Legge di bilancio 2026: le novità per i revisori degli enti locali
La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) introduce un insieme articolato di disposizioni che incidono sull’assetto finanziario e contabile degli enti locali e, conseguentemente, anche sull’attività dell’organo di revisione. In questo contributo estrapoliamo tra le disposizioni relative agli enti locali quelle che sono di particolare interesse per l’organo di revisione.
Le novità toccano profili strutturali della gestione finanziaria: scadenze degli adempimenti, modifiche al Tuel, regole per gli enti in disavanzo, modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione, criteri di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato (Fpv), disposizioni relativa al trattamento accessorio del personale e alla riscossione dei tributi.
Le nuove scadenze e l’impatto sull’attività del revisore
Tra gli aspetti di maggiore immediatezza operativa vi è la modifica di alcune scadenze, che impattano direttamente sulla programmazione del lavoro del revisore.
In particolare, si segnala la proroga del termine per l’adozione delle delibere che approvano i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva (articolo 1, comma 677) che viene spostato, stabilmente, dal 30 aprile al 31 luglio. Adempimento sul quale l’organo di revisione potrebbe essere interessato nel caso le nuove tariffe dovessero comportare una variazione al bilancio di previsione 2026/2028.
L’altra scadenza differita, anch’essa a regime, riguarda l’approvazione del bilancio consolidato (articolo 1, commi 647-648). In questo caso lo spostamento è di un mese passando dal 30 settembre al 31 ottobre. La ridefinizione dei termini sposta di fatto in avanti le verifiche documentali e delle attività di raccordo con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento rendendo più stringente l’inoltro alla Bdap che deve essere trasmesso entro 7 giorni dal termine previsto per l’approvazione del bilancio consolidato.
Sempre in tema di scadenze, si conferma anche per quest’annualità e fino al 2028, la possibilità per gli enti locali di deliberare entro il 15 aprile aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’Irpef in base ai previgenti quattro scaglioni di reddito. Il comma 650 prevede altresì che in caso di mancata deliberazione comunale siano comunque applicati gli scaglioni e le aliquote vigenti nell’anno precedente a quello di riferimento.
Relativamente all’anticipazione di tesoreria il comma 672 consente la possibilità di continuare a richiedere un importo pari ai cinque dodicesimi delle entrate correnti (rispetto alla regola ordinaria dei tre dodicesimi) anche per l’intero triennio 2026-2028.
Le modifiche al Tuel e il rafforzamento del controllo sugli equilibri
La legge di bilancio 2026 interviene in più punti sul Tuel. Particolarmente rilevanti sono le disposizioni che incidono sulla gestione degli avanzi e dei disavanzi, nonché sulla contabilizzazione di specifici fondi (Fal, Fcde, Fpv).
Le nuove modalità di applicazione dell’avanzo di amministrazione
Una prima novità consiste nella modifica apportata dai commi 831 e 832 all’articolo 187, comma 2, del Tuel e di conseguenza all’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 in merito a una maggiore flessibilità nell’utilizzo degli avanzi liberi ampliando di fatto le possibilità di impiego per il finanziamento di spese e investimenti.
Tale disposizione abroga le lettere c) e d) e riformula la lettera e) disponendo che “la quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti”
In pratica fermo restando l’obbligo di utilizzo prioritario per la copertura dei debiti fuori bilancio e per la salvaguardia degli equilibri, dal prossimo rendiconto gli “enti virtuosi” non sono più obbligati al rispetto delle ulteriori priorità ma possono discrezionalmente decidere come procedere per l’utilizzo dell’avanzo libero.
Sempre in tema di utilizzo di avanzo libero si segnala il comma 682 che prevede la possibilità di utilizzarlo anche per l’estinzione anticipata di prestiti obbligazionari.
Le novità per gli enti in disavanzo: avanzo vincolato e margini di flessibilità
Un altro intervento sempre in tema di avanzo riguarda la revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo.
L’articolo 1, comma 664 modifica l’articolo 1 della legge 145/2018 introducendo dopo i commi 897/898 una nuova disposizione, il comma 898 bis, che prevede una deroga all’applicazione dei precedenti commi.
Tale disposizione consente agli enti locali in disavanzo che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, di utilizzare nell’esercizio in corso, e dopo l’approvazione dell’esercizio precedente quote di “avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente”. In questa occasione l’organo di revisione è chiamato direttamente in causa in quanto nell’apposito parere sulla variazione di bilancio di previsione che recepisce tale quota di avanzo vincolato deve attestare “il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro”.
