contratti sottosoglia, ai sensi dell’articolo 50 del Dlgs 36/2023, e quando ricorrano due condizioni cumulative:
1. integrale accertamento delle entrate di copertura;
2. completamento della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e affidamento formale della progettazione esecutiva.
L’inciso introduttivo “ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del Dlgs 36/2023” chiarisce il perimetro applicativo. L’articolo 50 disciplina i contratti sottosoglia, includendo:
Affidamenti diretti:
– per lavori fino a 150.000 euro (lett. a),
– per servizi e forniture fino a 140.000 euro (lett. b);
Procedure negoziate:
– senza bando, con inviti a più operatori, per importi superiori alle soglie dell’affidamento diretto e fino alle soglie europee (lett. c–e).
Da ciò se ne può dedurre che anche gli affidamenti diretti rientrano nell’ambito dei lavori sottosoglia interessati dalla modifica.
Per quest’ultimo aspetto la regola dell’“impegno immediato” nell’affidamento diretto, previsto dal principio contabile par. 5.3.14, secondo il quale “gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre”, non è abrogato, ma la sua lettura deve essere coordinata con la nuova disciplina Fpv: non si può più ritenere obbligatorio l’impegno immediato nell’affidamento diretto.
In ogni caso è necessario che l’intervento sia inserito nel ciclo programmatorio dell’ente. Ciò significa che, prima ancora della progettazione, l’investimento deve essere:
– previsto nel Documento unico di programmazione (Dup),
– declinato negli strumenti gestionali (Piao/Peg),
– corredato dalla relativa copertura finanziaria e dai cronoprogrammi di spesa.
Da qui discende un effetto essenziale per l’operatività dell’Fpv: solo gli interventi oggetto di programmazione possono legittimamente accedere al meccanismo di conservazione, altrimenti le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione.
Un aspetto da analizzare riguarda il fatto che il comma 660 si riferisce a “spese di investimento”; sono tali oltre ai lavori pubblici anche: acquisti di beni durevoli, acquisizioni di attrezzature e impianti, sistemi informatici, arredi e dotazioni strumentali, eccetera. Per questi investimenti, se di modesto importo, l’affidamento diretto avviene senza la redazione di un Pfte in senso formale.
In questi casi occorre distinguere due piani:
1. Sul piano amministrativo-contabile, come già accennato, il principio contabile ammette che, nei casi in cui l’avvio del procedimento comporta il contestuale perfezionamento dell’obbligazione giuridica, l’ente possa impegnare la spesa sulla base della determina a contrarre (o atto equivalente).
2. Sul piano della conservazione nel Fpv, la mancata redazione del Pfte impedisce di rispettare la condizione sub b) prevista dal comma 660. Pertanto, non si applica il nuovo meccanismo di conservazione rafforzata nel Fpv.
Ne consegue che, per questi interventi, se non si riesce ad assumere l’impegno entro il 31 dicembre le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione, non essendovi base normativa per mantenerle nel Fpv in assenza della progettazione richiesta.
La modifica normativa consente quindi agli enti:
– di accantonare nel Fpv risorse destinate a investimenti da affidare sottosoglia (affidamento diretto incluso), anche se non impegnate, a condizione che ricorrano i presupposti progettuali e programmatori;
– di preservarle nel rendiconto se rispettate le condizioni;
– di evitare che i mancati impegni confluiscano automaticamente nel risultato di amministrazione.
Inoltre, è previsto che nel caso di mancata aggiudicazione, nell’esercizio successivo, delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale e il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
L’organo di revisione dovrà verificare in sede di esame del rendiconto che:
– le operazioni siano correttamente qualificate come investimenti;
– l’intervento sia riconducibile a contratti sottosoglia come previsti dall’articolo 50 (affidamento diretto incluso);
– le entrate siano integralmente accertate;
– sia documentata la fase progettuale (Pfte o documentazione tecnica equivalente);
– vi sia coerenza tra Dup, Piao/Peg e atti di avvio del procedimento;
– il Fpv sia determinato nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata;
– in caso di mancata aggiudicazione entro l’anno successivo, sia applicata la disciplina del comma 660.
L’organo di revisione dovrà, inoltre, tenere presente che la mancata distinzione tra interventi con e senza Pfte può indurre gli enti ad accantonare impropriamente nel Fpv risorse prive delle condizioni richieste, con conseguente alterazione del risultato di amministrazione.
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