Legge di bilancio, anche nel 2023 deroga alle regole sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero
Sempre in considerazione dell'emergenza energetica niente sanzioni per gli enti strutturalemte deficitari
Si applica anche al 2023 la deroga alle disposizioni ordinamentali sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero. Lo bozza della legge di bilancio 2023 stabilisce infatti, in via eccezionale e limitatamente all'esercizio 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, la possibilità per gli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2022, da accertare nel rendiconto della gestione entro il 30 aprile 2023. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito alla medesima data.
La regola generale, disciplinata al punto 9.2.12 dell'Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 tende a limitare la possibilità dell'utilizzo del risultato di amministrazione libero , al fine di garantire l'equilibrio strutturale dei bilanci locali, disponendone l'applicazione solo se sussistono tre condizioni:
a) il bilancio deve essere approvato successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,
c) deve risultare in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio.
In questo caso devono essere assunti i provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del Dlgs 118/2011 (per le Regioni), e adottate le procedure dell'articolo 193 del Tuel di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali.
La deroga oggi disposta, motivata dalla situazione eccezionale causata dalla crisi ucraina, replica nella sostanza quanto disciplinato dall'articolo 40, quarto comma, del Dl 50/2022 che, in via eccezionale, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha consentito nell'anno 2022 agli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera del risultato di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.
Inoltre, sempre in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sulla spesa per utenze di energia elettrica e gas, la bozza della legge di bilancio 2023 consente agli enti locali strutturalmente deficitari o soggetti alla procedura di riequilibrio finanziario, sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima, di non applicare la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.