Inoltre, al fine di monitorare l’utilizzo di tale quota di avanzo, è prevista la pubblicazione entro il 31 marzo di un apposito DM di aggiornamento degli schemi di bilancio.
Fcde: nuove regole di calcolo e miglioramento della riscossione
Di particolare interesse è anche la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 659 che riguarda la modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Di fatto la norma mira a rendere il Fcde più aderente all’effettivo rischio di inesigibilità in presenza di un miglioramento della capacità di riscossione, promuovendo un maggiore livello di accuratezza nell’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza favorendo il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l’indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.
L’applicazione di tale disposizione presuppone la formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. Per tale motivo l’applicazione di tale disposizione è prevista, a regime, nei prossimi bilanci di previsione con la facoltà di anticiparla già in sede di assestamento per il corrente bilancio 2026/2028. Anche in questo caso l’organo di revisione sarà chiamato a fare appositi controlli e proprie valutazioni nel parere che dovrà rilasciare in sede di assestamento.
Sempre con decreto ministeriale da approvare entro il prossimo 31 marzo è previsto che saranno aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.
Fpv: utilizzo delle risorse accantonate e controllo sugli investimenti
La legge di bilancio interviene anche sul Fondo pluriennale vincolato (articolo 1, comma 660), apportando una modifica al paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 che consente a fine esercizio di accantonare al fondo le spese relative ai contratti sottosoglia non ancora impegnate purché siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento e che sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Per il revisore, ciò comporta un rafforzamento delle verifiche da effettuare in fase di riaccertamento, sulla corretta imputazione delle spese e sulla coerenza tra Fpv e stato di avanzamento dei lavori.
Fal: nuove modalità di contabilizzazione per gli enti in dissesto
Anche in materia di FAL la legge di bilancio apporta una modifica al Tuel seppur limitata agli enti in dissesto. Il comma 663 aggiunge all’articolo 259 del Dlgs 267/2000 il comma “1 quater”.
Tale nuova disposizione prevede che l’ente locale in dissesto ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all’Osl, comprensivo del Fal. Il disavanzo di amministrazione registrato con tale rideterminazione può essere ripianato in dieci anni.
Le novità in tema di personale
In tema di personale si segnalano le disposizioni in materia di trattamento accessorio.
La prima prevista al comma 237 consente anche ai dipendenti dei comuni di assoggettare, per l’anno 2026, i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
La seconda, dettata dal comma 238, consente ai comuni che aderiscono a forme associative (Unioni dei Comuni, Comunità Montane eccetera) la possibilità di trasferire a quest’ultimi una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi. Tale attribuzione comporta una riduzione del fondo da parte del comune cedente che dovrà essere certificata dall’organo di revisione.
Le novità in tema di riscossione
Sul fronte della riscossione oltre alla novità prevista dal comma 662 che offre anche ai Comuni la possibilità di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad Amco – Asset management company Spa, si segnala la proroga anche per l’annualità 2026 (commi 683 e 684) di prevedere un aumento di due euro per l’imposta di soggiorno le cui somme dovranno essere destinate, per il 30 %, ad alimentare un apposito fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e il fondo per l’assistenza ai minori per i quali è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare.
Di particolare interesse per l’organo di revisione è anche la possibilità concessa agli enti locali di ricorrere a forme di definizione agevolata in materia di tributi nonché per le altre entrate di natura patrimoniale. L’applicazione di tale possibilità è prevista dai commi 102/110 e presuppone l’approvazione di un “atto regolamentare” sul quale l’Organo di revisione potrebbe essere chiamato a rilasciare un proprio parere a norma dell’articolo 239, comma 1, lett. b) punto 7 del Tuel.
(*) Odcec Tivoli – Presidente ANCREL Lazio
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PROSSIMI EVENTI
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La locandina ufficiale e tutte le informazioni sono disponibili QUI
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La Legge di Bilancio 2026 e le implicazioni per regioni ed enti locali
Venerdì 16 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 13.00, giornata di studio in modalità mista (in presenza a Bologna e webinar) dedicata agli effetti della Legge di Bilancio 2026 sui bilanci e sulla gestione finanziaria di regioni ed enti locali.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Contare, in collaborazione con ANCREL e la Regione Emilia-Romagna.
La locandina e il programma completo sono disponibili QUI
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L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Antonino Borghi, con il coinvolgimento di ANCREL e dell’ODCEC di Prato.
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L’OIV e il sistema di valutazione – Corso 2026
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L’iniziativa è promossa da ANCREL, con il coinvolgimento delle strutture territoriali.
La locandina e le modalità di iscrizione sono disponibili QUI




